CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 19961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.34540/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. DPLFBN72M71P69H501E, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di loro nello studio in via Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. 80078750587, in proprio e in qualità di procuratore speciale di S.C.I.P. Società di Cartolarizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., c.f. 06825791004, in persona del legale rappresentante pro tempore, OGGETTO: dismissione immobili pubblici R.G.34540/2019 C.C. 3-7-2024 rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso gli uffici dell’Avvocatura INPS in via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 controricorrente avverso la sentenza n. 2725/2019 della Corte d’appello di Roma depositata il 19-4-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-7- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 2 - 7 - 2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Crescenzo di Paola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la sentenza n.12916/2011 depositata il 14-6-2011 delTribunale di Roma. La sentenza di primo gradoaveva dichiarato il diritto degli attori -a eccezione di [OSCURATO:PERSONA] partecipare ai fini dell’acquisto alla procedura di dismissione degli immobili di cui erano conduttori, siti in Roma in via Archimede 185, di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura di dismissione del patrimonio degli enti pubblici, per cui essi con raccomandata del 2 - 8 - 2001 avevano manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto, in data 7-5-2003 l’INPS aveva inviato loro informativa sul proce dimento di vendita e in data 16-9-2003 il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva dichiarato gli immobili “di pregio”, così privandoli della possibilità di beneficiare delle relative agevolazioni; la sentenza ha altresì dichiarato il difetto digiurisdizione ordinaria sulle domande relative alla determinazione del prezzo, ha rigettato la domanda di pronuncia ex art. 2932 cod. civ. costitutiva degli effetti dei contratti di compravendita non conclusi; ha condannato gli attori in solido al pagamento delle spese di lite. 2.Con sentenza n. 2725/2019 depositata il 19-4-2019 la Corte d’appello di Roma ha accolto esclusivamente il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di lite. La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto che essi avessero agito solo per contestare la dichiarazione di pregio del loro immobile, per sentire accertareil loro diritto a ottenere i massimi sconti e per ottenere con sentenza costitutiva il trasferimento di proprietà, in quanto essi avevano chiesto di accertare il loro acquisto ai sensi dell’art. 3 decreto legge 351/2001 conv. in legge 410/2001 . Ha dichiarato di condividere la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto devoluta alla giurisdizione amministrativa la questione relativa al fatto che l’immobile non fosse da ricomprendere tra quelli “di pregio”, in quanto il relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva un contenuto di discrezionalità tecnica, a fronte del quale i conduttori vantavano interesse legittimo. Ha dichiarato che non poteva essere condivisa la statuizione del Tribunale sul difetto di giurisdizione ordinaria relativa alla domanda di determinazione del prezzo di cessione, perché tra le domande proposte dagli attori non vi era domanda di determinazione del prezzo, ma domanda di accertamento del loro diritto ad acquistare alle condizioni vigenti al momento del ricevimento da parte dell’ente proprietario della raccomandata 2-8-2001, con la quale i conduttori avevano esercitato il loro diritto di opzione. La sentenza ha dichiarato che comunque il motivo di appello diretto a censurare la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. non meritava accoglimento; ciò perché non risultava che all’epoca l’immobile fosse stato individuato come oggetto di dismissione, mentre i conduttori avrebbero potuto esercitare l’opzione solo a fronte di una formale offerta di vendita. 3.Avverso la sentenza gli originari appellanti, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Andrea di Segni,nonché [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore speciale di S.C.I.P. s.r.l., ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrentihanno depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 3 - 7 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo,rubricato “ violazione dell’art. 360 c.p.c. n.3 e 4 in relazione all’art. 353 c.p.c. Nullità della sentenza”, i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello, nell’affermare l’esistenza della giurisdizione del giudice ordinario negata dal Tribunale, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la sentenza di primo grado e disporre la rimessione del processo al primo giudice, senza pronunciarenel merito della controversia. Evidenziano che la sentenza impugnata ha esattamente qualificato la domanda come volta a ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo ad acquistare l’immobile, sulla base di questa qualificazione della domanda ha affermato la giurisdizione che era stata negata dal giudice di primo grado e quindi sostiene che, in applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., avrebbe dovuto rimettere la decisione al primo giudice. 1.1.Il motivo è infondato.In primo luogo, non risulta né dal contenuto della sentenza impugnata né dal contenuto del ricorso che gli appellanti avessero proposto motivo di appello volto a censurare la pronuncia di difetto di giurisdizione, per cui la questione della giurisdizione non era stata neppure devoluta alla cognizione del giudice di appello. Inoltre, seppure la sentenza impugnata si sia posta la questione della giurisdizione e abbia specificato in quali termini la pronuncia del primo giudice fosse o non fosse condivisibile, le relative deduzioni non si sono risolte in una pronuncia declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado; ciòperché la sentenza si è limitata a rigettare il motivo di appello,come rivolto avverso il rigetto delladomanda di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Quindi, non essendo stata emessa una pronuncia di riforma della sentenza di primo grado che abbia dichiarato la giurisdizione negata dal giudice di primo grado, non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 353 cod. proc. civ. previgente e rimettere le parti davanti al primo giudice. 2.Con il secondo motivo,rubricato “ violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c per non aver pronunciato sulla domanda come proposta”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla circostanza sostanziale posta a fondamento delle loro domande, riferita al fatto che la trasmissione da parte dei conduttori della raccomandata del 2-8-2001 aveva bloccato a tale data le condizioni di vendita; quindi rilevano come sussistesse il loro interesse a vedere riconosciuto il diritto all’applicazione delle condizioni vigenti nel 2001 anche in assenza del diritto alla pronuncia costitutiva e sostengono che la classificazione dell’immobile come “di pregio” avvenuta nel 2005 non potesse esplicare efficacia rispetto al disposto dell’art. 3 D.L. 351/2001 conv. con mod. nella legge 410/2001, secondo il quale le unità immobiliari per lequali i conduttori avevano manifestato volontà di acquisto entro il 31-10-2001 in assenza di offerta di opzione erano venduti al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione della volontà di acquisto. 2.1.Il motivo presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è formulato, ma in via assorbente rispetto a ogni altra questione ricorrono i presupposti per applicare il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può decidere il motivo, avente oggetto questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez. 3 16-6-2023 n. 17416 Rv. 668197-01, Cass. Sez. 5 28-10- 2015 n. 21968 Rv. 637019-01, Cass. Sez. 6-3 8-10-2014 n. 21257 Rv. 632915-01). Infatti, l’accoglibilitàdella tesi dei ricorrenti è stata espressamente esclusa da Cass. Sez. 2 24-12-2021 n. 41494 (Rv. 663330-01), che ha deciso in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, nella quale i conduttori avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31-10-2001, con riguardo a immobili solo successivamente qualificati di pregio. Rinviando alla motivazione di Cass. 41494/2021 per la compiuta analisi della normativa di riferimento e delle ragioni che impongono questa conclusione, basti in questa sede ribadire, secondo quanto si legge in Cass. 41494/2021 che “al fine di stabilire il beneficio della riparametrazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione ai valori di mercato nel mese di ottobre 2001, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n.41 del 2004 espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, ‘le ipotesi’ previste dal secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351 del 2001: e poiché quest’ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio, è da ritenere che, con il richiamo alle ipotesi previste dalla norma precedente, il legislatore abbia inteso riferirsi, non solo alla circostanza che, in mancanza di offerta in opzione da parte dell’ente (entro il 26 settembre 2001), la manifestazione di volontà di acquisto sia stata formulata entro il 31 ottobre dal conduttore, ma anche alla qualità, appunto non di pregio, dell’unità immobiliare condotta in locazione”.In applicazione di questi principi, non rileva che nella presente fattispecie, così come in quella oggetto di giudizio da parte di Cass. 41494/2021, la manifestazione di volontà di acquistare l’immobile fosse stata comunicata prima che l’immobile fosse dichiarato di pregio. 3.Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza , i ricorrenti devono essere condannatiin solido ex art. 97 cod. proc. civ., stante l’interesse comune,alla rifusione a favore dell’Istituto controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore dell’Istituto controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi , oltre accessori ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev