CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16685/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antrassi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in Roma, piazza Marconi, n. 15; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294 - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 171/40/2014 depositata il 17 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti hanno proposto un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, respingendo l'appello dagli stessi proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la legittimità della cartella di pagamento n. 05720100029323913, relativa ad imposte di successione; - i ricorrenti avevano impugnato la cartella ora indicata, in quanto non più esigibile a seguito di annullamento giudiziale di una precedente cartella di identico contenuto (cartella n. 05720060031539308 annullata dalla CTP Latina con sentenza n. 277/5/07) e, inoltre, perché duplicativa di imposta in violazione dell'art. 67 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 - la CTR ha motivato sulla base delle seguenti ragioni: deve essere rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05720100029323913, in quanto una precedente pronuncia (CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 33/40/06 depositata 1'11 giugno 2006) ha dichiarato inammissibile l'appello avverso una sentenza (CTP di Latina n. 258/07/02) che ha rigettato il ricorso avverso il correlato avviso di liquidazione n. 98/0048/000100/001; non è più possibile porre in discussione l'esecutività della sentenza n. 33/40/06, avente ad oggetto l'avviso di liquidazione ora richiamato, presupposto per l'emanazione della cartella impugnata; - l'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita con controricorso; - all'udienza dell'il. settembre 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, avendo i ricorrenti presentato istanza di sospensione del giudizio per la definizione agevolata della lite, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, e producendo documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate da cui risultava l'ammissione alla dilazione richiesta; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 1.1. Risulta che i ricorrenti hanno presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, cd rottamazione ter, chiedendo la sospensione del giudizio e che l'Agenzia delle Entrate li ha ammessi alla dilazione di pagamento richiesta. Non può essere, tuttavia, dichiarata l'estinzione del giudizio, non essendovi prova che i ricorrenti abbiano provveduto al pagamento di alcuna delle rate in cui era stato dilazionato il debito. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, infatti, "L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati". 1.2. L'oggetto del contendere riguarda la cartella di pagamento n. 05720100029323913, avente ad oggetto un'imposta di successione, che si assume essere mera duplicazione di precedente cartella, che all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione risultava ancora sub iudice. 1.3. Il motivo è fondato, sia sotto il profilo dell'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sia come violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla domanda di accertamento della duplicazione. Essa si è limitata, infatti, a recepire quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate circa il fatto che la cartella oggetto del presente giudizio fosse stata legittimamente emessa a seguito ed in forza di sentenza CTR 33/40/06, esecutiva e confermativa dell'avviso di liquidazione. Nella sentenza impugnata è mancato, dunque, del tutto l'accertamento della asserita doppia imposizione e riscossione del medesimo credito. Non è stato verificato: se per il credito derivante dalla liquidazione dell'imposta di successione sia stata tentata già la riscossione coattiva attraverso la cartella di pagamento n. 05720060031539308; se, nonostante l'intervento di una sentenza di annullamento del predetto titolo (n. 277/5/07) per sopravvenuta inesigibilità dell'intero credito di imposta, sia stato emesso un altro atto di intimazione di pagamento (n. 05720099015035480), relativo alla cartella di pagamento da ultimo richiamata; se, nonostante sia stato emesso provvedimento di sgravio nelle more del giudizio di impugnazione con conseguente sentenza di cessata materia del contendere, sia stata iscritta ipoteca giudiziale per il medesimo credito sui terreni dei ricorrenti; se con la cartella oggetto del presente giudizio (n. 05720100029323913) sia stato azionato il medesimo credito. 2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, al fine di verificare se si tratta effettivamente di duplicazione. L'accertamento impone di tenere comunque presenti gli esiti del giudizio avente ad oggetto la cartella n. 05720060031539308 che ha cassato la sentenza della CTR del Lazio sez. distaccata di Latina, n. 271/40/11, rinviato anch'esso al giudice di secondo grado per l'integrazione del contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa comp