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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13249/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Enna- a fronte della richiesta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] di sequestro preventivo e probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], facente seguito alla richiesta già rivolta al pubblico-ministero in data /h5M.112:2:rgat.i.va all'oscuramento del post, comprensivo 'delle chat, lette all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - rigettava l'istanza di sequestro probatorio, mentre accoglieva l'istanza di sequestro preventivo, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 e 684 cod. pen..

2. Avverso il suddetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, che - sulla premessa secondo cui contro il provvedimento di sequestro preventivo il P.M. puo . proporre ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 325, comma 2, c.p.p.- ha affidato le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, dì cui all'art. 606, •comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p.; invero, il sequestro preventivò può essere disposto esclusivamente su richiesta del P.M., poiché l'art. 321 tornrna 1 c.p.p., stabilisce che delle cose fonte di pericolo il giudice dispone il sequestro "-a richiesta del P.M.", sicché è da escludere che la misura cautelare possa essere adottata di ufficio o su richiesta della persona offesa, contro la volontà del P.M., costituendo l'iniziativa del P.M. unacondizione imprescindibile, che non può essere surrogata dalla richiesta della persona offesa o di un terzo, come si desume anche dal confronto dell'art. 321, comma 1 c.p.p., con gli art. 316 commi 1 e 2 e 317, comma 1 c.p.p., nei quali il, legislatore, con riferimento al sequestro conservativo, ha previsto, invece, espressamente l'emissione "a-richiesta del PM o della parte civile". 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176%2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza' rinvio del provvedimento impugnato. 4.La difesa dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte a mezzo PEC in data 28.12.2022, chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento senza rinvio del provvedimento inpugnato. [OSCURATO:PERSONA] , Il ricorso è fondato.

1. Ed invero il G.i.p. di Enna - come si evince chiaramente dalla premessa del provvedimento impugnato- ha emesso, sulla base della sola richiesta della p.o., [OSCURATO:PERSONA], il decreto di sequestro preventivo, del post, comprensivo delle chat, lette all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò senz'altro è avvenuto in violazione del disposto dell'art. 321 c.p.p. che testualmente recita: "a richiesta del pubblico ministero il giudice.... dispone il sequestro con decreto motivato...".

Peraltro, vanno in proposito richiaMati i principi espressi dail Sez.U, n. 4 del 26/04/1990, Rv. 184624, secondo cui il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del pubblico ministero, poichè l'art. 321, comma 1, c.p.p. stabilisce che delle cose fonte di pericolo il giudice dispone il sequestro "a richiesta del pubblico ministero", sicchè è da escludere che la misura cautelare possa essere adottata di uffil o su richiesta della persona offesa, contro la volontà del pubblico ministero.

L'iniziativa A! pubblico ministero costituisce una condizione imprescindibile, che non può essere surrogata dalla richiesta della persona offesa o di un terzo, come si desume anche dal confronto dell'art. 321 comma 1 con gl art. 316, commi 1 e 2 e 317, comma 1 c.p.p., nei quali il legislatore, CY riferimento al sequestro conservativo, ha previsto invece espressamente l'emissione "a richieitd del pubblico ministero o della parte civile" (art. 317 comma 1 c.p.p.).

Né una conclusione diversa potrebbe essere giustificata dall'art. 368 c.p.p., poichè tale norma non può riferirsi che al sequestro probatorio, il solo nei poteri del pubblico ministero, ed è chiara la ragione per la qu:-11 , la determinazione negativa dell'organo dell'accusa comporta la trasmissione della richiesta al giudice per le indagini preliminari: è a questo giudice che il legislatore ha inteso rimettere l'apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini.

Se si pone mente alla funzione del sequestro preventivo si ha conferma del fatto che '! provvedimento presuppone una richiesta del pubblico ministero.

Solo a questo organo, infatti, può essere rimessa l'iniziativa per impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato e la con.missione di altri reati.

Se questa è l'esigenza che il sequestro preventivo tende a soddisfare, l'iniziativa, come per le misure cautelari personali, deve spettare al pubbhcc , ministero e senza di essa al giudice per le indagini preliminari non può essere riconosciuto alcun potere di adottare la misura di coercizione reale.

In definitiva il sequestro preventivo, in quanto misurai cautelare reale, è adottato dal giudice (salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 321 c.p.p., comma 3 bis) esclusivamente su richiesta P.M. (Sez. 5, n. 18556 del 27/03/2013, Rv. 255384)

2. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.

P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna.

Dispone comunicarsi il provvedimento alla Pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Enna- a fronte della richiesta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] di sequestro preventivo e probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], facente seguito alla richiesta già rivolta al pubblico-ministero in data /h5M.112:2:rgat.i.va all'oscuramento del post, comprensivo 'delle chat, lette all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - rigettava l'istanza di sequestro probatorio, mentre accoglieva l'istanza di sequestro preventivo, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 e 684 cod. pen.. 2. Avverso il suddetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, che - sulla premessa secondo cui contro il provvedimento di sequestro preventivo il P.M. puo . proporre ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 325, comma 2, c.p.p.- ha affidato le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, dì cui all'art. 606, •comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p.; invero, il sequestro preventivò può essere disposto esclusivamente su richiesta del P.M., poiché l'art. 321 tornrna 1 c.p.p., stabilisce che delle cose fonte di pericolo il giudice dispone il sequestro "-a richiesta del P.M.", sicché è da escludere che la misura cautelare possa essere adottata di ufficio o su richiesta della persona offesa, contro la volontà del P.M., costituendo l'iniziativa del P.M. unacondizione imprescindibile, che non può essere surrogata dalla richiesta della persona offesa o di un terzo, come si desume anche dal confronto dell'art. 321, comma 1 c.p.p., con gli art. 316 commi 1 e 2 e 317, comma 1 c.p.p., nei quali il, legislatore, con riferimento al sequestro conservativo, ha previsto, invece, espressamente l'emissione "a-richiesta del PM o della parte civile". 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176%2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza' rinvio del provvedimento impugnato. 4.La difesa dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte a mezzo PEC in data 28.12.2022, chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento senza rinvio del provvedimento inpugnato. [OSCURATO:PERSONA] , Il ricorso è fondato. 1. Ed invero il G.i.p. di Enna - come si evince chiaramente dalla premessa del provvedimento impugnato- ha emesso, sulla base della sola richiesta della p.o., [OSCURATO:PERSONA], il decreto di sequestro preventivo, del post, comprensivo delle chat, lette all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò senz'altro è avvenuto in violazione del disposto dell'art. 321 c.p.p. che testualmente recita: "a richiesta del pubblico ministero il giudice.... dispone il sequestro con decreto motivato...". Peraltro, vanno in proposito richiaMati i principi espressi dail Sez.U, n. 4 del 26/04/1990, Rv. 184624, secondo cui il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del pubblico ministero, poichè l'art. 321, comma 1, c.p.p. stabilisce che delle cose fonte di pericolo il giudice dispone il sequestro "a richiesta del pubblico ministero", sicchè è da escludere che la misura cautelare possa essere adottata di uffil o su richiesta della persona offesa, contro la volontà del pubblico ministero. L'iniziativa A! pubblico ministero costituisce una condizione imprescindibile, che non può essere surrogata dalla richiesta della persona offesa o di un terzo, come si desume anche dal confronto dell'art. 321 comma 1 con gl art. 316, commi 1 e 2 e 317, comma 1 c.p.p., nei quali il legislatore, CY riferimento al sequestro conservativo, ha previsto invece espressamente l'emissione "a richieitd del pubblico ministero o della parte civile" (art. 317 comma 1 c.p.p.). Né una conclusione diversa potrebbe essere giustificata dall'art. 368 c.p.p., poichè tale norma non può riferirsi che al sequestro probatorio, il solo nei poteri del pubblico ministero, ed è chiara la ragione per la qu:-11 , la determinazione negativa dell'organo dell'accusa comporta la trasmissione della richiesta al giudice per le indagini preliminari: è a questo giudice che il legislatore ha inteso rimettere l'apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini. Se si pone mente alla funzione del sequestro preventivo si ha conferma del fatto che '! provvedimento presuppone una richiesta del pubblico ministero. Solo a questo organo, infatti, può essere rimessa l'iniziativa per impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato e la con.missione di altri reati. Se questa è l'esigenza che il sequestro preventivo tende a soddisfare, l'iniziativa, come per le misure cautelari personali, deve spettare al pubbhcc , ministero e senza di essa al giudice per le indagini preliminari non può essere riconosciuto alcun potere di adottare la misura di coercizione reale. In definitiva il sequestro preventivo, in quanto misurai cautelare reale, è adottato dal giudice (salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 321 c.p.p., comma 3 bis) esclusivamente su richiesta P.M. (Sez. 5, n. 18556 del 27/03/2013, Rv. 255384) 2. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna. Dispone comunicarsi il provvedimento alla Pro
Decreto Cassazione n. 13249/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris