CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 07433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-11-2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 20 FEB, 2024 IL FLIN7:: [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto, il 10 luglio 2023, "istanza di revoca dell'ammenda", in relazione alla sentenza n. 9446 del 30 novembre 2022, depositata il 7 marzo 2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 luglio 2021 che, in riforma della decisione del Tribunale di Udine, aveva sostituito la pena detentiva inflitta dal primo giudice in euro 15.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., contestato al ricorrente per aver provocato lesioni personali gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, a [OSCURATO:PERSONA], non dando la precedenza al veicolo da lei condotto, in violazione dell'art. 145, comma 5, del Codice della Strada. 2. Evidenzia l'istante che l'udienza dinanzi alla Quarta Sezione era fissata il 14 settembre 2022, ma, stante l'imminente entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", prevista originariamente il 19 ottobre 2022, la difesa aveva chiesto un rinvio per poter beneficiare della modifica normativa, posto che la persona offesa non aveva presentato querela e il danno era stato interamente risarcito. Una volta prorogata l'entrata in vigore della riforma al 30 dicembre 2022, la difesa chiedeva un nuovo rinvio, che tuttavia non veniva accordato, venendo il ricorso dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento di un'ammenda pari a tremila euro, ammenda di cui si chiede la revoca; tuttavia non poteva addebitarsi al ricorrente alcuna condotta colposa tale da giustificare tale statuizione, atteso che nel caso di specie era stata sollevata una questione di incostituzionalità, in subordine rispetto all'istanza di rinvio, con atto depositato quindici giorni prima dell'udienza, con riferimento alla norma che aveva differito l'entrata in vigore della modifica normativa, confidando il ricorrente che il Collegio potesse sollevare la questione di costituzionalità sulla scorta delle argomentazioni già svolte nella richiamata ordinanza del Tribunale di Siena. 3. Con provvedimento del 12 luglio 2023, il Presidente della Quarta Sezione penale di questa Corte rimetteva la richiesta a questa Sezione, per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale qualificazione dell'istanza come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. 1. In primo luogo deve osservarsi che la richiesta presentata dal difensore del ricorrente, intitolata "istanza di revoca dell'ammenda", può essere trattata in questa sede solo se qualificata come ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., qualificazione questa in effetti consentita dal rilievo che, nell'atto di impulso del presente giudizio, è stato sostanzialmente, invocato un errore da parte della Corte di cassazione, nella parte in cui avrebbe indebitamente condannato Carboni al pagamento dell'ammenda di tremila euro, contestualmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 luglio 2021. Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che il ricorso è stato presentato dal difensore di fiducia del condannato senza la necessaria procura speciale, il che integra già un primo e dirimente profilo di inammissibilità del ricorso. 1.1. A ciò deve aggiungersi l'ulteriore rilievo che il ricorso, nel contestare la valutazione della "colpa" del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione dichiarata inammissibile, invoca non un errore percettivo, ma al più un errore valutativo, estraneo al perimetro del presente giudizio, dovendosi richiamare sul punto la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667 e Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268981), secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito. 2. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Carboni deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in