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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11973/2026

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GORIO;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE);-intimata-Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza n. 38/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 3.02.2022, N.R.G. 477/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 07107120150015945628000, ha dichiaratoil difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato il ricorrenteal rimborso delle spese in favore di equitalia [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’IspettoratoNazionale del Lavoro.2.

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di tale sentenza,confermata nel resto, ha dichiarato compensate le spese del giudizio di primogrado nei confronti di dell’agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha compensatoper metà le spese relative al giudizio di appello.3.

La Corte territoriale ha rilevato che secondo il Tribunale la notificazionedelle ordinanze con cui erano state comminate le sanzioni amministrative eraavvenuta in via diretta da parte dell’Amministrazione, e non a mezzo di ufficialegiudiziario, donde l’applicabilità delle norme del regolamento postale ed haconsiderato acquisita la circostanza che la regolarità della notificazione debbaessere valutata nel caso di specie facendo applicazione delle norme concernentiil servizio postale ordinario, e non di quelle contenute nella legge n. 890/1982.4.

Le indicazioni che dovevano risultare dall’avviso di ricevimento ai fini dellavalidità della notificazione erano dunque quelle prescritte nel regolamentopostale per la raccomandata ordinaria, con l’ulteriore conseguenza conseguenzache spettava al destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza colpanell’impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto, in applicazione dell’art. 1335cod. civ.5.

Ha evidenziato che tale prova non era stata fornita, essendo per controemersa dagli avvisi di ricevimento prodotti in atti la prova della notifica delleNumero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026ordinanze-ingiunzione (il ritiro del plico non recapitato era stato effettuato indata 13.12.2011 dall’interessato o da un suo delegato; la notifica si era pertantoperfezionata nei confronti del Rocca a seguito del ritiro presso l’ufficio potale elplico non recapitato, ed operando nel caso di specie la presunzione di conoscenzadegli atti da parte dello stesso Rocca).6.

Sul fatto che solo il destinatario o un suo delegato potessero ritirare ilplico non era stata d’altronde proposta alcuna censura da parte dello stessoappellante, che si era limitato ad eccepire che la notifica non era stata eseguitapresso la sua residenza.7.

Il giudice di appello ha poi ritenuto del tutto irrilevante, in quantoirritualmente proposta, la produzione della querela di falso in uno con le notescritte depositate dall’appellante per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8.

Ha infine accolto la doglianza afferente la condanna alle spese nel giudiziodi primo grado.9.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.10.

Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha resistito con controricorso.11.

Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e delprocedimento ex artt. 132, quarto comma, 342 cod. proc. civ e 112 cod. proc.civ. per omessa o apparente motivazione.Evidenzia che sul ricorso alla procedura di notifica per posta ordinaria, peraltrosmentito dalle risultanze di causa (da cui era emersa l’emissione di avvisi CADin applicazione della legge n. 890/1982), era stato proposto un apposito motivodi appello; lamenta l’omessa motivazione sulle modalità di svolgimento dellanotifica.2.

La censura è inammissibile in quanto non coglie il decisum.Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026La Corte territoriale ha infatti rilevato che secondo il Tribunale la notificazioneData pubblicazione 30/04/2026delle ordinanze con cui erano state comminate le sanzioni amministrative nonera avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario, ma in via diretta da partedell’Amministrazione e che per tale ragione il primo giudice aveva ritenutoapplicabili le norme del regolamento postale.Il giudice di appello ha considerato dirimente la circostanza che la notifica eraavvenuta in via diretta da parte dell’Amministrazione e non a mezzo di ufficialegiudiziario ed ha ritenuto che in sede giudiziale la validità della suddetta notificadovesse essere valutata applicando le norme concernenti il servizio postaleordinario.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 8 della legge n. 890/1982, dell’art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973,nonché degli artt. 1335 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto valida la notificaavvenuta in un luogo diverso da quello di residenza, domicilio o lavoro delricorrente, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti, in quanto ritiratipresso l’ufficio postale da terzi.Insiste nel prospettare che il procedimento utilizzato per la notifica era quelloprevisto dalla legge n. 890/1982 e sostiene pertanto che occorreva la relata dinotifica e la CAD e che in ogni caso non opera la presunzione di conoscenza, inquanto la notifica è avvenuta in un luogo diverso da quelli previsti dall’art. 139cod. proc. civ.4.

La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha individuato le indicazioni che avrebbero dovutorisultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione; non hadunque attribuito rilievo alle modalità effettivamente osservate, e sulla base ditale premessa ha applicato la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod.civ., che fa salva la prova contraria da parte del destinatario.Ha osservato che nel caso di specie tale prova non era stata fornita, essendoper contro emersa la prova della notifica delle ordinanze-ingiunzione dagli avvisidi ricevimento prodotti in atti, da cui risultava che il ritiro del plico non recapitatoNumero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026era stata effettuato in data 13.12.2011; ha dunque rilevato che la notifica avevaraggiunto il suo scopo.Ha poi rilevato che non era stata mossa alcuna censura da partedell’appellante sul fatto che solo il destinatario o un suo delegato potesseroritirare il plico, essendosi l’appellante limitato ad eccepire che la notifica non erastata eseguita presso la sua residenza, ancorché la notifica fosse stata eseguitaall’indirizzo che risultava essere la residenza del padre, dove anche il ricorrenteaveva risieduto fino al 2008.5.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 221 cod. proc. civ. e dell’art. 99 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeerroneamente ed immotivatamente ritenuto irrilevante la querela di falsopresentata dal Rocca unitamente alle note di trattazione scritta.Sostiene che le note di trattazione scritta equivalgono al verbale di udienza.6.

Il motivo è inammissibile.Al di là della modalità di proposizione della censura, non è configurabile ildenunciato vizio motivazionale.La Corte territoriale ha infatti ritenuto del tutto irrilevante la produzione dellaquerela di falso, “in uno con le note scritte depositate da parte appellante” perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto irritualmente proposta, ed ha dunque datocontezza delle ragioni per le quali l’ha ritenuta irrilevante.Inoltre la censura non si confronta con il decisum e non prospetta un viziodecisivo.Ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ.

“La querela di falso può proporsi tanto invia principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio,finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata ingiudicato.La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi edelle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parteoppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazioneda unirsi al verbale d’udienza (…)”.Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026La censura riproduce il contenuto della querela, con cui il Rocca ha sostenutoche le sottoscrizioni apposte per il ritiro degli avvisi di ricevimento non eranostate da lui apposte, ma da terzi ignoti in assenza di autorizzazione.Nella suddetta querela il Rocca ha sostenuto che le sottoscrizioni degli avvisidi ricevimento erano “assolutamente difformi dalla sua autografa”, che ciòinduceva a ritenere che fossero stati compilati da terzi ignoti in assenza diautorizzazione da parte del diretto interessato.Dalla querela per come riprodotta nel ricorso risulta che l’unica circostanzadedotta a riprova della falsità era il certificato di residenza del Rocca, non piùresidente all’indirizzo a cui risultavano ricevuti gli avvisi di ricevimento in data13.12.2011.La querela non contiene dunque elementi idonei a provare la falsità dellesottoscrizioni apposte per il ritiro degli avvisi di ricevimento, non essendo a talfine sufficiente la diversa residenza del Rocca.La Corte territoriale ha infatti accertato il ritiro del plico non recapitato indata 13.12.2011 dall’interessato o da un suo delegato ed ha applicato lapresunzione di conoscenza; ha inoltre rilevato che il Rocca si era limitato adeccepire che la notifica non era stata effettuata presso la sua residenza,(ancorché la notifica fosse stata eseguita all’indirizzo che risultava essere laresidenza del padre, dove anche il ricorrente aveva risieduto fino al 2008).7.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.8.

Le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il Ministero del Lavoroe delle Politiche sociali seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.9.

Considerato che l’agenzia delle Entrate- riscossione è rimasta intimata,nessuna statuizione va adottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.10.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita,liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GORIO;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE);-intimata-Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza n. 38/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 3.02.2022, N.R.G. 477/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 07107120150015945628000, ha dichiaratoil difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato il ricorrenteal rimborso delle spese in favore di equitalia [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’IspettoratoNazionale del Lavoro.2. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di tale sentenza,confermata nel resto, ha dichiarato compensate le spese del giudizio di primogrado nei confronti di dell’agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha compensatoper metà le spese relative al giudizio di appello.3. La Corte territoriale ha rilevato che secondo il Tribunale la notificazionedelle ordinanze con cui erano state comminate le sanzioni amministrative eraavvenuta in via diretta da parte dell’Amministrazione, e non a mezzo di ufficialegiudiziario, donde l’applicabilità delle norme del regolamento postale ed haconsiderato acquisita la circostanza che la regolarità della notificazione debbaessere valutata nel caso di specie facendo applicazione delle norme concernentiil servizio postale ordinario, e non di quelle contenute nella legge n. 890/1982.4. Le indicazioni che dovevano risultare dall’avviso di ricevimento ai fini dellavalidità della notificazione erano dunque quelle prescritte nel regolamentopostale per la raccomandata ordinaria, con l’ulteriore conseguenza conseguenzache spettava al destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza colpanell’impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto, in applicazione dell’art. 1335cod. civ.5. Ha evidenziato che tale prova non era stata fornita, essendo per controemersa dagli avvisi di ricevimento prodotti in atti la prova della notifica delleNumero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026ordinanze-ingiunzione (il ritiro del plico non recapitato era stato effettuato indata 13.12.2011 dall’interessato o da un suo delegato; la notifica si era pertantoperfezionata nei confronti del Rocca a seguito del ritiro presso l’ufficio potale elplico non recapitato, ed operando nel caso di specie la presunzione di conoscenzadegli atti da parte dello stesso Rocca).6. Sul fatto che solo il destinatario o un suo delegato potessero ritirare ilplico non era stata d’altronde proposta alcuna censura da parte dello stessoappellante, che si era limitato ad eccepire che la notifica non era stata eseguitapresso la sua residenza.7. Il giudice di appello ha poi ritenuto del tutto irrilevante, in quantoirritualmente proposta, la produzione della querela di falso in uno con le notescritte depositate dall’appellante per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8. Ha infine accolto la doglianza afferente la condanna alle spese nel giudiziodi primo grado.9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.10. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha resistito con controricorso.11. Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza e delprocedimento ex artt. 132, quarto comma, 342 cod. proc. civ e 112 cod. proc.civ. per omessa o apparente motivazione.Evidenzia che sul ricorso alla procedura di notifica per posta ordinaria, peraltrosmentito dalle risultanze di causa (da cui era emersa l’emissione di avvisi CADin applicazione della legge n. 890/1982), era stato proposto un apposito motivodi appello; lamenta l’omessa motivazione sulle modalità di svolgimento dellanotifica.2. La censura è inammissibile in quanto non coglie il decisum.Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026La Corte territoriale ha infatti rilevato che secondo il Tribunale la notificazioneData pubblicazione 30/04/2026delle ordinanze con cui erano state comminate le sanzioni amministrative nonera avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario, ma in via diretta da partedell’Amministrazione e che per tale ragione il primo giudice aveva ritenutoapplicabili le norme del regolamento postale.Il giudice di appello ha considerato dirimente la circostanza che la notifica eraavvenuta in via diretta da parte dell’Amministrazione e non a mezzo di ufficialegiudiziario ed ha ritenuto che in sede giudiziale la validità della suddetta notificadovesse essere valutata applicando le norme concernenti il servizio postaleordinario.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 8 della legge n. 890/1982, dell’art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973,nonché degli artt. 1335 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto valida la notificaavvenuta in un luogo diverso da quello di residenza, domicilio o lavoro delricorrente, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti, in quanto ritiratipresso l’ufficio postale da terzi.Insiste nel prospettare che il procedimento utilizzato per la notifica era quelloprevisto dalla legge n. 890/1982 e sostiene pertanto che occorreva la relata dinotifica e la CAD e che in ogni caso non opera la presunzione di conoscenza, inquanto la notifica è avvenuta in un luogo diverso da quelli previsti dall’art. 139cod. proc. civ.4. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha individuato le indicazioni che avrebbero dovutorisultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione; non hadunque attribuito rilievo alle modalità effettivamente osservate, e sulla base ditale premessa ha applicato la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod.civ., che fa salva la prova contraria da parte del destinatario.Ha osservato che nel caso di specie tale prova non era stata fornita, essendoper contro emersa la prova della notifica delle ordinanze-ingiunzione dagli avvisidi ricevimento prodotti in atti, da cui risultava che il ritiro del plico non recapitatoNumero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026era stata effettuato in data 13.12.2011; ha dunque rilevato che la notifica avevaraggiunto il suo scopo.Ha poi rilevato che non era stata mossa alcuna censura da partedell’appellante sul fatto che solo il destinatario o un suo delegato potesseroritirare il plico, essendosi l’appellante limitato ad eccepire che la notifica non erastata eseguita presso la sua residenza, ancorché la notifica fosse stata eseguitaall’indirizzo che risultava essere la residenza del padre, dove anche il ricorrenteaveva risieduto fino al 2008.5. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 221 cod. proc. civ. e dell’art. 99 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeerroneamente ed immotivatamente ritenuto irrilevante la querela di falsopresentata dal Rocca unitamente alle note di trattazione scritta.Sostiene che le note di trattazione scritta equivalgono al verbale di udienza.6. Il motivo è inammissibile.Al di là della modalità di proposizione della censura, non è configurabile ildenunciato vizio motivazionale.La Corte territoriale ha infatti ritenuto del tutto irrilevante la produzione dellaquerela di falso, “in uno con le note scritte depositate da parte appellante” perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto irritualmente proposta, ed ha dunque datocontezza delle ragioni per le quali l’ha ritenuta irrilevante.Inoltre la censura non si confronta con il decisum e non prospetta un viziodecisivo.Ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ. “La querela di falso può proporsi tanto invia principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio,finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata ingiudicato.La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi edelle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parteoppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazioneda unirsi al verbale d’udienza (…)”.Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026La censura riproduce il contenuto della querela, con cui il Rocca ha sostenutoche le sottoscrizioni apposte per il ritiro degli avvisi di ricevimento non eranostate da lui apposte, ma da terzi ignoti in assenza di autorizzazione.Nella suddetta querela il Rocca ha sostenuto che le sottoscrizioni degli avvisidi ricevimento erano “assolutamente difformi dalla sua autografa”, che ciòinduceva a ritenere che fossero stati compilati da terzi ignoti in assenza diautorizzazione da parte del diretto interessato.Dalla querela per come riprodotta nel ricorso risulta che l’unica circostanzadedotta a riprova della falsità era il certificato di residenza del Rocca, non piùresidente all’indirizzo a cui risultavano ricevuti gli avvisi di ricevimento in data13.12.2011.La querela non contiene dunque elementi idonei a provare la falsità dellesottoscrizioni apposte per il ritiro degli avvisi di ricevimento, non essendo a talfine sufficiente la diversa residenza del Rocca.La Corte territoriale ha infatti accertato il ritiro del plico non recapitato indata 13.12.2011 dall’interessato o da un suo delegato ed ha applicato lapresunzione di conoscenza; ha inoltre rilevato che il Rocca si era limitato adeccepire che la notifica non era stata effettuata presso la sua residenza,(ancorché la notifica fosse stata eseguita all’indirizzo che risultava essere laresidenza del padre, dove anche il ricorrente aveva risieduto fino al 2008).7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.8. Le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il Ministero del Lavoroe delle Politiche sociali seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.9. Considerato che l’agenzia delle Entrate- riscossione è rimasta intimata,nessuna statuizione va adottata quanto alle spese del giudizio di legittimità.10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita,liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19171/2022Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 11973/2026Data pubblicazione 30/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris