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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03710/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].RAPPR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso: letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che, pronunciando ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 16/04/2021 del GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'area interessata dai lavori di realizzazione di un'autostazione affidati alla società ricorrente in 'project financing' dal Comune di Trebisacce e sottoposta a sequestro preventivo per la ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 322 e 568 cod. proc. pen., osservando che il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica (peraltro priva di un concreto interesse alla restituzione del bene) e non della società da lui legalmente rappresentata. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 406 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze della CT del PM espletata dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per il compimento delle indagini preliminari.

Il GIP, afferma, aveva rigettato la richiesta di dissequestro sulla scorta delle "osservazioni" del CT del PM secondo il quale l'area oggetto di intervento era soggetta a vincolo paesaggistico, ma tali "osservazioni" - annota la ricorrente - erano state acquisite il 14/04/2021, ben oltre il termine di scadenza delle indagini maturato il 28/05/2020.

Il Tribunale dell'appello cautelare, nel respingere l'eccezione di inutilizzabilità, ha erroneamente collocato la CT del PM nell'ambito dell'attività integrativa di indagine di cui all'art. 430 cod. proc. pen. senza considerare, però, che le indagini "integrative" presuppongono l'emissibne del decreto che dispone il giudizio, atto mancante nel caso di specie.

La CT del PM costituisce l'unico elemento sul quale si fonda la 'ratio decidendi' ciò che rende decisiva - conclude sul punto la ricorrente - la deduzione difensiva. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., delle disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 149 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004, e la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza del vincolo paesaggistico sull'area oggetto di intervento edilizio certificata dal MIBACT.

Il dubbio sull'esistenza o meno del vincolo paesaggistico gravante sull'area di intervento - afferma - è stato sciolto dal MIBACT che, con provvedimento del 02/03/2021, ne ha attestato la radicale inesistenza avendo ritenuto l'area inclusa in territorio urbanizzato, come poi confermato dal Comune di Trebisacce con atto del 04/03/2021, senza alcuna valutazione di compatibilità tra l'intervento e l'interesse pubblico o privato.

Si è trattato di un giudizio tecnico e proprio del caso concreto espresso con un atto che è stato disapplicato dal Tribunale di Cosenza in base ad un atto di indagine inutilizzabile e comunque travisando il contenuto della nota del Comune del 04/03/2021 che, in risposta al MIBACT ed integrandone il relativo provvedimento, aveva chiaramente affermato che la delimitazione dell'area era stata effettuata in ossequio all'art. 2, d.m. n. 1444 del 1968.

Il Tribunale - afferma - ha apoditticamente affermato la non corrispondenza documentale tra le asseverazioni degli organi comunali e la non totalitaria inclusione dell'area nella zona di completamento B, con ciò operando una evidente confusione tra i concetti di "zonizzazione" e "localizzazione".

Un'area deve essere considerata di "completamento" (e, dunque, di tipo B) anche in base alle sue caratteristiche oggettive e per la presenza di una completa urbanizzazione a prescindere dalla sua qualificazione formale; altrimenti si giungerebbe al paradosso (del quale il Tribunale non si avvede) di considerare in modo diverso due aree nella stessa posizione centrale, completamente urbanizzate, sol perché l'una è formalmente classificata come A o B (e dunque non soggetta a vincolo paesaggistico), l'altra no (e dunque soggetta a vincolo). 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 25, comma secondo, Cost., 44, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 42 del 2004, e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, nonché il vizio di mancanza di motivazione.

Sostiene, al riguardo, che il Tribunale non poteva disattendere, e dunque disapplicare, la certificazione del MIBACT, preposto in via esclusiva all'esercizio unitario delle funzioni statali di tutela dei beni culturali e titolare della potestà di indirizzo e vigilanza, non essendosi trattato, nel caso di specie, di verificare, in via incidentale, la legittimità dell'autorizzazione paesaggistica o del permesso di costruire.

Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando lede un diritto soggettivo non quando incide sul "diritto oggettivo", sopratutto quando il provvedimento amministrativo rimuove un ostacolo al libero esercizio di un diritto (nulla osta, autorizzazioni) o lo costituisce (concessioni).

La giurisprudenza di legittimità consente al giudice ordinario di disapplicare anche gli atti amministrativi che non comportano lesione dei diritti soggettivi purché: a) tale potere trovi fondamento in una esplicita previsione normativa; b) il provvedimento sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o sia inesistente perché emesso da organo privo di potere (ma non nel caso di provvedimento emesso in violazione delle norme che regolano l'esercizio di quel potere); c) il provvedimento sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo ha emesso o del privato che lo ha conseguito.Ne consegue che il Tribunale, nel disattendere il provvedimento del MIBACT, avrebbe dovuto palesare le ragioni che, alla luce delle considerazioni che precedono, ne giustificavano la disapplicazione, motivazione del tutto mancante nel caso di specie. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione apparente in relazione al "fumus commissi delicti" dei reati di cui agli artt. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (assenza di permesso di costruire per carenza di validazione del progetto esecutivo).

Il Tribunale, sostiene la ricorrente, non spiega quali siano gli indizi dei reati contestati né indica le condotte tenute dagli indagati.

Inoltre, facendo malgoverno dell'art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 3230 del 2001, afferma erroneamente che il permesso di costruire è sempre necessario per le opere pubbliche realizzate dai privati concessionari. 1.6.Con il sesto ed il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al "periculum in mora" e ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro, e l'erronea applicazione degli artt. 111, Cost., 322-bis, 666, comma 6, 667, comma 4, cod. proc. pen.

Sulla premessa di essere terza estranea ai reati per i quali si procede, la società ricorrente ricorda che l'unico rimedio a sua disposizione, in caso di sequestro, è l'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di restituzione del bene.

Il Tribunale, dunque, non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello relativamente ai motivi già coperti da giudicato cautelare (inopponibile nei suoi confronti) e a quelli relativi al "periculum" non proposti in sede di istanza di restituzione. 1.7.Con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen Il Tribunale non spiega, afferma, quale nesso vi sia tra i beni sequestrati, riferibili ad una società di capitali terza estranea al reato, mai sottoposta a indagini e nemmeno beneficiaria di utilità provenienti dal reato stesso, e le condotte criminose ascritte ad altri, né perché tali beni possano essere strumentalizzati per la reiterazione dei reati stessi.

Nessun accenno viene fatto nel provvedimento impugnato a interessi o vantaggi della società (art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001), così che quest'ultima si trova ad essere penalizzata per fatto altrui. 1.8.Con il nono motivo deduce la totale mancanza di motivazione circa i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dettati dall'art. 275, cod. proc. pen., e ritenuti applicabili dalla giurisprudenza di legittimità anche alle misure cautelari reali. 1.9.Con il decimo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 28, 54, 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen., e l'abnormità del comportamento del PM di Castrovillari che, non essendo in alcun modo legittimato, ha preso parte alle udienze dell'appello cautelare celebrato dal Tribunale di Cosenza, non ha esercitato l'azione penale dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari, si è frapposto, con il sequestro, all'esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal tribunale del riesame di Cosenza con ordinanza confermata dalla Corte di cassazione, autoassegnandosi il ruolo di parte, appannaggio del PM di Cosenza, e ponendo in essere una sorta di conflitto trasversale di competenza con la stessa Corte di cassazione. 2.Con memoria trasmessa il 26/10/2021 il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni scritte del PG (che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso) ribadendo la fondatezza delle ragioni della propria assistita, persona terza estranea ai reati per i quali si procede, ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con decreto del 21/02/2020 il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'opera, dell'area e del cantiere ove erano in corso i lavori di realizzazione di un'opera (un'autostazione) affidata in "project financing" alla società «[OSCURATO:SOCIETA].», incaricata della sua progettazione, costruzione e gestione.

Il sequestro era stato disposto in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. (capo 1), 110, 323 cod. pen. (capo 2), 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 4), e in considerazione del pericolo di aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato in caso di libera disponibilità dei beni da parte di chiunque. 2.1.Con ordinanza del 21/05/2020, il Tribunale del riesame, adito dal legale rappresentante dell'odierna ricorrente, aveva ritenuta la sussistenza indiziaria dei soli reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica provvisoria ed aveva limitato la cautela reale alle sole cose effettivamente pertinenti ai suddetti reati (la sola parte dell'area direttamente interessata dai lavori di costruzione dell'Autostazione).

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che l'area fosse soggetta a vincolo paesaggistico (e necessitasse, di conseguenza, dell'autorizzazione mai rilasciata) e che la società fosse priva del titolo edilizio perché il progetto non era stato validato ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 554 del 1999, richiamato dall'art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. 2.2.La Corte di cassazione, con le sentenze Sez. 6, n. 36574 del 28/10/2020 e 36575 del 28/10/2020, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, rispettivamente, dal Comune di Trebisacce (n. 36574), dal PM e dal legale rappresentante della società (n. 36575) disattendendo, per quanto qui rileva, la tesi difensiva dell'insussistenza dei reati urbanistico-paesaggistici di cui ai capi 3 e 4. 2.3.La società ricorrente aveva successivamente chiesto la restituzione dell'area ancora in sequestro; con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP aveva rigettato la richiesta ed il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello. 2.4.A seguito della nota trasmessa dal MIBACT al Comune di Trebisacce e alla Soprintendenza di Cosenza, il Comune, con propria nota del 04/03/2021, aveva attestato l'inclusione dell'area oggetto di intervento nel centro edificato del comune stesso con conseguente inapplicabilità del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004. 2.5.In considerazione di questo elemento di novità, la «[OSCURATO:SOCIETA].» aveva nuovamente chiesto la restituzione dell'area; il GIP, con provvedimento del 16/04/2021, aveva respinto la richiesta sul rilievo, fattuale, che l'area in questione non era interamente circondata da lotti di terreno ricadenti in zona di completamento B e che l'area stessa non fosse omologabile, per destinazione (in quanto deposito delle Ferrovie dello Stato tipizzato dal Piano di Fabbricazione come "spazio pubblico"), alle zone A e B di cui all'art. 2, D.M. n. 1444 del 1968.

Restava in ogni caso ferma - ricordava il GIP - la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per mancanza della procedura di validazione del progetto. 2.6.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello cautelare della società. 3.Tanto premesso, osserva il Collegio: 3.1.diversamente da quanto afferma la ricorrente, la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, è stata irrevocabilmente affermata da questa Corte di cassazione con sentenza (n. 36575 del 2020) pronunciata anche nei confronti dei suo legale rappresentante; 3.2.1a stessa ricorrente, peraltro, deduce di aver già presentato domanda di restituzione dell'area contestando sia il 'fumus boni iuris' di tutti i reati in relazione ai quali permaneva il sequestro, che il 'periculum in mora' e che l'appello avverso il relativo provvedimento di rigetto è stato dichiarato inammissibile con provvedimento che la ricorrente stessa non deduce di aver mai impugnato; 3.3.rispetto al reato edilizio, dunque, alcun elemento di novità è mai stato dedotto dalla società ricorrente la quale non può vantare l'esclusione nei suoi confronti del giudicato cautelare sul punto; 3.4.1a questione (di fatto) della esistenza della validazione del progetto esecutivo (comunque necessaria ai sensi dell'art. 7, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001) non poteva (e non può) essere rimessa in discussione in assenza di elementi nuovi mai dedotti dalla ricorrente; 3.5.né sono stati prospettati elementi di novità rispetto alla sussistenza del 'periculum in mora'. 4.Le considerazioni che precedono sono decisive perché rendono del tutto irrilevanti (e generiche) tutte le deduzioni proposte con l'odierno ricorso posto che, anche astrattamente ipotizzando la loro fondatezza, non sarebbero in grado di far conseguire alla ricorrente la disponibilità delle cose in sequestro che rimarrebbero comunque indisponibili per altro titolo.

Non v'è dunque un interesse concreto e attuale alla coltivazione del ricorso stesso. 4.1.L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

Come ampiamente illustrato da Sez.

U, Guerra, cit..

«l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.

La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez.

Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018).

In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093).

La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extra penali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez.

VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953) (...) Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez.

Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.)». 4.2.Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve di fatto, come nel caso di specie, nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887 - 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/01/2015, Rv. 264762 - 01; Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, Rv. 264166 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].RAPPR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso: letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che, pronunciando ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 16/04/2021 del GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'area interessata dai lavori di realizzazione di un'autostazione affidati alla società ricorrente in 'project financing' dal Comune di Trebisacce e sottoposta a sequestro preventivo per la ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 322 e 568 cod. proc. pen., osservando che il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica (peraltro priva di un concreto interesse alla restituzione del bene) e non della società da lui legalmente rappresentata. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 406 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze della CT del PM espletata dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per il compimento delle indagini preliminari. Il GIP, afferma, aveva rigettato la richiesta di dissequestro sulla scorta delle "osservazioni" del CT del PM secondo il quale l'area oggetto di intervento era soggetta a vincolo paesaggistico, ma tali "osservazioni" - annota la ricorrente - erano state acquisite il 14/04/2021, ben oltre il termine di scadenza delle indagini maturato il 28/05/2020. Il Tribunale dell'appello cautelare, nel respingere l'eccezione di inutilizzabilità, ha erroneamente collocato la CT del PM nell'ambito dell'attività integrativa di indagine di cui all'art. 430 cod. proc. pen. senza considerare, però, che le indagini "integrative" presuppongono l'emissibne del decreto che dispone il giudizio, atto mancante nel caso di specie. La CT del PM costituisce l'unico elemento sul quale si fonda la 'ratio decidendi' ciò che rende decisiva - conclude sul punto la ricorrente - la deduzione difensiva. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., delle disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 149 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004, e la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza del vincolo paesaggistico sull'area oggetto di intervento edilizio certificata dal MIBACT. Il dubbio sull'esistenza o meno del vincolo paesaggistico gravante sull'area di intervento - afferma - è stato sciolto dal MIBACT che, con provvedimento del 02/03/2021, ne ha attestato la radicale inesistenza avendo ritenuto l'area inclusa in territorio urbanizzato, come poi confermato dal Comune di Trebisacce con atto del 04/03/2021, senza alcuna valutazione di compatibilità tra l'intervento e l'interesse pubblico o privato. Si è trattato di un giudizio tecnico e proprio del caso concreto espresso con un atto che è stato disapplicato dal Tribunale di Cosenza in base ad un atto di indagine inutilizzabile e comunque travisando il contenuto della nota del Comune del 04/03/2021 che, in risposta al MIBACT ed integrandone il relativo provvedimento, aveva chiaramente affermato che la delimitazione dell'area era stata effettuata in ossequio all'art. 2, d.m. n. 1444 del 1968. Il Tribunale - afferma - ha apoditticamente affermato la non corrispondenza documentale tra le asseverazioni degli organi comunali e la non totalitaria inclusione dell'area nella zona di completamento B, con ciò operando una evidente confusione tra i concetti di "zonizzazione" e "localizzazione". Un'area deve essere considerata di "completamento" (e, dunque, di tipo B) anche in base alle sue caratteristiche oggettive e per la presenza di una completa urbanizzazione a prescindere dalla sua qualificazione formale; altrimenti si giungerebbe al paradosso (del quale il Tribunale non si avvede) di considerare in modo diverso due aree nella stessa posizione centrale, completamente urbanizzate, sol perché l'una è formalmente classificata come A o B (e dunque non soggetta a vincolo paesaggistico), l'altra no (e dunque soggetta a vincolo). 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 25, comma secondo, Cost., 44, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 42 del 2004, e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonché il vizio di mancanza di motivazione. Sostiene, al riguardo, che il Tribunale non poteva disattendere, e dunque disapplicare, la certificazione del MIBACT, preposto in via esclusiva all'esercizio unitario delle funzioni statali di tutela dei beni culturali e titolare della potestà di indirizzo e vigilanza, non essendosi trattato, nel caso di specie, di verificare, in via incidentale, la legittimità dell'autorizzazione paesaggistica o del permesso di costruire. Il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando lede un diritto soggettivo non quando incide sul "diritto oggettivo", sopratutto quando il provvedimento amministrativo rimuove un ostacolo al libero esercizio di un diritto (nulla osta, autorizzazioni) o lo costituisce (concessioni). La giurisprudenza di legittimità consente al giudice ordinario di disapplicare anche gli atti amministrativi che non comportano lesione dei diritti soggettivi purché: a) tale potere trovi fondamento in una esplicita previsione normativa; b) il provvedimento sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o sia inesistente perché emesso da organo privo di potere (ma non nel caso di provvedimento emesso in violazione delle norme che regolano l'esercizio di quel potere); c) il provvedimento sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo ha emesso o del privato che lo ha conseguito.Ne consegue che il Tribunale, nel disattendere il provvedimento del MIBACT, avrebbe dovuto palesare le ragioni che, alla luce delle considerazioni che precedono, ne giustificavano la disapplicazione, motivazione del tutto mancante nel caso di specie. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione apparente in relazione al "fumus commissi delicti" dei reati di cui agli artt. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (assenza di permesso di costruire per carenza di validazione del progetto esecutivo). Il Tribunale, sostiene la ricorrente, non spiega quali siano gli indizi dei reati contestati né indica le condotte tenute dagli indagati. Inoltre, facendo malgoverno dell'art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 3230 del 2001, afferma erroneamente che il permesso di costruire è sempre necessario per le opere pubbliche realizzate dai privati concessionari. 1.6.Con il sesto ed il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al "periculum in mora" e ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro, e l'erronea applicazione degli artt. 111, Cost., 322-bis, 666, comma 6, 667, comma 4, cod. proc. pen. Sulla premessa di essere terza estranea ai reati per i quali si procede, la società ricorrente ricorda che l'unico rimedio a sua disposizione, in caso di sequestro, è l'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di restituzione del bene. Il Tribunale, dunque, non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello relativamente ai motivi già coperti da giudicato cautelare (inopponibile nei suoi confronti) e a quelli relativi al "periculum" non proposti in sede di istanza di restituzione. 1.7.Con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, comma 1, e 325, comma 1, cod. proc. pen Il Tribunale non spiega, afferma, quale nesso vi sia tra i beni sequestrati, riferibili ad una società di capitali terza estranea al reato, mai sottoposta a indagini e nemmeno beneficiaria di utilità provenienti dal reato stesso, e le condotte criminose ascritte ad altri, né perché tali beni possano essere strumentalizzati per la reiterazione dei reati stessi. Nessun accenno viene fatto nel provvedimento impugnato a interessi o vantaggi della società (art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001), così che quest'ultima si trova ad essere penalizzata per fatto altrui. 1.8.Con il nono motivo deduce la totale mancanza di motivazione circa i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dettati dall'art. 275, cod. proc. pen., e ritenuti applicabili dalla giurisprudenza di legittimità anche alle misure cautelari reali. 1.9.Con il decimo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 28, 54, 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen., e l'abnormità del comportamento del PM di Castrovillari che, non essendo in alcun modo legittimato, ha preso parte alle udienze dell'appello cautelare celebrato dal Tribunale di Cosenza, non ha esercitato l'azione penale dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari, si è frapposto, con il sequestro, all'esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal tribunale del riesame di Cosenza con ordinanza confermata dalla Corte di cassazione, autoassegnandosi il ruolo di parte, appannaggio del PM di Cosenza, e ponendo in essere una sorta di conflitto trasversale di competenza con la stessa Corte di cassazione. 2.Con memoria trasmessa il 26/10/2021 il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni scritte del PG (che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso) ribadendo la fondatezza delle ragioni della propria assistita, persona terza estranea ai reati per i quali si procede, ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con decreto del 21/02/2020 il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'opera, dell'area e del cantiere ove erano in corso i lavori di realizzazione di un'opera (un'autostazione) affidata in "project financing" alla società «[OSCURATO:SOCIETA].», incaricata della sua progettazione, costruzione e gestione. Il sequestro era stato disposto in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. (capo 1), 110, 323 cod. pen. (capo 2), 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 4), e in considerazione del pericolo di aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato in caso di libera disponibilità dei beni da parte di chiunque. 2.1.Con ordinanza del 21/05/2020, il Tribunale del riesame, adito dal legale rappresentante dell'odierna ricorrente, aveva ritenuta la sussistenza indiziaria dei soli reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica provvisoria ed aveva limitato la cautela reale alle sole cose effettivamente pertinenti ai suddetti reati (la sola parte dell'area direttamente interessata dai lavori di costruzione dell'Autostazione). In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che l'area fosse soggetta a vincolo paesaggistico (e necessitasse, di conseguenza, dell'autorizzazione mai rilasciata) e che la società fosse priva del titolo edilizio perché il progetto non era stato validato ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 554 del 1999, richiamato dall'art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. 2.2.La Corte di cassazione, con le sentenze Sez. 6, n. 36574 del 28/10/2020 e 36575 del 28/10/2020, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, rispettivamente, dal Comune di Trebisacce (n. 36574), dal PM e dal legale rappresentante della società (n. 36575) disattendendo, per quanto qui rileva, la tesi difensiva dell'insussistenza dei reati urbanistico-paesaggistici di cui ai capi 3 e 4. 2.3.La società ricorrente aveva successivamente chiesto la restituzione dell'area ancora in sequestro; con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP aveva rigettato la richiesta ed il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello. 2.4.A seguito della nota trasmessa dal MIBACT al Comune di Trebisacce e alla Soprintendenza di Cosenza, il Comune, con propria nota del 04/03/2021, aveva attestato l'inclusione dell'area oggetto di intervento nel centro edificato del comune stesso con conseguente inapplicabilità del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004. 2.5.In considerazione di questo elemento di novità, la «[OSCURATO:SOCIETA].» aveva nuovamente chiesto la restituzione dell'area; il GIP, con provvedimento del 16/04/2021, aveva respinto la richiesta sul rilievo, fattuale, che l'area in questione non era interamente circondata da lotti di terreno ricadenti in zona di completamento B e che l'area stessa non fosse omologabile, per destinazione (in quanto deposito delle Ferrovie dello Stato tipizzato dal Piano di Fabbricazione come "spazio pubblico"), alle zone A e B di cui all'art. 2, D.M. n. 1444 del 1968. Restava in ogni caso ferma - ricordava il GIP - la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per mancanza della procedura di validazione del progetto. 2.6.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello cautelare della società. 3.Tanto premesso, osserva il Collegio: 3.1.diversamente da quanto afferma la ricorrente, la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, è stata irrevocabilmente affermata da questa Corte di cassazione con sentenza (n. 36575 del 2020) pronunciata anche nei confronti dei suo legale rappresentante; 3.2.1a stessa ricorrente, peraltro, deduce di aver già presentato domanda di restituzione dell'area contestando sia il 'fumus boni iuris' di tutti i reati in relazione ai quali permaneva il sequestro, che il 'periculum in mora' e che l'appello avverso il relativo provvedimento di rigetto è stato dichiarato inammissibile con provvedimento che la ricorrente stessa non deduce di aver mai impugnato; 3.3.rispetto al reato edilizio, dunque, alcun elemento di novità è mai stato dedotto dalla società ricorrente la quale non può vantare l'esclusione nei suoi confronti del giudicato cautelare sul punto; 3.4.1a questione (di fatto) della esistenza della validazione del progetto esecutivo (comunque necessaria ai sensi dell'art. 7, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001) non poteva (e non può) essere rimessa in discussione in assenza di elementi nuovi mai dedotti dalla ricorrente; 3.5.né sono stati prospettati elementi di novità rispetto alla sussistenza del 'periculum in mora'. 4.Le considerazioni che precedono sono decisive perché rendono del tutto irrilevanti (e generiche) tutte le deduzioni proposte con l'odierno ricorso posto che, anche astrattamente ipotizzando la loro fondatezza, non sarebbero in grado di far conseguire alla ricorrente la disponibilità delle cose in sequestro che rimarrebbero comunque indisponibili per altro titolo. Non v'è dunque un interesse concreto e attuale alla coltivazione del ricorso stesso. 4.1.L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Come ampiamente illustrato da Sez. U, Guerra, cit.. «l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093). La concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extra penali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. VI, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953) (...) Insomma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere alla eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. Un., 13 dicembre 1995, Timpani, cit.)». 4.2.Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve di fatto, come nel caso di specie, nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887 - 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/01/2015, Rv. 264762 - 01; Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, Rv. 264166 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura d
Sentenza Cassazione n. 03710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris