Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40472/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p. - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dal- la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilie- vi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisio- ne impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] glier1 e: ensore residen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p. - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dal- la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilie- vi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisio- ne impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] glier1 e: ensore residen
Sentenza Cassazione n. 40472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris