CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31151/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:PERSONA] e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Contratto tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali-Fattispecie [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , n. 3111 /201 9 , pubblicata l’11 luglio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (che deposita controricorso, illustrato da memoria), per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo notificatogli per il pagamento dell’importo di Euro 32.873,05, oltre interessi, preteso a titolo dirette inevase relative alla degenza nella detta struttura dell’anziana madre; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 1388 e 2909 cod. civ., in relazione alla ritenuta sussistenza di giudicato esterno vincolante in ordine alla fondatezza nell’an della pretesa creditoria opposta, derivante da decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto dalla Fondazione nei suoi confronti sulla base dei medesimi presupposti e non opposto; deduce l’erroneità di tale argomentazione sotto due profili:a) da un lato,perché essa non tiene conto del fatto che il titolo del primo pagamento non fu costituito dal provvedimento monitorio richiesto dalla Fondazione resistente ma, così come correttamente evidenziato dalla stessa Fondazione nel suo atto di citazione in appello, da un accordo transattivo intercorso tra le parti ed in forza del quale le parti avevanoanche rideterminato il quantum; b) dall’altro perché oblitera, in violazione dell’art. 1388 cod. civ. , che egli aveva da subito evidenziato e documentato di aver sempre agito nella qualità di rappresentante della madre, dapprima in forza di apposita procura generale e successivamente anche quale amministratore di sostegno; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1362, primo e secondo comma, cod. civ.; la censura investe la considerazione , dichiaratamente svolta in sentenza «ad abundantiam»,secondo cui la pretesa creditoria doveva comunque ritenersi fondatamenterivolta, dal lato passivo, nei confronti di esso appellatoin quanto obbligato solidale; assume al riguardo il ricorrente che «è pacifico che il contratto di ospitalità (sottoscritto … in nome e per conto della madre) non prevedeva testualmente alcuna obbligazione solidale» a suo carico e che tanto sarebbe ricavabile anche dal comportamento successivo tenuto anche dalla controparte (segnatamente dall’avere essa limitato la pretesa fino alla data in cui egli era stato amministratore di sostegno); con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 30 legge n. 730 del 1983, del n. 833 del 1978 e dell’art. 1 d.P.C.M. del 1983» (così in rubrica), per avere la Corte d’appello «pretermesso il principio», asseritamente ricavabile dalle citate fonti normative, secondo cui gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenzialisono a carico del fondo nazionale e l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario, di competenza, pertanto, del [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo è inammissibile; il ricorrente, invero, omette di fornire l’indicazione specifica degli atti sui quali essosi fonda (decreto ingiuntivo sul quale si è formato il giudicato esterno e atto di transazione) e ciò né sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto per la parte che ne è richiamata a fondamento (con precisazione in questo secondo caso della parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione), né sotto quello della localizzazione; nella descritta situazione l’illustrazione del motiv o viola l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; giova rammentareal riguardo che, come questa Corte ha più volte chiarito, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex multisCass. n. 15737 del 23/06/2017; n. 13988 del 31/05/2018; n. 1398 del 22/01/2021);l'esposto principio non può non declinarsi, negli stessi termini, anche nel caso inverso, ma corrispondente, nel quale il ricorrente assuma —come nella specie — l'insussistenza dellapreclusione da giudicato esterno, invece predicata dalla sentenza d'appello (v. in tal senso Cass. n. 17310 del 19/08/2020; v. anche, conff., in motivazione, Cass. n. 1398 del 22/01/2021; n. 25971 del 02/09/2022); nel caso in esame il Collegio non è stato messo in condizione di conoscere il contenuto delle statuizioni irrevocabili intervenute fra le parti e non può pertanto vagliare la prospettata insussistenza della preclusione; nonpertinente, rispetto alla contestata ratio decidendi fondata sul giudicato esterno, può risultare l’ulteriore rilievo rappresentato dalla asserita violazione dell’art. 1388 cod. civ., norma del tutto estranea al fondamento giuridico che, con detta ratio, la Corte d’appello ha inteso dare alla propria decisione; rimane conseguentemente assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso, in quanto diretti a contestare considerazioni che, nella motivazionedella sentenza, costituiscono — dichiaratamente — ratio decidendi secondaria e meramente aggiuntiva, restando la sentenza, indipendentemente da esse, pienamente sorretta da quella principale rappresentata dal rilievo dell’esistenza di giudicato esterno vincolante: ratio, quest’ultima, fatta segno di inammissibili censure con il già scrutinato primomotivo; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’ente controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso a