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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32537/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13672-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.489, in relazione all'art.477 cod. pen., con recidiva pluriaggravata.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso -- che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, in assenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla misura è manifestamente infondato in quanto la motivazione esiste ed è sufficiente a sostenere il rigetto della richiesta; la Corte distrettuale, infatti, non ha fatto riferimento al dato "secco" dei precedenti, ma lo ha esaminato e ne ha tratto gli indicatori di una possibile insofferenza dell'imputato al rispetto degli obblighi autocontenitivi legati alla detenzione domiciliare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13672-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.489, in relazione all'art.477 cod. pen., con recidiva pluriaggravata. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso -- che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, in assenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla misura è manifestamente infondato in quanto la motivazione esiste ed è sufficiente a sostenere il rigetto della richiesta; la Corte distrettuale, infatti, non ha fatto riferimento al dato "secco" dei precedenti, ma lo ha esaminato e ne ha tratto gli indicatori di una possibile insofferenza dell'imputato al rispetto degli obblighi autocontenitivi legati alla detenzione domiciliare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris