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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 27 maggio 2024

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:425
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0797_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 27 maggio 2024 – Y.Ya. (Distacco di giudici) (causa C‑797/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio d’indipendenza dei giudici – Istruzione data da un giudice di grado superiore a un giudice di primo grado di statuire sulle spese – Disposizioni nazionali relative alle modalità di distacco dei giudici presso l’organo giurisdizionale di grado superiore – Interpretazione chiesta dal giudice di primo grado – Necessità dell’interpretazione chiesta affinché il giudice del rinvio possa emanare la sua sentenza – Insussistenza – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni riguardanti la conformità al diritto dell’Unione del regime dei distacchi di giudici – Istruzione data da un organo giurisdizionale di grado superiore, che include giudici distaccati, a un giudice di primo grado di statuire sulle spese – Competenza dei giudizi nazionali a valutare la legittimità della composizione del collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore – Insussistenza – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE) (v. punti 30‑34) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 dicembre 2021, è manifestamente irricevibile. ( 1 ) GU C 138 del 28.03.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0797_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 27 maggio 2024 – Y.Ya. (Distacco di giudici) (causa C‑797/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio d’indipendenza dei giudici – Istruzione data da un giudice di grado superiore a un giudice di primo grado di statuire sulle spese – Disposizioni nazionali relative alle modalità di distacco dei giudici presso l’organo giurisdizionale di grado superiore – Interpretazione chiesta dal giudice di primo grado – Necessità dell’interpretazione chiesta affinché il giudice del rinvio possa emanare la sua sentenza – Insussistenza – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni riguardanti la conformità al diritto dell’Unione del regime dei distacchi di giudici – Istruzione data da un organo giurisdizionale di grado superiore, che include giudici distaccati, a un giudice di primo grado di statuire sulle spese – Competenza dei giudizi nazionali a valutare la legittimità della composizione del collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore – Insussistenza – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE) (v. punti 30‑34) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 dicembre 2021, è manifestamente irricevibile. ( 1 ) GU C 138 del 28.03.2022 .
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