CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 08524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21557/2021 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difesodagli avvocatiSFERRAZZA MAURO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon.54/2021, depositata il08/02/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 26 gennaio 2023 – Pres. Esposito, rel. Buffa - causa numero 17 –rg. 21557/21 – INPS c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza dell’ 8febbraio 2021, lacorte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva condannato l'Inps a pagare alla lavoratrice in epigrafe la somma di euro 3.806 a titolo di TFR che il datore di lavoro doveva versare al fondo complementare. In particolare, premesso che il lavoratore aveva riscattato completamente la propria posizione previdenziale,la corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a ottenere direttamente l'importo oggetto di omissione contributiva, mentre è escluso che il riscatto incidesse sul diritto per essere quello avvenuto successivamente alla domanda di intervento del fondo (proposta quando il lavoratore era ancora iscritto al fondo). Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per quattro motivi; la controparte è rimasta intimata. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 434 c.p.c., perché l’appello non ha critica vincolata. Con il secondo motivo si lamentala violazione dell'articolo 2697 c.c., sulla prova di iscrizione al fondo. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 legge 297 dell'82 per avere la corte territoriale ritenuto applicabile la previsione alla previdenza complementare. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 2 comma 2 e 5 e 15 legge decreto 267 del 1942 nonché 1 del decreto legislativo 169 del 2007, per avere la corte territoriale ammesso che l'intervento del fondo fosse dovuto pur non essendo datore assoggettato a procedura fallimentare sulla base di allegazioni di credito inferiore a euro 30.000. Il primo motivo è inammissibile in quanto non evidenzia né se vi sia un vizio della sentenza impugnatae quale esso sia, né individua la parte della sentenza in ipotesi non corretta. Il secondo motivo è infondato in quanto la corte ha valutato sulla base delle emergenze degli atti, presumendo sulla base delle stesse che l’iscrizione al fondo era ancora sussistente al momento della domanda di intervento. Il terzo motivo è invece fondato. Invero, se nella fattispecie veniva in gioco pacificamente l'articolo 5 decreto 80 del 1992, che disciplina il fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare, l’intervento di questo non opera –a differenza del fondo previsto ex lege 1982 - con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari:infatti, le garanzie della previdenza integrativa riguardano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, in relazione alle quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni. Come chiarito da SU 9/3/2015 n. 4684, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire; la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l’intervento del Fondo di garanzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. Il quarto motivo resta assorbito. Può dunque affermarsi che l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dall’articolo 5 del decreto n. 80 del 1992, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari; ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l’intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al su richiamato principio, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite. p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, rigettato il secondo ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a