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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 31183/2023

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27298/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 73/81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1379/2015 depositata il 09/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Soldi,che chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1379/2015, depositata il 9/4/2015, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ex artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, relativamente algiudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto somme iscritte a ruolo e dovute a titolo di “canone di concessione tributo 9510”.

Il giudice di appello,nel riform are la prima decisione, evidenzia c om e la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento sia di carattere tributario, rientrando specificamente nelle previsioni degli artt. 2 e 19 del dlgs 546/92 e, segnatamente, nel primo comma dell’art. 2, laddove specifica:”(…) Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali (…) .

Conclude, quindi, per l’annullamento della cartella esattoriale, in quanto è stato reso esecutivo il ruolo riportato nella cartelladall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, per cui sar ebbe spetta to all ’ Agente della Riscossione territorialmente competente, quindi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad emettere ed a notificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l’obbligatoria delega prevista dall’art. 46 del d.P.R.602/73 . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d’impugnazione laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 , d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dei principi in materia di giurisdizione del giudice tributario,non avendo la CTR della Lombardia considerato che il canone di concessione di beni demaniali costituisce una entrata di natura squisitamente privatistica sufficientemente individuata, nell’atto riscossivo, con il numero di codice 9510.

Con il secondo motivo d’impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt.12 e 46,d.P.R. n. 602 del 1973, nonché

1. D.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR considerato che l’Ente impositore forma il ruolo in base al domicilio fiscale dell’obbligato e lo consegna all’Agente delle riscossione che opera nell’ambitodi territorio cui il ruolo si riferisce, e che,nella specie , avendo la società obbligata sede legale e domicilio fiscale nel Comune di Milano, provvede ad emettere la cartella di pagamento,legittimamente l’Ente impositore ha consegnato il ruolo, ex art. 24, d.lgs. n. 602 del 1973, all’Agente della riscossione operante in quel Comune.

Il primomotivo è fondato e merita accoglimento .

Quanto alla questione di giurisdizione, ricorda il Collegio che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art.366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass. Sez.Un., n. 1599/2022).

In ordine alla questioneche viene posta all’esame della Corte vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in forza del quale, diversamente rispetto a qu anto ritenu t o dal giudice di merito , deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

È, infatti , costante giurisprudenza di legi ttimità nell’affermare che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, per cui tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e devolute invece alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante a tutela di interessi generali, in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (tra le tante, Cass. Sez.

Un. , n.16459/2020; n. 13940/2014; n. 20939/2011; n. 13903/2011; n. 411/2007, n. 22661/2006; n. /2005 ; n. /2003 ).

E’ appena il caso di osservare che dalla possibilità di recupero dei crediti oggetto di causamediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, di per sé non denota la natura tributaria dei canoni in questione , atteso che l a riscossione coattiva mediante ruolo può riguardare i tributi e d altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali, esclusi quelli economici; il carattere distintivo delle entrate tributarieva ricercato, piuttosto , ne l fatto che il prelievo di ricchezza è de s tinato alla “spesa pubblica” (art. 53 Cost.).

Né può fondatamente sostene rsi , atteso il contenuto della cartella impugnata, che la odierna controricorrente non fosse in grado di comprendere la prestazione patrimoniale richiesta,atteso che la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli,deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (che non prevede la sottoscrizione dell'esattore)ed è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che l’indicazione della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605 /2019 ; n. 25773/2014; n. 4757/2009; n. 14894/2008).

Va, infine,ritenuta assorbita la questione , oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa a lla rilevata in competenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ( v. in controversie riguardanti l'allora [OSCURATO:SOCIETA]., Cass. n. n. 21248/2017 e più di recente Cass n. 21737/2023).

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perché la causa appartiene alla giurisdizione del giudiceGiudice Ordinario.

Le spese processuali, considerato l’evolversi della vicenda processuale, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnatain relazione al mezzo accolto e ri mette la causa al [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27298/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 73/81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1379/2015 depositata il 09/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Soldi,che chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1379/2015, depositata il 9/4/2015, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ex artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, relativamente algiudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto somme iscritte a ruolo e dovute a titolo di “canone di concessione tributo 9510”. Il giudice di appello,nel riform are la prima decisione, evidenzia c om e la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento sia di carattere tributario, rientrando specificamente nelle previsioni degli artt. 2 e 19 del dlgs 546/92 e, segnatamente, nel primo comma dell’art. 2, laddove specifica:”(…) Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali (…) . Conclude, quindi, per l’annullamento della cartella esattoriale, in quanto è stato reso esecutivo il ruolo riportato nella cartelladall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, per cui sar ebbe spetta to all ’ Agente della Riscossione territorialmente competente, quindi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad emettere ed a notificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l’obbligatoria delega prevista dall’art. 46 del d.P.R.602/73 . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d’impugnazione laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 , d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dei principi in materia di giurisdizione del giudice tributario,non avendo la CTR della Lombardia considerato che il canone di concessione di beni demaniali costituisce una entrata di natura squisitamente privatistica sufficientemente individuata, nell’atto riscossivo, con il numero di codice 9510. Con il secondo motivo d’impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt.12 e 46,d.P.R. n. 602 del 1973, nonché 1. D.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR considerato che l’Ente impositore forma il ruolo in base al domicilio fiscale dell’obbligato e lo consegna all’Agente delle riscossione che opera nell’ambitodi territorio cui il ruolo si riferisce, e che,nella specie , avendo la società obbligata sede legale e domicilio fiscale nel Comune di Milano, provvede ad emettere la cartella di pagamento,legittimamente l’Ente impositore ha consegnato il ruolo, ex art. 24, d.lgs. n. 602 del 1973, all’Agente della riscossione operante in quel Comune. Il primomotivo è fondato e merita accoglimento . Quanto alla questione di giurisdizione, ricorda il Collegio che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art.366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass. Sez.Un., n. 1599/2022). In ordine alla questioneche viene posta all’esame della Corte vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in forza del quale, diversamente rispetto a qu anto ritenu t o dal giudice di merito , deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. È, infatti , costante giurisprudenza di legi ttimità nell’affermare che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni, per cui tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e devolute invece alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante a tutela di interessi generali, in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (tra le tante, Cass. Sez. Un. , n.16459/2020; n. 13940/2014; n. 20939/2011; n. 13903/2011; n. 411/2007, n. 22661/2006; n. /2005 ; n. /2003 ). E’ appena il caso di osservare che dalla possibilità di recupero dei crediti oggetto di causamediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, di per sé non denota la natura tributaria dei canoni in questione , atteso che l a riscossione coattiva mediante ruolo può riguardare i tributi e d altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali, esclusi quelli economici; il carattere distintivo delle entrate tributarieva ricercato, piuttosto , ne l fatto che il prelievo di ricchezza è de s tinato alla “spesa pubblica” (art. 53 Cost.). Né può fondatamente sostene rsi , atteso il contenuto della cartella impugnata, che la odierna controricorrente non fosse in grado di comprendere la prestazione patrimoniale richiesta,atteso che la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli,deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (che non prevede la sottoscrizione dell'esattore)ed è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che l’indicazione della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605 /2019 ; n. 25773/2014; n. 4757/2009; n. 14894/2008). Va, infine,ritenuta assorbita la questione , oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa a lla rilevata in competenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ( v. in controversie riguardanti l'allora [OSCURATO:SOCIETA]., Cass. n. n. 21248/2017 e più di recente Cass n. 21737/2023). La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perché la causa appartiene alla giurisdizione del giudiceGiudice Ordinario. Le spese processuali, considerato l’evolversi della vicenda processuale, vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnatain relazione al mezzo accolto e ri mette la causa al [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20
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