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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33476/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1984) avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 2 agosto 2022, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta operante in Cosenza e dintorni (capo 1), di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 173) e di concorso nella detenzione a fini di spaccio di cocaina (capo 267).

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, è stata ritenuta la gravità indiziaria, concernente la partecipazione dell'indagato — risultando non controversa l'esistenza delle organizzazioni criminali descritte ai capi 1) e 173) —, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché il concorso nel reato fine (capo 267).

1.2. È stata, del pari, confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa operante per i delitti associativi.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando cinque motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) perché incentrata su generiche ed erronee dichiarazioni dei collaboratori. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che suo "zio" [OSCURATO:PERSONA] deteneva la droga per i fratelli e per il cognato, ma, in realtà, con l'indagato aveva un altro grado di parentela, essendo quest'ultimo suo cugino. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, confondeva l'indagato con altra persona, allorchè dichiarava che Bevilacqua era stato indagato per ami e droga, circostanza non vera.

In ogni caso, il collaboratore Abbruzzese escludeva che l'indagato fosse un associato, tanto che precisava: «conosco [OSCURATO:PERSONA] alias "mano mozza" e [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, ... non appartengono a gruppi ... non sono collegati alla mia famiglia».

Del resto, quando il collaboratore Abbruzzese, nell'interrogatorio del 10 aprile 2019, precisava: «per via del fatto che è stato arrestato per la droga che deteneva per i miei fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia sono stati mantenuti per circa tre anni in carcere dai miei fratelli», non si riferisce all'indagato che venne arrestato soltanto in data 1° agosto 2019 e fu detenuto per un solo giorno, venendo immediatamente avviato agli arresti domiciliari fino al patteggiamento con sospensione condizionale e scarcerazione in data 4 ottobre 2019.

Anche il collaboratore Noblea non si riferisce all'indagato, ma a un altro [OSCURATO:PERSONA] allorquando riferisce «che era uscito in permesso premio dal carcere poco prima della mia collaborazione», in quanto il ricorrente è stato detenuto per un solo giorno e non ha mai fruito di permessi premio, sicché non può essere stato il portatore dell'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2017.

Il collaboratore Impieri, per parte sua, riferisce dell'estorsione a Manna (episodio che rientra nelle contestazioni del processo Rango\Zangari che attiene a condotte anteriori al 2015) e del fatto che «a massacrarlo a paiate sono stati [OSCURATO:PERSONA] il fratello di Fiore "mano mozza", [OSCURATO:PERSONA] il figlio di "mano mozza" e [OSCURATO:PERSONA]», ma si tratta di un episodio che si colloca ben prima del periodo al quale si riferisce la contestazione del capo 1) che si sviluppa dal 2017 al 2020.

Del resto, il collaboratore Impieri indica questa sola condotta, dalla quale non è possibile dedurre la partecipazione associativa.

Non sussistono, in realtà, riscontri alle presunte dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, sicché anche sotto tale profilo l'ordinanza deve essere annullata.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e 74 TU Stup., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 173).

Circa la presunta partecipazione alle riunioni del gruppo, il Tribunale richiama una conversazione in data 18 luglio 2018 dalla quale emerge, semmai, l'intenzione di formare un nuovo gruppo, non già la partecipazione a una organizzazione esistente.Del resto, lo stesso giorno il ricorrente avrebbe proposto, in una ulteriore conversazione, di investire una considerevole somma per l'acquisto di vari chilogrammi di droga e, in una terza conversazione, un altro affare di droga, elementi indiziari che sono in palese contrasto con le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che esclude l'affiliazione del ricorrente, tanto che precisa di avere saputo da Greco che «padre e figlio spacciano cocaina.

Anche mio fratello mi ha confermato lo spaccio».

Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono, sul punto, riscontrate dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce che «vendono cocaina per conto loro», sicché doveva escludersi la partecipazione all'associazione degli Abbruzzese.

Anche l'episodio di spaccio di cui al capo 267), che riguarda i soggetti che intendevano costituire un proprio gruppo, dimostra, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'assenza della partecipazione all'associazione descritta al capo 173).

La conversazione del 2 agosto 2019 riguarda unicamente il commento dell'avvenuto arresto dell'indagato per i fatti per i quali è stato poi giudicato, ma non li ascrive al delitto associativo in esame.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art.274 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari che sono semplicemente presunte sulla base della gravità indiziaria e per mezzo di una motivazione che si riferisce a tutti gli indagati, ma non in modo specifico al ricorrente.

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle specifiche esigenze cautelari del reato di cui al capo 267), in quanto la motivazione si riferisce al solo capo 173).

2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla configurabilità del concorso tra le due associazioni che è affermato in modo generico, mentre, come si è detto, il ricorrente intendeva semmai costituire un nuovo gruppo dedito allo spaccio di droga.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. 2.11 collegio della cautela non si è confrontato con le deduzioni difensive aventi ad oggetto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che, conoscendo [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sapeva che il predetto non apparteneva al suo gruppo.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non fornisce risposta alle eccezioni difensive aventi ad oggetto la erroneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha riferito che: -lo «zio [OSCURATO:PERSONA]» deteneva la droga per i suoi fratelli; l'indagato, infatti, è cugino e non zio del collaboratore; -l'indagato venne arrestato nel 2013 - 2014 per la detenzione di due pistole, un giubbotto antiproiettile e della droga, mentre il predetto è del tutto estraneo alla vicenda (annovera un solo precedente per fatti del 2019 che non concernono le armi); -aveva mantenuto per tre anni in carcere lo "zio" [OSCURATO:PERSONA] arrestato per armi non risulta essere mai stato detenuto per quello) e droga (l'arresto per droga è successivo al momento in cui vennero fatte).

2.1. Del pari, il tribunale del riesame, nel riportare le dichiarazioni del collaboratore Noblea, non si confronta con quanto dedotto circa il fatto che il predetto non poteva riferirsi all'odierno ricorrente, ma a un altro [OSCURATO:PERSONA], allorquando riferiva «che era uscito in permesso premio dal carcere poco prima della mia collaborazione».

Ciò in quanto l'indagato è stato detenuto per un solo giorno e non ha mai fruito di permessi premio, sicché non poteva essere stato il portatore dell'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2017. 2.2.Nulla dice, infine, il l'ordinanza impugnata, in relazione al fatto - evidenziato dal ricorrente - che le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche appaiono del tutto irrilevanti ai fini della prova della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a sostenere l'importanza di quella successiva all'arresto, nell'agosto 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] commentava l'arresto con gli Abruzzese.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, essendo il provvedimento impugnato affetto da vizio di motivazione.

Il collegio della cautela non si è, infatti confrontato con la deduzione difensiva che evidenziava che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottolineavano che l'indagato e il padre «vendevano cocaina per conto loro» e che, quindi non potevano considerarsi partecipi dell'associazione ex art. 74, d.P.R. 309/90.

4. I restanti motivi devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primi due.

5. L'ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Catanzaro perché colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1984) avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 2 agosto 2022, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa di 'ndrangheta operante in Cosenza e dintorni (capo 1), di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 173) e di concorso nella detenzione a fini di spaccio di cocaina (capo 267). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, è stata ritenuta la gravità indiziaria, concernente la partecipazione dell'indagato — risultando non controversa l'esistenza delle organizzazioni criminali descritte ai capi 1) e 173) —, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché il concorso nel reato fine (capo 267). 1.2. È stata, del pari, confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della presunzione relativa operante per i delitti associativi. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando cinque motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) perché incentrata su generiche ed erronee dichiarazioni dei collaboratori. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che suo "zio" [OSCURATO:PERSONA] deteneva la droga per i fratelli e per il cognato, ma, in realtà, con l'indagato aveva un altro grado di parentela, essendo quest'ultimo suo cugino. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, confondeva l'indagato con altra persona, allorchè dichiarava che Bevilacqua era stato indagato per ami e droga, circostanza non vera. In ogni caso, il collaboratore Abbruzzese escludeva che l'indagato fosse un associato, tanto che precisava: «conosco [OSCURATO:PERSONA] alias "mano mozza" e [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, ... non appartengono a gruppi ... non sono collegati alla mia famiglia». Del resto, quando il collaboratore Abbruzzese, nell'interrogatorio del 10 aprile 2019, precisava: «per via del fatto che è stato arrestato per la droga che deteneva per i miei fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia sono stati mantenuti per circa tre anni in carcere dai miei fratelli», non si riferisce all'indagato che venne arrestato soltanto in data 1° agosto 2019 e fu detenuto per un solo giorno, venendo immediatamente avviato agli arresti domiciliari fino al patteggiamento con sospensione condizionale e scarcerazione in data 4 ottobre 2019. Anche il collaboratore Noblea non si riferisce all'indagato, ma a un altro [OSCURATO:PERSONA] allorquando riferisce «che era uscito in permesso premio dal carcere poco prima della mia collaborazione», in quanto il ricorrente è stato detenuto per un solo giorno e non ha mai fruito di permessi premio, sicché non può essere stato il portatore dell'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2017. Il collaboratore Impieri, per parte sua, riferisce dell'estorsione a Manna (episodio che rientra nelle contestazioni del processo Rango\Zangari che attiene a condotte anteriori al 2015) e del fatto che «a massacrarlo a paiate sono stati [OSCURATO:PERSONA] il fratello di Fiore "mano mozza", [OSCURATO:PERSONA] il figlio di "mano mozza" e [OSCURATO:PERSONA]», ma si tratta di un episodio che si colloca ben prima del periodo al quale si riferisce la contestazione del capo 1) che si sviluppa dal 2017 al 2020. Del resto, il collaboratore Impieri indica questa sola condotta, dalla quale non è possibile dedurre la partecipazione associativa. Non sussistono, in realtà, riscontri alle presunte dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, sicché anche sotto tale profilo l'ordinanza deve essere annullata. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e 74 TU Stup., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (capo 173). Circa la presunta partecipazione alle riunioni del gruppo, il Tribunale richiama una conversazione in data 18 luglio 2018 dalla quale emerge, semmai, l'intenzione di formare un nuovo gruppo, non già la partecipazione a una organizzazione esistente.Del resto, lo stesso giorno il ricorrente avrebbe proposto, in una ulteriore conversazione, di investire una considerevole somma per l'acquisto di vari chilogrammi di droga e, in una terza conversazione, un altro affare di droga, elementi indiziari che sono in palese contrasto con le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che esclude l'affiliazione del ricorrente, tanto che precisa di avere saputo da Greco che «padre e figlio spacciano cocaina. Anche mio fratello mi ha confermato lo spaccio». Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono, sul punto, riscontrate dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce che «vendono cocaina per conto loro», sicché doveva escludersi la partecipazione all'associazione degli Abbruzzese. Anche l'episodio di spaccio di cui al capo 267), che riguarda i soggetti che intendevano costituire un proprio gruppo, dimostra, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'assenza della partecipazione all'associazione descritta al capo 173). La conversazione del 2 agosto 2019 riguarda unicamente il commento dell'avvenuto arresto dell'indagato per i fatti per i quali è stato poi giudicato, ma non li ascrive al delitto associativo in esame. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art.274 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari che sono semplicemente presunte sulla base della gravità indiziaria e per mezzo di una motivazione che si riferisce a tutti gli indagati, ma non in modo specifico al ricorrente. 2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle specifiche esigenze cautelari del reato di cui al capo 267), in quanto la motivazione si riferisce al solo capo 173). 2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla configurabilità del concorso tra le due associazioni che è affermato in modo generico, mentre, come si è detto, il ricorrente intendeva semmai costituire un nuovo gruppo dedito allo spaccio di droga.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. 2.11 collegio della cautela non si è confrontato con le deduzioni difensive aventi ad oggetto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che, conoscendo [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sapeva che il predetto non apparteneva al suo gruppo. L'ordinanza impugnata, inoltre, non fornisce risposta alle eccezioni difensive aventi ad oggetto la erroneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha riferito che: -lo «zio [OSCURATO:PERSONA]» deteneva la droga per i suoi fratelli; l'indagato, infatti, è cugino e non zio del collaboratore; -l'indagato venne arrestato nel 2013 - 2014 per la detenzione di due pistole, un giubbotto antiproiettile e della droga, mentre il predetto è del tutto estraneo alla vicenda (annovera un solo precedente per fatti del 2019 che non concernono le armi); -aveva mantenuto per tre anni in carcere lo "zio" [OSCURATO:PERSONA] arrestato per armi non risulta essere mai stato detenuto per quello) e droga (l'arresto per droga è successivo al momento in cui vennero fatte). 2.1. Del pari, il tribunale del riesame, nel riportare le dichiarazioni del collaboratore Noblea, non si confronta con quanto dedotto circa il fatto che il predetto non poteva riferirsi all'odierno ricorrente, ma a un altro [OSCURATO:PERSONA], allorquando riferiva «che era uscito in permesso premio dal carcere poco prima della mia collaborazione». Ciò in quanto l'indagato è stato detenuto per un solo giorno e non ha mai fruito di permessi premio, sicché non poteva essere stato il portatore dell'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2017. 2.2.Nulla dice, infine, il l'ordinanza impugnata, in relazione al fatto - evidenziato dal ricorrente - che le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche appaiono del tutto irrilevanti ai fini della prova della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a sostenere l'importanza di quella successiva all'arresto, nell'agosto 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] commentava l'arresto con gli Abruzzese. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, essendo il provvedimento impugnato affetto da vizio di motivazione. Il collegio della cautela non si è, infatti confrontato con la deduzione difensiva che evidenziava che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottolineavano che l'indagato e il padre «vendevano cocaina per conto loro» e che, quindi non potevano considerarsi partecipi dell'associazione ex art. 74, d.P.R. 309/90. 4. I restanti motivi devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primi due. 5. L'ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Catanzaro perché colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda
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