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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03576/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20555/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresenta ti e dife si dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrenti – controricorrent i in via incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 132 / 1 5 , depositata il 22/01/2015; avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 133/2015 , depositata il 22/01/2015; avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 134 / 1 5 , depositata il 22/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, con unico ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso letre sentenze in epigrafe .

Con queste ultime la C.t.r. ha accolto parzialmente i separati appellispiegati dai tre contribuenti avverso tre sentenzecon le quali la C.t.p. di Siena aveva rigettato i separati ricorsi proposti dai contribuenti avverso tre distintiavvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 200 5 , era stato accertato , rispettivamente, in capo alla società, a ristretta ba se, un maggior reddito derivante da utili extracontabili e in capo ai soci un maggior reddito derivante dalla distribuzione diquesti ultimi.

2. L’Agenzia delle Entrate, ricorre, in via incidentale, con unico motivo avverso la sola sentenza n. 134 del 2015, resa nel giudizio tra quest’ultima e la società;i tre contribuenti resistono con controricorso.

3. L’Ufficio, a seguito di un controllo sulla regolarità fiscale della società in ragione delle incongruenze registrate tra il valore dei mutui richiesti da acquirenti di immobili, il prezzo dichiarato in contratto, ed i valori indicati nell’Osservatorio del mercato immobiliare esaminava i ricavi dichiarati con riferimento a quattro immobili.

Dopo aver provveduto a rielaborare lo studio di settore, ritenuto non congruo e coerente, accertava nei confronti della societàed in ragione di quattro Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 compravendite immobiliariun maggior reddito ed un maggior volume di affari ai sensi dell’art. 39 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.Di seguito con successivi avvisi accertava in capo ai soci un maggior reddito stante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base..

4. I contribuenti proponevano separati ricorsi, ciascuno avverso il proprio avviso di accertamento.

La C.t.p. rigettava i tre ricorsi ritenendo legittimo l’accertamento.

La C.t.r., invece, con la sentenza n. 134 del 2015, accoglieva parzialmente l’appello della società rideterminando in misura favorevole alla contribuente il maggior reddito accertato con riferimento ad una soltanto delle compravendite;di conseguenza, con le sentenze 132 e 133 del 2015 accoglieva parzialmente i ricorsi dei due soci.

Considerato che:

1. Conil primo motiv o di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1973, n.633, dell’art. 2697 cod. civ.

Deduce la nullità degli avvisi di accertamento in quanto emessi da funzionario non autorizzato e decaduto e in mancanza di valida delega preventiva.

2. C on il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, dell’art. 10, comma 4-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146, dell’art. 2727 cod. civ.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Censura la sentenza per aver ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, pur in presenza di contabilità regolare e di studio di settore congruo e coerente.

3. Conil terzo motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza, in ragione di quanto dedotto con il primo motivo. 4.Con il quarto motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato l’illegittimità dell’accertamento in ordine a tutti gli atti di compravendita nonostante le identiche modalità operative.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Ufficio impugna la sola sentenza relativa all’avviso di accertamento societario e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti individuato nel contratto preliminare relativo alla compravendita per la quale la C.t.r. aveva concluso per l’illegittimità dell’accertamento.

6. Deve rilevarsi in via preliminare che i tre ricorrenti principali hanno proposto un unico ricorso avverso tre sentenze resa dalla C.t.r. in giudizirecanti diversi numeri di ruolo, introdotti da parti diverse ed aventi ad oggetto tre diversi avvisi di accertamento.

Tanto, risulta, dalle intestazioni delle sentenza impugnate in questa sede.

6.1. Nel ricorso principale (pagg. 8 e 9), tuttavia, si riporta la memoria illustrativa depositata nel giudizio di secondo grado in data 25 settembre 2014 che nell’epigrafe, dopo aver riportato le parti ed i separati numeri di ruolo dei tre giudizi, contiene il seguente inciso: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].

RGA 1070/2014».

Nulla, tuttavia, risulta quanto ad una eventuale successiva ordinanza di separazione.

Di conseguenza,in ragione della proposizione di un unico ricorso avverso tre sentenze, appare opportuno acquisire i f ascicoli di merito per accertare le circostanze relative alla riunione ed eventuale separ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20555/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresenta ti e dife si dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrenti – controricorrent i in via incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 132 / 1 5 , depositata il 22/01/2015; avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 133/2015 , depositata il 22/01/2015; avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 134 / 1 5 , depositata il 22/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, con unico ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso letre sentenze in epigrafe . Con queste ultime la C.t.r. ha accolto parzialmente i separati appellispiegati dai tre contribuenti avverso tre sentenzecon le quali la C.t.p. di Siena aveva rigettato i separati ricorsi proposti dai contribuenti avverso tre distintiavvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 200 5 , era stato accertato , rispettivamente, in capo alla società, a ristretta ba se, un maggior reddito derivante da utili extracontabili e in capo ai soci un maggior reddito derivante dalla distribuzione diquesti ultimi. 2. L’Agenzia delle Entrate, ricorre, in via incidentale, con unico motivo avverso la sola sentenza n. 134 del 2015, resa nel giudizio tra quest’ultima e la società;i tre contribuenti resistono con controricorso. 3. L’Ufficio, a seguito di un controllo sulla regolarità fiscale della società in ragione delle incongruenze registrate tra il valore dei mutui richiesti da acquirenti di immobili, il prezzo dichiarato in contratto, ed i valori indicati nell’Osservatorio del mercato immobiliare esaminava i ricavi dichiarati con riferimento a quattro immobili. Dopo aver provveduto a rielaborare lo studio di settore, ritenuto non congruo e coerente, accertava nei confronti della societàed in ragione di quattro Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 compravendite immobiliariun maggior reddito ed un maggior volume di affari ai sensi dell’art. 39 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.Di seguito con successivi avvisi accertava in capo ai soci un maggior reddito stante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base.. 4. I contribuenti proponevano separati ricorsi, ciascuno avverso il proprio avviso di accertamento. La C.t.p. rigettava i tre ricorsi ritenendo legittimo l’accertamento. La C.t.r., invece, con la sentenza n. 134 del 2015, accoglieva parzialmente l’appello della società rideterminando in misura favorevole alla contribuente il maggior reddito accertato con riferimento ad una soltanto delle compravendite;di conseguenza, con le sentenze 132 e 133 del 2015 accoglieva parzialmente i ricorsi dei due soci. Considerato che: 1. Conil primo motiv o di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1973, n.633, dell’art. 2697 cod. civ. Deduce la nullità degli avvisi di accertamento in quanto emessi da funzionario non autorizzato e decaduto e in mancanza di valida delega preventiva. 2. C on il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, dell’art. 10, comma 4-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146, dell’art. 2727 cod. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Censura la sentenza per aver ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, pur in presenza di contabilità regolare e di studio di settore congruo e coerente. 3. Conil terzo motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza, in ragione di quanto dedotto con il primo motivo. 4.Con il quarto motivo di ricorso principale la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato l’illegittimità dell’accertamento in ordine a tutti gli atti di compravendita nonostante le identiche modalità operative. 5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Ufficio impugna la sola sentenza relativa all’avviso di accertamento societario e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti individuato nel contratto preliminare relativo alla compravendita per la quale la C.t.r. aveva concluso per l’illegittimità dell’accertamento. 6. Deve rilevarsi in via preliminare che i tre ricorrenti principali hanno proposto un unico ricorso avverso tre sentenze resa dalla C.t.r. in giudizirecanti diversi numeri di ruolo, introdotti da parti diverse ed aventi ad oggetto tre diversi avvisi di accertamento. Tanto, risulta, dalle intestazioni delle sentenza impugnate in questa sede. 6.1. Nel ricorso principale (pagg. 8 e 9), tuttavia, si riporta la memoria illustrativa depositata nel giudizio di secondo grado in data 25 settembre 2014 che nell’epigrafe, dopo aver riportato le parti ed i separati numeri di ruolo dei tre giudizi, contiene il seguente inciso: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. RGA 1070/2014». Nulla, tuttavia, risulta quanto ad una eventuale successiva ordinanza di separazione. Di conseguenza,in ragione della proposizione di un unico ricorso avverso tre sentenze, appare opportuno acquisire i f ascicoli di merito per accertare le circostanze relative alla riunione ed eventuale separ
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