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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 34393/2022

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ato la seguente Re p.

ORDINANZA Ud. 18/05/2022 sul ricorso 5905-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PUNZI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ROSSI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MONINA; - con troricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio E-Lex in Roma, Via dei Barbieri 6, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] LAMMARDO e [OSCURATO:PERSONA] RICCIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5251/2018 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5251/18, del 30 luglio 2018, della Corte di Appello di Roma che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 15707/14, del 27 novembre 2014, del Tribunale di Napoli - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a dichiarazioni rese da costoro, sul suo conto, ritenute di natura calunniosa o, comunque, diffamatoria.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente - in passato magistrato ordinario, in servizio presso il Tribunale di Salerno con funzione di Presidente della sezione lavoro - di aver subìto un procedimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, relativo a fatti, in sostanza, coincidenti con quelli oggetto di un procedimento penale a suo carico, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

Lamentando che il [OSCURATO:PERSONA], collega di sezione, e il Riccio, avvocato dell'ufficio legale dell'Inps di Salerno, avrebbero reso innanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura - e con essi anche [OSCURATO:PERSONA], anch'egli magistrato della sezione lavoro del Tribunale salernitano (la cui posizione, tuttavia, sarebbe stata in seguito stralciata) - dichiarazioni false, idonee ad integrare i reati di cui agli artt. 368 e 595 cod. pen., il Notari, dopo aver sporto denuncia-querela nei loro confronti (peraltro, archiviata dall'adita autorità giudiziaria), conveniva costoro in giudizio innanzi al Tribunale partenopeo, per conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali subiti, "sub specie", in primo luogo, di lesione della sua immagine personale e professionale, nonché, in secondo luogo, di danno biologico, alla vita di relazione, esistenziale e morale, in ragione di una "depressione reattiva" originata dai quei fatti (pretesa, questa seconda, poi abbandonata).

Costituitisi in giudizio i convenuti per resistere alla domanda del Notari (nonché, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per proporre riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ., per i danni che gli sarebbero derivati dall'iniziativa attorea), il Tribunale di Napoli disponeva la separazione della causa instaurata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo divenuto giudice della Corte di Appello partenopea, individuando nel Tribunale di Roma, ex art. 30-bis cod. proc. civ., quello competente in relazione a detta controversia (decisione, peraltro, gravata dal [OSCURATO:PERSONA] io, per quanto qui ancora di interesse, con regolamento di competenza, rigettato da questa Corte).

Quanto alle posizioni del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA], l'adito Tribunale di Napoli rigettava la domanda risarcitoria del Notari (ma anche la riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ. del [OSCURATO:PERSONA]), pronuncia, come detto, confermata dalla Corte di Appello di Roma, che respingeva il gravame dell'attore soccombente, rivoltosi a quel giudice sul presupposto che il trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Napoli, avvenuto dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nel giudizio di primo grado, rendesse impossibile al Tribunale partenopeo di dichiararsi privo di competenza.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il Notari, sulla base - come detto - di quattro motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza di appello per aver respinto la richiesta di dichiarare nulla la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, giacché la pronuncia del Tribunale partenopeo - lungi solo dall'ispirarsi al principio per cui le sentenze debbono essere "ragionevolmente concise" - sarebbe venuta meno alla necessità di fornire una motivazione "completa ed esaustiva", non risultando affatto "proporzionata alla qualità e quantità delle questioni oggetto di decisione".

Essa, infatti, si sarebbe limitata a richiamare la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva deciso, sempre nel senso del rigetto, la domanda risarcitoria proposta dal Notari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sebbene attinente a fatti oggettivamente diversi.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 368 cod. pen., "in tema di sussistenza di una calunnia".

Si censura la sentenza di appello per aver escluso "apoditticamente la sussistenza del reato di calunnia", delitto che l'odierno ricorrente assume essere stato realizzato dal Riccio e dal [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni.

Innanzitutto, il Notari si duole del fatto, che "nessun riferimento viene operato dalla Corte di Appello di Roma in ordine all'eccepita erroneità" - ad iniziativa dell'allora appellante - "della sentenza di primo grado", nella parte in cui essa aveva "ritenuto rilevante la proposizione di formale denuncia, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 368 cod. proc. civ.".

Sul punto, il ricorrente richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui - anche in ragione del fatto che la calunnia è un reato di pericolo - ai fini della sussistenza di tale delitto non è richiesta né l'esistenza di una denuncia in senso formale, a carico del soggetto falsamente accusato di reato, né che l'eventuale denuncia contenga l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, bastando, invero, una semplice insinuazione nei confronti di persona che si sappia innocente.

Sottolinea, inoltre, il ricorrente come la falsa accusa idonea ad integrare il delitto ex art. 368 cod. pen. non debba essere diretta solo all'autorità giudiziaria, ma anche - come avvenuto nel caso che occupa, essendo state le dichiarazioni del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA] rese innanzi alla Prima Commissione del C.S.M. - ad un soggetto che abbia l'obbligo giuridico di riferire ad essa.

Per tale motivo, nonché in ragione del fatto che il dolo proprio del reato di calunnia ha natura generica, "assolutamente incontestabile appariva (ed appare) l'idoneità delle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad integrare la fattispecie di cui al citato art. 368 cod. pen.", e ciò anche in considerazione del fatto che esse furono "del tutto coincidenti con quelle in ambito penale", pure rese da quegli stessi soggetti.

Apodittica, dunque, sarebbe la decisione della Corte capitolina di escludere il carattere calunnioso di quelle dichiarazioni, specie ove si consideri che lo stesso P.M. presso il Tribunale di Roma, pur avendo richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA], originato dalla denuncia/querela del Notari, ha testualmente affermato che "non può escludersi il carattere strumentale e la correlazione delle iniziative dei dichiaranti ipotizzata dal denunciante".3.3.

Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 595 cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia "rinvenuto, nelle dichiarazioni sia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], una diffamazione e, comunque, una lesione dell'onore e della reputazione dell'odierno ricorrente".

Nel rammentare come l'onore, il decoro e la reputazione siano beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona, come tali "assoluti, indisponibili e imprescrittibili", il ricorrente si richiama alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (è citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2001, n. 6507).

"Errata", pertanto, sarebbe la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che "gli argomenti svolti per negare l'attitudine diffamatoria o calunniosa delle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Dr. [OSCURATO:PERSONA] consentono di per sé di escludere che costoro abbiano direttamente leso l'onore del Dr.

Notari".

Conclusione, questa, ritenuta "ancor più sorprendente", posto che la stessa Corte capitolina ha affermato (sentenza n. 2229/18), in relazione a comportamenti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per aver offeso l'onore e la reputazione dell'odierno ricorrente.

Rileva, sul punto, il ricorrente come il reato di diffamazione richieda, sul piano soggettivo, la semplice consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, e non pure il c.d.

"animus diffamandi"; la sentenza impugnata, dunque, avrebbe "palesemente errato nel non considerare come tutte le dichiarazioni" in esame fossero "non vere, ed anzi addirittura smentite documentalmente come pure lo stesso odierno ricorrente ha provato nel giudizio di appello", sicché "valutata la non corrispondenza di dette dichiarazioni alla realtà dei fatti", la decisione adottata "avrebbe dovuto essere diversa".

3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., "con riferimento agli artt. 24 Cost. e 112 cod. proc. civ.".

Si censura la sentenza impugnata anche perché avrebbe "errato nel pronunciare la condanna alle spese e, comunque, a non riformare la sentenza di primo grado in relazione alla condanna alle spese" disposta a carico di esso Notari.

Al riguardo, si evidenzia come la Corte capitolina non abbia tenuto conto, in primo luogo, della reiezione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sia dal Riccio che dal [OSCURATO:PERSONA], quantunque avesse espressamente affermato che il suo eventuale accoglimento avrebbe determinato "un aggravamento processuale del tutto inutile, oltre che contrario ai canoni di speditezza sottesi al principio del giusto processo".

"Assolutamente incongrua ed illegittima", secondo il ricorrente, "risultava ab origine la decisione del giudice di primo grado sulle spese", sia perché il Tribunale "aveva rigettato la domanda ex art. 96 cod. proc. civ." del [OSCURATO:PERSONA], sia perché la reiezione della domanda risarcitoria di esso Notari era avvenuta "senza giammai considerare se le dichiarazioni oggetto di causa fossero vere o false", mentre "una pur fugace delibazione" della loro falsità avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ravvisare la ricorrenza dei giusti motivi di compensazione.

Errata, pertanto, sarebbe la decisione della Corte romana di non procedere alla compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio di merito, specie alla luce dell'interpretazione "estensiva" (e "retroattiva") data dalla Corte costituzionale dei "giusti motivi", con la sentenza n. 77 del 2014.

4. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, ciascuno con proprio controricorso, all'avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

5. Il ricorrente e il Riccio hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

6.1.1. Nessun addebito può essere mosso alla pronuncia oggi impugnata per aver omesso l'esame (e la pronuncia) sul motivo di gravame che censurava la decisione del primo giudice sotto il profilo del difetto motivazionale, e ciò - a tacer d'altro - in ragione del carattere "sostitutivo" della sentenza di appello, rispetto a quella resa in prime cure.

D'altra parte, se la sentenza oggi impugnata avesse riscontrato il vizio denunciato si sarebbe dovuta limitare a riformare la pronuncia oggetto di gravame, visto che "il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art.354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Lav., sent. 17 giugno 2014, n. 13733, Rv. 631334-01).

La sentenza di appello tormID, pertanto, avrebbe potuto al più censurarsi - in questa sede - per il fatto di essersi resa "partecipe" della medesima carenza motivazionale.

6.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

6.2.1. Esso, per vero, nel denunciare la violazione dell'art.368 cod. pen., fa riferimento a questioni - la supposta, ma in realtà errata, necessità che la calunnia presenti sempre carattere "formale", sostanziandosi in una denuncia all'autorità, nonché la sufficienza del dolo generico, quale elemento soggettivo dell'illecito di calunnia - che o sono affrontate, nuovamente, dalla pronuncia del Tribunale (è il caso della prima questione), o delle quali, come per la seconda questione, non vi è menzione da parte della Corte di Appello.

Da ciò consegue, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01).

Quanto, invece, alla censura di "apoditticità" della motivazione, essa - oltre ad essere priva di specificità (non identificando neppure quali delle affermazioni della Corte capitolina siano viziate) - non è neppure astrattamente idonea ad integrare il vizio di motivazione apparente.

Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che in caso di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero perché connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).

Orbene, nella specie, lungi dal prospettarsi profili di contraddittorietà intrinseca della motivazione o di manifesta illogicità delle sue proposizioni, ciò che si sollecita è proprio un confronto con le risultanze processuali, come è reso evidente dal riferimento ai contenuti della richiesta di archiviazione, presentata dal P.M. romano, per il delitto di calunnia, ipotizzato dal Notari a carico del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA].

6.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

6.3.1. Evidenziato che, anche in questo caso, non vi è nella sentenza impugnata alcuna affermazione che contraddica la sufficienza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito di diffamazione, della consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, la censura di violazione degli artt. 595 cod. pen. e 2043 cod. civ. si risolve nel rilievo per cui, ove la Corte territoriale avesse valutato "la non corrispondenza di dette dichiarazioni" - quelle rese dal Riccio e dal Mainanti - "alla realtà dei fatti", la decisione dalla stessa adottata "avrebbe dovuto essere diversa".

Si tratta, a ben vedere, di censura che fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che esso "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr., "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).

A riprova, viceversa, del fatto che la censura qui in esame sia "mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (e, quindi, inammissibile) viene in rilievo la circostanza che il ricorrente pretenderebbe, addirittura, di valorizzare le risultanze di una diversa sentenza della Corte capitolina, che ha definito altro contenzioso che ha contrapposto il Notari al [OSCURATO:PERSONA] (relativo alla propalazione della notizia, in sedi non istituzionali, che il Notari non avrebbe redatto personalmente i propri provvedimenti, facendoseli scrivere dagli avvocati del Foro di Salerno).

6.4. Il quarto motivo, infine, non è fondato.

6.4.1. Al riguardo, deve premettersi - quanto alla doglianza relativa al fatto che gli odierni controricorrenti ebbero ad eccepire, invano, l'inammissibilità dell'appello - che "il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti" (Cass. Sez. 1, sent. 26 maggio 2006, n. 12629, Rv. 590079-01), e, dunque, l'esistenza di "una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti" (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20888, Rv. 650435-01), restandovi, dunque, estranea la reiezione di eccezioni - di rito o di merito - sollevate dalla parte nei cui confronti la domanda sia stata posta e poi risultata, come nella specie, totalmente vittoriosa all'esito del giudizio (Cass. Sez. 6-2, ord. 2 settembre 2014, n. 18503, Rv. 632108-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2003, n. 5373, Rv. 561926-01).

Né potrebbe rilevare - peraltro, quanto alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] - il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., se è vero che tale evenienza, persino a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla stessa parte, "non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2017, n. 9532, Rv. 643825-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2018, n.11792, Rv. 648541-01); principio, questo, che può, simmetricamente, estendersi al caso in cui la domanda di responsabilità aggravata, rigettata, sia proposta dalla parte convenuta, pur vittoriosa all'esito del giudizio.

Più in generale, poi, deve ribadirsi il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi "la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925- 01).

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida, per il [OSCURATO:PERSONA], in C 6.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per il Riccio, in C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Re p. ORDINANZA Ud. 18/05/2022 sul ricorso 5905-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PUNZI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ROSSI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] MONINA; - con troricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio E-Lex in Roma, Via dei Barbieri 6, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] LAMMARDO e [OSCURATO:PERSONA] RICCIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5251/2018 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5251/18, del 30 luglio 2018, della Corte di Appello di Roma che - respingendone il gravame esperito contro la sentenza n. 15707/14, del 27 novembre 2014, del Tribunale di Napoli - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a dichiarazioni rese da costoro, sul suo conto, ritenute di natura calunniosa o, comunque, diffamatoria. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente - in passato magistrato ordinario, in servizio presso il Tribunale di Salerno con funzione di Presidente della sezione lavoro - di aver subìto un procedimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, relativo a fatti, in sostanza, coincidenti con quelli oggetto di un procedimento penale a suo carico, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. Lamentando che il [OSCURATO:PERSONA], collega di sezione, e il Riccio, avvocato dell'ufficio legale dell'Inps di Salerno, avrebbero reso innanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura - e con essi anche [OSCURATO:PERSONA], anch'egli magistrato della sezione lavoro del Tribunale salernitano (la cui posizione, tuttavia, sarebbe stata in seguito stralciata) - dichiarazioni false, idonee ad integrare i reati di cui agli artt. 368 e 595 cod. pen., il Notari, dopo aver sporto denuncia-querela nei loro confronti (peraltro, archiviata dall'adita autorità giudiziaria), conveniva costoro in giudizio innanzi al Tribunale partenopeo, per conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali subiti, "sub specie", in primo luogo, di lesione della sua immagine personale e professionale, nonché, in secondo luogo, di danno biologico, alla vita di relazione, esistenziale e morale, in ragione di una "depressione reattiva" originata dai quei fatti (pretesa, questa seconda, poi abbandonata). Costituitisi in giudizio i convenuti per resistere alla domanda del Notari (nonché, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per proporre riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ., per i danni che gli sarebbero derivati dall'iniziativa attorea), il Tribunale di Napoli disponeva la separazione della causa instaurata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo divenuto giudice della Corte di Appello partenopea, individuando nel Tribunale di Roma, ex art. 30-bis cod. proc. civ., quello competente in relazione a detta controversia (decisione, peraltro, gravata dal [OSCURATO:PERSONA] io, per quanto qui ancora di interesse, con regolamento di competenza, rigettato da questa Corte). Quanto alle posizioni del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA], l'adito Tribunale di Napoli rigettava la domanda risarcitoria del Notari (ma anche la riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ. del [OSCURATO:PERSONA]), pronuncia, come detto, confermata dalla Corte di Appello di Roma, che respingeva il gravame dell'attore soccombente, rivoltosi a quel giudice sul presupposto che il trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Napoli, avvenuto dopo la scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nel giudizio di primo grado, rendesse impossibile al Tribunale partenopeo di dichiararsi privo di competenza. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il Notari, sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ. Si censura la sentenza di appello per aver respinto la richiesta di dichiarare nulla la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, giacché la pronuncia del Tribunale partenopeo - lungi solo dall'ispirarsi al principio per cui le sentenze debbono essere "ragionevolmente concise" - sarebbe venuta meno alla necessità di fornire una motivazione "completa ed esaustiva", non risultando affatto "proporzionata alla qualità e quantità delle questioni oggetto di decisione". Essa, infatti, si sarebbe limitata a richiamare la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva deciso, sempre nel senso del rigetto, la domanda risarcitoria proposta dal Notari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sebbene attinente a fatti oggettivamente diversi. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 368 cod. pen., "in tema di sussistenza di una calunnia". Si censura la sentenza di appello per aver escluso "apoditticamente la sussistenza del reato di calunnia", delitto che l'odierno ricorrente assume essere stato realizzato dal Riccio e dal [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni. Innanzitutto, il Notari si duole del fatto, che "nessun riferimento viene operato dalla Corte di Appello di Roma in ordine all'eccepita erroneità" - ad iniziativa dell'allora appellante - "della sentenza di primo grado", nella parte in cui essa aveva "ritenuto rilevante la proposizione di formale denuncia, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 368 cod. proc. civ.". Sul punto, il ricorrente richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui - anche in ragione del fatto che la calunnia è un reato di pericolo - ai fini della sussistenza di tale delitto non è richiesta né l'esistenza di una denuncia in senso formale, a carico del soggetto falsamente accusato di reato, né che l'eventuale denuncia contenga l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, bastando, invero, una semplice insinuazione nei confronti di persona che si sappia innocente. Sottolinea, inoltre, il ricorrente come la falsa accusa idonea ad integrare il delitto ex art. 368 cod. pen. non debba essere diretta solo all'autorità giudiziaria, ma anche - come avvenuto nel caso che occupa, essendo state le dichiarazioni del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA] rese innanzi alla Prima Commissione del C.S.M. - ad un soggetto che abbia l'obbligo giuridico di riferire ad essa. Per tale motivo, nonché in ragione del fatto che il dolo proprio del reato di calunnia ha natura generica, "assolutamente incontestabile appariva (ed appare) l'idoneità delle dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad integrare la fattispecie di cui al citato art. 368 cod. pen.", e ciò anche in considerazione del fatto che esse furono "del tutto coincidenti con quelle in ambito penale", pure rese da quegli stessi soggetti. Apodittica, dunque, sarebbe la decisione della Corte capitolina di escludere il carattere calunnioso di quelle dichiarazioni, specie ove si consideri che lo stesso P.M. presso il Tribunale di Roma, pur avendo richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA], originato dalla denuncia/querela del Notari, ha testualmente affermato che "non può escludersi il carattere strumentale e la correlazione delle iniziative dei dichiaranti ipotizzata dal denunciante".3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 595 cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia "rinvenuto, nelle dichiarazioni sia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], una diffamazione e, comunque, una lesione dell'onore e della reputazione dell'odierno ricorrente". Nel rammentare come l'onore, il decoro e la reputazione siano beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona, come tali "assoluti, indisponibili e imprescrittibili", il ricorrente si richiama alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (è citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2001, n. 6507). "Errata", pertanto, sarebbe la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che "gli argomenti svolti per negare l'attitudine diffamatoria o calunniosa delle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Dr. [OSCURATO:PERSONA] consentono di per sé di escludere che costoro abbiano direttamente leso l'onore del Dr. Notari". Conclusione, questa, ritenuta "ancor più sorprendente", posto che la stessa Corte capitolina ha affermato (sentenza n. 2229/18), in relazione a comportamenti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per aver offeso l'onore e la reputazione dell'odierno ricorrente. Rileva, sul punto, il ricorrente come il reato di diffamazione richieda, sul piano soggettivo, la semplice consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, e non pure il c.d. "animus diffamandi"; la sentenza impugnata, dunque, avrebbe "palesemente errato nel non considerare come tutte le dichiarazioni" in esame fossero "non vere, ed anzi addirittura smentite documentalmente come pure lo stesso odierno ricorrente ha provato nel giudizio di appello", sicché "valutata la non corrispondenza di dette dichiarazioni alla realtà dei fatti", la decisione adottata "avrebbe dovuto essere diversa". 3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., "con riferimento agli artt. 24 Cost. e 112 cod. proc. civ.". Si censura la sentenza impugnata anche perché avrebbe "errato nel pronunciare la condanna alle spese e, comunque, a non riformare la sentenza di primo grado in relazione alla condanna alle spese" disposta a carico di esso Notari. Al riguardo, si evidenzia come la Corte capitolina non abbia tenuto conto, in primo luogo, della reiezione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sia dal Riccio che dal [OSCURATO:PERSONA], quantunque avesse espressamente affermato che il suo eventuale accoglimento avrebbe determinato "un aggravamento processuale del tutto inutile, oltre che contrario ai canoni di speditezza sottesi al principio del giusto processo". "Assolutamente incongrua ed illegittima", secondo il ricorrente, "risultava ab origine la decisione del giudice di primo grado sulle spese", sia perché il Tribunale "aveva rigettato la domanda ex art. 96 cod. proc. civ." del [OSCURATO:PERSONA], sia perché la reiezione della domanda risarcitoria di esso Notari era avvenuta "senza giammai considerare se le dichiarazioni oggetto di causa fossero vere o false", mentre "una pur fugace delibazione" della loro falsità avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ravvisare la ricorrenza dei giusti motivi di compensazione. Errata, pertanto, sarebbe la decisione della Corte romana di non procedere alla compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio di merito, specie alla luce dell'interpretazione "estensiva" (e "retroattiva") data dalla Corte costituzionale dei "giusti motivi", con la sentenza n. 77 del 2014. 4. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, ciascuno con proprio controricorso, all'avversaria impugnazione chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. 5. Il ricorrente e il Riccio hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo non è fondato. 6.1.1. Nessun addebito può essere mosso alla pronuncia oggi impugnata per aver omesso l'esame (e la pronuncia) sul motivo di gravame che censurava la decisione del primo giudice sotto il profilo del difetto motivazionale, e ciò - a tacer d'altro - in ragione del carattere "sostitutivo" della sentenza di appello, rispetto a quella resa in prime cure. D'altra parte, se la sentenza oggi impugnata avesse riscontrato il vizio denunciato si sarebbe dovuta limitare a riformare la pronuncia oggetto di gravame, visto che "il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art.354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 17 giugno 2014, n. 13733, Rv. 631334-01). La sentenza di appello tormID, pertanto, avrebbe potuto al più censurarsi - in questa sede - per il fatto di essersi resa "partecipe" della medesima carenza motivazionale. 6.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. 6.2.1. Esso, per vero, nel denunciare la violazione dell'art.368 cod. pen., fa riferimento a questioni - la supposta, ma in realtà errata, necessità che la calunnia presenti sempre carattere "formale", sostanziandosi in una denuncia all'autorità, nonché la sufficienza del dolo generico, quale elemento soggettivo dell'illecito di calunnia - che o sono affrontate, nuovamente, dalla pronuncia del Tribunale (è il caso della prima questione), o delle quali, come per la seconda questione, non vi è menzione da parte della Corte di Appello. Da ciò consegue, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui "il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01). Quanto, invece, alla censura di "apoditticità" della motivazione, essa - oltre ad essere priva di specificità (non identificando neppure quali delle affermazioni della Corte capitolina siano viziate) - non è neppure astrattamente idonea ad integrare il vizio di motivazione apparente. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che in caso di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero perché connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). Orbene, nella specie, lungi dal prospettarsi profili di contraddittorietà intrinseca della motivazione o di manifesta illogicità delle sue proposizioni, ciò che si sollecita è proprio un confronto con le risultanze processuali, come è reso evidente dal riferimento ai contenuti della richiesta di archiviazione, presentata dal P.M. romano, per il delitto di calunnia, ipotizzato dal Notari a carico del Riccio e del [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. 6.3.1. Evidenziato che, anche in questo caso, non vi è nella sentenza impugnata alcuna affermazione che contraddica la sufficienza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito di diffamazione, della consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, la censura di violazione degli artt. 595 cod. pen. e 2043 cod. civ. si risolve nel rilievo per cui, ove la Corte territoriale avesse valutato "la non corrispondenza di dette dichiarazioni" - quelle rese dal Riccio e dal Mainanti - "alla realtà dei fatti", la decisione dalla stessa adottata "avrebbe dovuto essere diversa". Si tratta, a ben vedere, di censura che fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che esso "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr., "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). A riprova, viceversa, del fatto che la censura qui in esame sia "mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (e, quindi, inammissibile) viene in rilievo la circostanza che il ricorrente pretenderebbe, addirittura, di valorizzare le risultanze di una diversa sentenza della Corte capitolina, che ha definito altro contenzioso che ha contrapposto il Notari al [OSCURATO:PERSONA] (relativo alla propalazione della notizia, in sedi non istituzionali, che il Notari non avrebbe redatto personalmente i propri provvedimenti, facendoseli scrivere dagli avvocati del Foro di Salerno). 6.4. Il quarto motivo, infine, non è fondato. 6.4.1. Al riguardo, deve premettersi - quanto alla doglianza relativa al fatto che gli odierni controricorrenti ebbero ad eccepire, invano, l'inammissibilità dell'appello - che "il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti" (Cass. Sez. 1, sent. 26 maggio 2006, n. 12629, Rv. 590079-01), e, dunque, l'esistenza di "una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti" (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20888, Rv. 650435-01), restandovi, dunque, estranea la reiezione di eccezioni - di rito o di merito - sollevate dalla parte nei cui confronti la domanda sia stata posta e poi risultata, come nella specie, totalmente vittoriosa all'esito del giudizio (Cass. Sez. 6-2, ord. 2 settembre 2014, n. 18503, Rv. 632108-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2003, n. 5373, Rv. 561926-01). Né potrebbe rilevare - peraltro, quanto alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] - il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., se è vero che tale evenienza, persino a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla stessa parte, "non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2017, n. 9532, Rv. 643825-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2018, n.11792, Rv. 648541-01); principio, questo, che può, simmetricamente, estendersi al caso in cui la domanda di responsabilità aggravata, rigettata, sia proposta dalla parte convenuta, pur vittoriosa all'esito del giudizio. Più in generale, poi, deve ribadirsi il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi "la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925- 01). 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida, per il [OSCURATO:PERSONA], in C 6.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per il Riccio, in C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
Sentenza Cassazione n. 34393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris