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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39454/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte in relazione al reato di cui al capo G) di imputazione, in riforma della sentenza del 15 ottobre 2009 del Tribunale di Matera, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tale capo, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui al capo P) (detenzione ai fini di spaccio di gr. 627,00 di cocaina), in ordine al quale la Corte di cassazione dichiarava irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità, nella misura di anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 627 e 624 cod. proc. pen. circa l'obbligo del giudice di uniformarsi alla sentenza di annullamento e alla già intervenuta irrevocabilità da parte della stessa.

Senza uniformarsi al dictum del [OSCURATO:PERSONA], in aperta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, non solo si è espressa su ciò che concerne il capo G), ma, travalicando i limiti della propria cognizione, si è altresì pronunciata sulla pena da applicarsi per la residua imputazione, innalzando la stessa e determinandola nella misura di anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa.

L'avere riaperto la decisione in ordine alla determinazione di cui al capo P), pur in assenza di espressa indicazione sul punto nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ha comportato anche la violazione dell'art. 624 cod. proc. pen.

La parte di sentenza relativa al capo P), per il quale vi era una statuizione di condanna ben definita, giacchè divenuta irrevocabile nel 2017, doveva, invece, essere posta in esecuzione sin da allora, mentre la Corte di appello di Napoli ha proceduto a una nuova determinazione della pena più grave rispetto a quella già comminata.

2.2. Violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius.

A fronte della pena originariamente inflitta per il capo P) pari a mesi 6 di reclusione, individuata quale aumento in continuazione rispetto all'illecito associativo illo tempore contestato.

Palese la violazione del divieto sopra indicato: -la Corte ha irrogato una sanzione in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice; -la Corte ha irrogato, oltre alla reclusione, una pena di specie anche diversa rispetto a quella in precedenza inflitta (pari a 40.000 euro).

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

La sentenza impugnata è illogica nella parte in cui non concede le circostanze attenuanti generiche in ragione della negativa personalità del reo, quale si evince dal certificato penale in atti.

La Corte di appello fa erroneamente riferimento a precedenti penali in materia di stupefacenti, affermazione smentita dal certificato penale.Gli ulteriori precedenti indicati dal Collegio risalgono a episodi risalenti nel tempo non idonei a sostenere un giudizio sulla personalità di Scarcia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Come emerge dalla sentenza di annullamento della Seconda Sezione della Corte di Cassazione n. 1729/2018, che ha determinato il rinvio de quo, la pena per i residui addebiti di cui ai capi B (art. 74 cl.P.R. 309/90), G e P (artt. 73 d.P.R. 309/90) era stata rideterminata in sede di merito in anni venti, mesi tre e giorni dieci di reclusione; la suddetta sentenza della Suprema Corte aveva poi disposto l'annullamento, senza rinvio per il capo B), e con rinvio per A capo G), mentre aveva dichiarato la definitività dell'accertamento di responsabilità per il capo P); in sede di rinvio, il giudice di merito aveva dichiarato la prescrizione per il capo G) e rideterminato la pena per il capo P) in anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa.

2.1. Rileva il Collegio che appare del tutto ininfluente la circostanza che la Corte di cassazione si sia limitata a dichiarare irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità, senza disporre il rinvio anche per la determinazione della pena, posto che, in ogni caso, una volta venuta meno quella per il più grave reato di cui al capo B), era la Corte di appello, una volta valutata la sussistenza o meno della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/94, a doverla rideterminare.

La Corte di cassazione non avrebbe, infatti, potuto dichiarare esecutiva la pena per il reato di cui al capo P), in relazione al quale la Corte di appello di Salerno il 12 luglio 2016 aveva fissato un aumento in continuazione di mesi uno sulla pena base di anni venti di reclusione inflitta per il reato di cui al capo B).

Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez.

U n. 3423 del 29/10/2020 -dep. 27/01/2021-, Gialluisi, Rv. 280261 - 03).3.

Quanto al secondo motivo di ricorso, considerando che per il capo P) era stato in precedenza stabilito un aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione, va detto che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice di rinvio, nel determinare la pena per il residuo reato, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81, comma secondo, cod. peli., e incontra come unico limite, per non incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius, quello per cui non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, come pena base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], RV.284301).

3.1. Alla luce di quanto sopra, osserva il Collegio che la pena base è sempre stata fissata in venti anni di reclusione, e che, quindi, quella per cui è intervenuta condanna ad anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multai, anche operato il ragguaglio in pena detentiva della pena pecuniaria, è di gran lunga inferiore alla pena base suindicata.

E' ben noto, inoltre, il principio per il quale il ragguaglio stabilito nell'art. 135 cod. pen. per le specie di pene vale ad ogni effetto giuridico.

Conseguentemente, se il giudice di appello, sussistendone i presupposti, può legalmente sostituire o aggiungere alla pena detentiva quella pecuniaria, la misura di quest'ultima deve necessariamente essere contenuta in limiti tali che, in caso dì conversione, non venga superato, come nel caso di specie, il quantum della pena detentiva originariamente inflitta, altrimenti risultando violata, in mancanza di appello proposto dal Pubblico ministero in ordine alla misura della pena, la norma dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., relativamente al principio del divieto di reformatio in peius. (così espressamente, tra le altre, Sez. 3, n. 39475 del 19/07/2017, Cozzolino, Rv. 271633-01).

3.2. Orbene, applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l'indicato divieto non sia stato concretamente violato, considerato che, operando la conversione di euro 40.000,00, risultano da aggiungere mesi 5 e giorni 10 di reclusione ai 7 anni di reclusione stabiliti per il reato di cui al capo P).

4. Il terzo motivo è generico, avendo la Corte di appello puntualmente e congruamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte in relazione al reato di cui al capo G) di imputazione, in riforma della sentenza del 15 ottobre 2009 del Tribunale di Matera, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tale capo, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui al capo P) (detenzione ai fini di spaccio di gr. 627,00 di cocaina), in ordine al quale la Corte di cassazione dichiarava irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità, nella misura di anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 627 e 624 cod. proc. pen. circa l'obbligo del giudice di uniformarsi alla sentenza di annullamento e alla già intervenuta irrevocabilità da parte della stessa. Senza uniformarsi al dictum del [OSCURATO:PERSONA], in aperta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, non solo si è espressa su ciò che concerne il capo G), ma, travalicando i limiti della propria cognizione, si è altresì pronunciata sulla pena da applicarsi per la residua imputazione, innalzando la stessa e determinandola nella misura di anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa. L'avere riaperto la decisione in ordine alla determinazione di cui al capo P), pur in assenza di espressa indicazione sul punto nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ha comportato anche la violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. La parte di sentenza relativa al capo P), per il quale vi era una statuizione di condanna ben definita, giacchè divenuta irrevocabile nel 2017, doveva, invece, essere posta in esecuzione sin da allora, mentre la Corte di appello di Napoli ha proceduto a una nuova determinazione della pena più grave rispetto a quella già comminata. 2.2. Violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius. A fronte della pena originariamente inflitta per il capo P) pari a mesi 6 di reclusione, individuata quale aumento in continuazione rispetto all'illecito associativo illo tempore contestato. Palese la violazione del divieto sopra indicato: -la Corte ha irrogato una sanzione in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice; -la Corte ha irrogato, oltre alla reclusione, una pena di specie anche diversa rispetto a quella in precedenza inflitta (pari a 40.000 euro). 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata è illogica nella parte in cui non concede le circostanze attenuanti generiche in ragione della negativa personalità del reo, quale si evince dal certificato penale in atti. La Corte di appello fa erroneamente riferimento a precedenti penali in materia di stupefacenti, affermazione smentita dal certificato penale.Gli ulteriori precedenti indicati dal Collegio risalgono a episodi risalenti nel tempo non idonei a sostenere un giudizio sulla personalità di Scarcia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Come emerge dalla sentenza di annullamento della Seconda Sezione della Corte di Cassazione n. 1729/2018, che ha determinato il rinvio de quo, la pena per i residui addebiti di cui ai capi B (art. 74 cl.P.R. 309/90), G e P (artt. 73 d.P.R. 309/90) era stata rideterminata in sede di merito in anni venti, mesi tre e giorni dieci di reclusione; la suddetta sentenza della Suprema Corte aveva poi disposto l'annullamento, senza rinvio per il capo B), e con rinvio per A capo G), mentre aveva dichiarato la definitività dell'accertamento di responsabilità per il capo P); in sede di rinvio, il giudice di merito aveva dichiarato la prescrizione per il capo G) e rideterminato la pena per il capo P) in anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa. 2.1. Rileva il Collegio che appare del tutto ininfluente la circostanza che la Corte di cassazione si sia limitata a dichiarare irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità, senza disporre il rinvio anche per la determinazione della pena, posto che, in ogni caso, una volta venuta meno quella per il più grave reato di cui al capo B), era la Corte di appello, una volta valutata la sussistenza o meno della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/94, a doverla rideterminare. La Corte di cassazione non avrebbe, infatti, potuto dichiarare esecutiva la pena per il reato di cui al capo P), in relazione al quale la Corte di appello di Salerno il 12 luglio 2016 aveva fissato un aumento in continuazione di mesi uno sulla pena base di anni venti di reclusione inflitta per il reato di cui al capo B). Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U n. 3423 del 29/10/2020 -dep. 27/01/2021-, Gialluisi, Rv. 280261 - 03).3. Quanto al secondo motivo di ricorso, considerando che per il capo P) era stato in precedenza stabilito un aumento per la continuazione di mesi uno di reclusione, va detto che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice di rinvio, nel determinare la pena per il residuo reato, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81, comma secondo, cod. peli., e incontra come unico limite, per non incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius, quello per cui non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, come pena base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], RV.284301). 3.1. Alla luce di quanto sopra, osserva il Collegio che la pena base è sempre stata fissata in venti anni di reclusione, e che, quindi, quella per cui è intervenuta condanna ad anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multai, anche operato il ragguaglio in pena detentiva della pena pecuniaria, è di gran lunga inferiore alla pena base suindicata. E' ben noto, inoltre, il principio per il quale il ragguaglio stabilito nell'art. 135 cod. pen. per le specie di pene vale ad ogni effetto giuridico. Conseguentemente, se il giudice di appello, sussistendone i presupposti, può legalmente sostituire o aggiungere alla pena detentiva quella pecuniaria, la misura di quest'ultima deve necessariamente essere contenuta in limiti tali che, in caso dì conversione, non venga superato, come nel caso di specie, il quantum della pena detentiva originariamente inflitta, altrimenti risultando violata, in mancanza di appello proposto dal Pubblico ministero in ordine alla misura della pena, la norma dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., relativamente al principio del divieto di reformatio in peius. (così espressamente, tra le altre, Sez. 3, n. 39475 del 19/07/2017, Cozzolino, Rv. 271633-01). 3.2. Orbene, applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l'indicato divieto non sia stato concretamente violato, considerato che, operando la conversione di euro 40.000,00, risultano da aggiungere mesi 5 e giorni 10 di reclusione ai 7 anni di reclusione stabiliti per il reato di cui al capo P). 4. Il terzo motivo è generico, avendo la Corte di appello puntualmente e congruamente motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della s
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