CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 24550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34685-2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 1643 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 115/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 34685/18 Rilevato che: Con sentenza del 28 giugno 2018 n. 122, la Corte d'appello di Campobasso rigettava l'appello di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che rigettava il ricorso con cui quest'ultima società, premesso di aver ricevuto dall'Inps la richiesta di pagamento per contributi sospesi per i periodi ottobre 2002-novembre 2005 e dicembre 2005-novembre 2007, contestava tale richiesta eccependone la prescrizione nonché l'infondatezza. Sosteneva la ricorrente che l'OPCM non escludeva il beneficio per le assunzioni di personale successive al 31.10.2002 nell'ottica di sostenere le imprese, ragion per cui andava riconosciuto a tutte le imprese operanti nel territorio interessato allorquando l'evento sisma si verificò e anche in riferimento ad assunzioni di personale successive al sisma. Il tribunale di Campobasso ha ritenuto che le posizioni lavorative interessate dalla richiesta, poiché sorte dopo gli eventi sismici del 2002, non potevano beneficiare della normativa emergenziale, rilevando come 'nessuna prescrizione era maturata in relazione ai medesimi crediti perché l'opponente aveva cominciato a pagare ratealmente il debito dal gennaio 2007 e fino al novembre 2015 e, quindi, aveva riconosciuto che i debiti erano dovut. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni di rigetto del gravame ha ritenuto che mancasse una previsione espressa nel senso dell'estensione del beneficio anche per le imprese che avevano iniziato l'attività successivamente al sisma, anche perché la sospensione degli obblighi contributivi sin dalla data dell'evento sisma ne presupponeva l'esistenza; infatti, il beneficio doveva essere considerato una forma di provvidenza che doveva lasciare nella disponibilità del datore di lavoro privato le somme che avrebbe dovuto versare a titolo contributivo per i lavoratori dipendenti, così da consentirgli una più agevole ripresa economica ed evitare un versamento di denaro che per i danni e la crisi determinata dal sisma, avrebbe potuto comportare un aggravio insostenibile per lo stesso datore di lavoro, unico soggetto tenuto al versamento. Mentre, nel caso in cui la ditta avesse avviato - come nel caso di specie - rapporti di lavoro subordinato solo successivamente all'evento sisma, essendo una decisione frutto di una specifica strategia imprenditoriale, quella medesima ditta non poteva ambire agli stessi benefici che erano mirati esclusivamente a sostenere imprese a rischio chiusura e/o ridimensionamento dell'attività dovuto all'evento sisma. Non sussisteva neppure la dedotta prescrizione del credito contributivo, perché la società appellante stava provvedendo al pagamento rateale che implicava la quantomeno implicita manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e della volontà di adempierlo. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'istituto previdenziale resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'ad. 7 primo comma dell'ordinanza del PCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3253 e delle successive proroghe disposte con OPCM del 10.4.2003 n. 3279, OPCM dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3300, con OPCM n. 3344 del 19.3.2004, con OPCM del 5.4.2006 n. 3507, in combinato disposto con l'art. 4 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 245 e con i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, del 3 luglio 2003 nonché con il decreto legge 24.12.2003 n. 355 e con i DPCN1 del 19.12.2005, del 27.12.2006 e del 21.12.2007, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non potessero essere oggetto di sospensione gli obblighi contributivi dei lavoratori assunti dopo il sisma, giacché come erroneamente ritenuto, gli stessi non sussistevano e, quindi, non potevano essere sospesi ed aveva, altresì, erroneamente ritenuto che la ratio della normativa emergenziale si fonderebbe sulla volontà del legislatore di sostenere solo quelle imprese che, alla data del sisma, avrebbero dovuto versare somme a titolo contributivo per agevolarne una ripresa economica e non anche quelle imprese che avevano avviato rapporti di lavoro successivamente all'evento sisma sulla scorta di una verosimile previsione di riuscita imprenditoriale e, pertanto, da non ritenersi a rischio chiusura o ridimensionamento. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 e dell'ad, 2944 c.c. anche in combinato disposto con l'art. 7 primo comma dell'OPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3253, art. 8 OPCM del 14.4.2003 n. 3279, art. 6 OPCM dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3300 e art. 1 OPCM del 5.4.2006 n. 3507, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale non aveva accolto l'eccezione di prescrizione dei contributi pur in assenza di atti di riconoscimento del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA], giacché la fruizione della sospensione e il pagamento mediante rate non costituivano riconoscimento del credito dell'INPS, bensì esecuzione di un obbligo di legge limitatamente alla quota di contributi da pagare non oggetto di abbattimento. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "(...) poichè può essere sospeso solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, è evidente la stretta relazione logica e giuridica che esiste tra il riferimento a queste scansioni necessarie alla realizzazione dell'obbligo contributivo ed il necessario loro collegamento con la sussistenza del rapporto di lavoro da cui l'obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell'obbligo stesso; questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 13160 del 2011), ha pure avuto modo di confermare l'interpretazione che riferisce ai datori di lavoro in atto privati (e non pubblici) e quindi non certo a chiunque esercitasse una impresa dopo il verificarsi del sisma, la platea dei destinatari del beneficio della sospensione degli obblighi sopra indicati; dunque, laOdove Cass. n. 13160 del 2011 ha affermato che la ratio della disposizione è "individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali" e che la Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 325 del 2008) ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati in quanto, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall'evento sismico, è evidente che il riferimento è esclusivamente rivolto a chi in effetti si trovi nella difficoltà attuale di fronteggiare il danno economico derivante dal sisma e dalla concomitante incombenza dell'obbligo di pagamento dei contributi; è evidente la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell'adempimento di obblighi già esistenti al momento del sisma, e quella di eccettuazione dall'obbligo contributivo per imprese che, pur non trovandosi a dover affrontare le ovvie difficoltà derivanti dal verificarsi del sisma e dal dover adempiere agli obblighi contributivi per i propri dipendenti, decidono di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità della medesima scelta; nel silenzio della legge, non è dato all'interprete ricorrere ad interpretazioni estensive trattandosi di disposizioni certamente eccezionali, addirittura espresse da ordinanze di protezione civile fondate sulla ricorrenza del presupposti previsti all'epoca dalla L. n. 225 del 1992, oggi abrogata per effetto del D.Lgs. n. 1 del 2018, art. 48, comma 1, lett. a, per l'adozione di ordinanze di necessità soggette, peraltro, a necessaria copertura finanziaria (...)"(Cass. nn. 18697/19, 333/18, entrambe non massimate). Nella specie, pertanto la Corte distrettuale ha fatto "buongoverno" del superiore pronunciamento, in quanto la società ricorrente non aveva rapporti di lavoro pendenti alla data dell'evento sismico ma li ha instaurati solo successivamente, di talché secondo la logica emergenziale della normativa indicata, il beneficio non può che essere di stretta interpretazione. Il secondo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "(...) la Corte territoriale nel ritenere il pagamento rateizzato, a decorrere dal marzo 2006, dei contributi in questione come condotta idonea ad integrare il riconoscimento del debito per interessi e sanzioni, non si è discostata dalla giurisprudenza della Corte Suprema, e si è adeguata all'orientamento ripetutamente affermato e anche recentemente ribadito (Cass. Sez. 3, n. 4324 del 2010; n. 24555 del 2010; n. 10327 del 2017), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, (ad es. D.L. n. 78 del 1998, ex art. 1, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, - benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso) unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma che consente la rateizzazione quale modalità di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (...)" (Cass. n. 18697 cit., cfr. Cass. n. 5/16 secondo cui il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass.24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass. 7.9.2007 n. 1.8904)". È, poi, appena il caso di aggiungere, per completezza, che l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando - come nella specie - è sorretto da una motivazione congrua. Come, ulteriormente, chiarito da autorevole pronunciamento di questa Corte, "(...)14. Tale disciplina non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante), ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che Io sono divenute nel corso del periodo di sospensione; in tal modo ne ha ride finito tempi e modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi de quibus in un unico debito rateizzato. 15. E, come per tutti i debiti rateizzati, vale il noto insegnamento giurisprudenziale - cui va data continuità anche in questa sede in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 9695 del 2011 e Cass. n. 25047 del 2009). 16. Conseguentemente, solo alla vana scadenza del termine per il versamento dell'ultima delle ottanta rate (cioè alla data del 30 aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che - quindi - nella specie non risulta esaurito" (Cass. n. 19681/20). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 10.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello