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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 47190/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per fattispecie in materia di stupefacenti (non ritenuta di «lieve entità» ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), disponendo, per quanto ancora rileva in questa sede, la confisca ex art. 240-bis cod. pen. del denaro sequestratogli.

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Il ricorrente, nonostante la tecnica redazionale utilizzata nella formulazione della rubrica, si duole della confisca di 750,00 euro disposta ex art. 240-bis cod. pen. disposta in assenza dei relativi presupposti e con riferimento ad ipotesi di detenzione e non di cessione di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In merito occorre ribadire il principio di recente affermato da Sez. 4., n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, per cui, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità.

3. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza.

In ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente non di «lieve entità», è stata difatti correttamente disposta la confisca non ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 bensì in forza dell'art. 240-bis cod. pen. previa esplicitazione degli elementi posti alla base del giudizio di sproporzione rispetto al reddito ed in forza della mancata giustificazione della lecita provenienza.

Il riferimento è, in particolare, alla circostanza per cui il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (750,00 euro, come precisato dallo stesso ricorrente), in merito al quale non è stata fornita alcuna giustificazione, è risultato sproporzionato rispetto al reddito in ragione dello stato di soggetto non svolgente alcuna attività lavorativa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per fattispecie in materia di stupefacenti (non ritenuta di «lieve entità» ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), disponendo, per quanto ancora rileva in questa sede, la confisca ex art. 240-bis cod. pen. del denaro sequestratogli. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente, nonostante la tecnica redazionale utilizzata nella formulazione della rubrica, si duole della confisca di 750,00 euro disposta ex art. 240-bis cod. pen. disposta in assenza dei relativi presupposti e con riferimento ad ipotesi di detenzione e non di cessione di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito occorre ribadire il principio di recente affermato da Sez. 4., n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, per cui, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità. 3. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza. In ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente non di «lieve entità», è stata difatti correttamente disposta la confisca non ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 bensì in forza dell'art. 240-bis cod. pen. previa esplicitazione degli elementi posti alla base del giudizio di sproporzione rispetto al reddito ed in forza della mancata giustificazione della lecita provenienza. Il riferimento è, in particolare, alla circostanza per cui il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (750,00 euro, come precisato dallo stesso ricorrente), in merito al quale non è stata fornita alcuna giustificazione, è risultato sproporzionato rispetto al reddito in ragione dello stato di soggetto non svolgente alcuna attività lavorativa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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