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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 42726/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari in data 27/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al ritenuto pericolo di fuga, con rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/5/2021, il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 5/5/2021 con cui era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto previsto dagli artt. 575 e 577, primo comma, n. 4), cod. pen., per avere volontariamente cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] mediante investimento con la vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'indagato, diretta in retromarcia e a elevata velocità all'indirizzo della vittima (capo A); nonché del delitto previsto dagli art. 56, 575 e 577,.primo comma, n. 4), cod. pen., per avere compiuto, nelle medesime circostanze di cui al capo precedente, atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], cercando di investirlo con il medesimo veicolo, senza riuscirvi a causa della pronta reazione della vittima, che era riuscita a scansarsi dalla traiettoria del mezzo (capo B); fatti contestati come commessi in [OSCURATO:PERSONA]Elena il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 127, 143, 178, 180, 292 e 309 cod. proc, pen., 6 CEDU, art. 111, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, in relazione all'omessa traduzione in lingua inglese dell'avviso di fissazione dell'udienza del riesame, evidenziando, in conseguenza del mancato adempimento, profili di incostituzionalità della normativa di riferimento e di violazione delle disposizioni Edu in materia di garanzie difensive.

Nel frangente, la difesa segnala come l'indagato non parlasse la lingua italiana e come, per tale ragione, gli fosse stato nominato un interprete in sede di convalida dell'arresto.

Inoltre, deduce che in caso di avvenuta traduzione dell'atto in questione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto di essere sentito dal Collegio del riesame e avrebbe, così, potuto interloquire sul file audio prodotto dalla difesa, spiegando di essere stato aggredito dalle presunte vittime e indicando la ragione per la quale aveva innestato la retromarcia, provocando, in quel modo, l'evento mortale ascrittogli.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 273, 274, 292 e 309 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendosi al cospetto di due ipotesi ricostruttive «equiprobabili» e avendo il Tribunale omesso di motivare per quale ragione abbia aderito a quella meno favorevole per l'indagato.

Nel dettaglio, premesso che la velocità del veicolo sarebbe stata affermata dal consulente della polizia giudiziaria senza alcun riferimento a specifici elementi di fatto, sì da non potersi ritenere provata in alcun modo, la difesa dell'indagato deduce che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, in precedenza, aggredito con una mannaia, secondo quanto emergerebbe, oltre che dalle dichiarazioni del fratello, dall'audio di una videoripresa prodotta dallo stesso difensore, da cui, tra l'altro, non si ricaverebbe il rumore solitamente prodotto da un autoveicolo che proceda a grande velocità.Sotto altro profilo, si deduce che [OSCURATO:PERSONA], indicato come vittima del tentato omicidio, in realtà non avrebbe mai affermato che l'indagato intendeva ucciderlo.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. b) e c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il provvedimento impugnato non avrebbe motivato in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale applicata, considerato che l'indagato sarebbe incensurato e che non si sarebbe dato alla fuga, presentandosi, di sua volontà, alle Forze dell'ordine, sicché, in ogni caso, sarebbero nella specie insussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. b), dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni dedotte, dall'analisi del primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore e non anche l'indicazione del fatto e delle norme che si assumono violate, non esplica una funzione informativa in ordine agli addebiti mossi al destinatario della misura cautelare; tanto più che l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti previsti dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato da citato decreto legislativo.

Pertanto, la sua mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'indagato non configura alcuna lesione dei diritti di difesa del medesimo e non integra alcuna ipotesi di nullità (Sez. 2, n. 25673 del 4/5/2016, Sha, Rv. 267120-01; Sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261139-01; nella giurisprudenza precedente v.

Sez. 6, n. 34402 del 14/5/2010, Mengouchi, Rv. 248240-01; Sez. 1, n. 3706 del 22/6/1998, Sadiku, Rv. 211300-01; Sez. 4, n. 2203 del 23/6/1999, Leshay, Rv. 215179-01; Sez. 3, n. 1733 del 16/4/1997, Pepa, Rv. 208281-01).

Né può accedersi ai dedotti profili di contrasto tra gli artt. 143, comma 1, e 309, commi 6 e 8-bis, cod. proc. pen. e gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui i primi non prevedono come obbligatoria la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta.

Detta questione, infatti, è già stata ritenuta, in passato, manifestamente infondata dalla giurisprudenza di questa Corte, sul rilievo che tale omissione non comporti alcuna irragionevole scelta selettiva, da parte del legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione e che non pregiudichi il diritto di difesa, pienamente garantito dalla possibilità di richiedere e di avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete (così Sez. 3, n. 43731 del 8/9/2016, Borovikov, Rv. 267934).

In ogni caso, va precisato che quand'anche si accedesse alla tesi, qui non condivisa, della nullità dell'avviso (e, conseguentemente, del provvedimento del Tribunale del riesame) prospettata dalla difesa, si tratterebbe, pacificamente, di una nullità generale a regime intermedio (per tale soluzione, con riguardo ai casi di omesso avviso della data dell'udienza del riesame, v.

Sez. 2, n. 37615 del 5/7/2019, Scevola, Rv. 277515-01).

E dal momento che la difesa non ha dedotto di avere tempestivamente formulato la relativa eccezione nel corso dell'udienza di riesame, ne sarebbero, comunque, conseguiti gli effetti preclusivi contemplati dalla disciplina generale in materia di nullità processuali ai sensi degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. 3.

Venendo, quindi, al secondo motivo di impugnazione, con cui la difesa si duole dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, deve preliminarmente rilevarsi come il provvedimento impugnato, effettivamente, non riporti diffusamente le modalità dell'accertamento, da parte del consulente tecnico del pubblico ministero, della dinamica del sinistro, specificando, unicamente, che gli esiti delle attività del consulente avrebbero escluso che l'impatto tra il veicolo e la vittima potesse essere ricondotto a un semplice errore di manovra (v. pag. 7 dell'ordinanza), ma senza esplicitare le ragioni per cui la collisione avvenuta in retromarcia deporrebbe nel senso della intenzionalità della manovra (v. pag. 11 dello stesso provvedimento).

Ne consegue che, allo stato, non può annettersi alla relativa indicazione alcuna valenza dimostrativa, potendo, ovviamente, il relativo profilo essere suscettibile degli opportuni approfondimenti istruttori nel proseguo del presente procedimento.

Per altro verso, va in ogni caso rilevato come l'ordinanza in questione sia stata, invece, motivata in maniera puntuale in relazione alle deposizioni di due testimoni oculari, non a caso definite come «elementi cardine del quadro indiziario», le quali sono state sottoposte ad adeguato scrutinio di attendibilità; deposizioni da cui è emerso che il veicolo condotto dall'indagato procedeva, appunto, ad elevata velocità, di modo che l'accertamento della relativa circostanza non può essere in alcun modo revocata in dubbio in questa sede e deve assumersi quale essenziale premessa fattuale della puntuale ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento e, in particolare, della ritenuta intenzionalità della condotta, logicamente ipotizzata non soltanto in ragione della manovra in retromarcia compiuta, ma, appunto, per la elevata velocità di crociera del mezzo e per la direzione data al medesimo.Peraltro, la tesi difensiva secondo cui l'investimento sarebbe avvenuto casualmente, secondo quanto asseritamente emergerebbe dalle allegazioni difensive e, in particolare, da un video prodotto nel corso del giudizio di riesame, non risulta essere stata in alcun modo riscontrata in sede di merito.

E ciò alla luce delle motivate perplessità avanzate dal Collegio cagliaritano in ordine sia alla genuinità del filmato, sia al suo contenuto, ritenuti non agevolmente intellegibili sulla base di un giudizio fattuale che non è scrutinabile in questa sede; e non avendo, pertanto, l'interessato fornito alcuna riscontrata giustificazione della spericolata manovra compiuta nel frangente, essendo solo labiale la prospettata necessità di sottrarsi a una presunta aggressione.

4. Quanto, infine, alle esigenze cautelari dedotte con il terzo motivo, il provvedimento appare congruamente motivato sotto il profilo del pericolo di recidiva, tenuto conto della gravità della condotta e del pessimo quadro di personalità suggerito dalle particolari modalità del fatto.

Quanto alla motivazione ").1 in ordine al pericolo di fuga, se è vero che l'indagato risulta privo di permesso di N 9 soggiorno, è vero, altresì, che egli, come dedotto dalla difesa, dopo essersi allontanato dal luogo del sinistro, si era successivamente ripresentato in \\` commissariato, mettendosi a disposizione degli inquirenti.

Nondimeno, la circostanza che, come più sopra osservato, dal Collegio di merito sia stato motivatamente ravvisato il pericolo di reiterazione dei reati in capo all'odierno ricorrente, consente di fare, comunque, salve le statuizioni cautelari contenute nel provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari in data 27/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al ritenuto pericolo di fuga, con rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/5/2021, il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 5/5/2021 con cui era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto previsto dagli artt. 575 e 577, primo comma, n. 4), cod. pen., per avere volontariamente cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] mediante investimento con la vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'indagato, diretta in retromarcia e a elevata velocità all'indirizzo della vittima (capo A); nonché del delitto previsto dagli art. 56, 575 e 577,.primo comma, n. 4), cod. pen., per avere compiuto, nelle medesime circostanze di cui al capo precedente, atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], cercando di investirlo con il medesimo veicolo, senza riuscirvi a causa della pronta reazione della vittima, che era riuscita a scansarsi dalla traiettoria del mezzo (capo B); fatti contestati come commessi in [OSCURATO:PERSONA]Elena il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 127, 143, 178, 180, 292 e 309 cod. proc, pen., 6 CEDU, art. 111, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, in relazione all'omessa traduzione in lingua inglese dell'avviso di fissazione dell'udienza del riesame, evidenziando, in conseguenza del mancato adempimento, profili di incostituzionalità della normativa di riferimento e di violazione delle disposizioni Edu in materia di garanzie difensive. Nel frangente, la difesa segnala come l'indagato non parlasse la lingua italiana e come, per tale ragione, gli fosse stato nominato un interprete in sede di convalida dell'arresto. Inoltre, deduce che in caso di avvenuta traduzione dell'atto in questione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto di essere sentito dal Collegio del riesame e avrebbe, così, potuto interloquire sul file audio prodotto dalla difesa, spiegando di essere stato aggredito dalle presunte vittime e indicando la ragione per la quale aveva innestato la retromarcia, provocando, in quel modo, l'evento mortale ascrittogli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 273, 274, 292 e 309 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendosi al cospetto di due ipotesi ricostruttive «equiprobabili» e avendo il Tribunale omesso di motivare per quale ragione abbia aderito a quella meno favorevole per l'indagato. Nel dettaglio, premesso che la velocità del veicolo sarebbe stata affermata dal consulente della polizia giudiziaria senza alcun riferimento a specifici elementi di fatto, sì da non potersi ritenere provata in alcun modo, la difesa dell'indagato deduce che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, in precedenza, aggredito con una mannaia, secondo quanto emergerebbe, oltre che dalle dichiarazioni del fratello, dall'audio di una videoripresa prodotta dallo stesso difensore, da cui, tra l'altro, non si ricaverebbe il rumore solitamente prodotto da un autoveicolo che proceda a grande velocità.Sotto altro profilo, si deduce che [OSCURATO:PERSONA], indicato come vittima del tentato omicidio, in realtà non avrebbe mai affermato che l'indagato intendeva ucciderlo. 3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. b) e c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato non avrebbe motivato in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale applicata, considerato che l'indagato sarebbe incensurato e che non si sarebbe dato alla fuga, presentandosi, di sua volontà, alle Forze dell'ordine, sicché, in ogni caso, sarebbero nella specie insussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. b), dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni dedotte, dall'analisi del primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore e non anche l'indicazione del fatto e delle norme che si assumono violate, non esplica una funzione informativa in ordine agli addebiti mossi al destinatario della misura cautelare; tanto più che l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti previsti dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato da citato decreto legislativo. Pertanto, la sua mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'indagato non configura alcuna lesione dei diritti di difesa del medesimo e non integra alcuna ipotesi di nullità (Sez. 2, n. 25673 del 4/5/2016, Sha, Rv. 267120-01; Sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261139-01; nella giurisprudenza precedente v. Sez. 6, n. 34402 del 14/5/2010, Mengouchi, Rv. 248240-01; Sez. 1, n. 3706 del 22/6/1998, Sadiku, Rv. 211300-01; Sez. 4, n. 2203 del 23/6/1999, Leshay, Rv. 215179-01; Sez. 3, n. 1733 del 16/4/1997, Pepa, Rv. 208281-01). Né può accedersi ai dedotti profili di contrasto tra gli artt. 143, comma 1, e 309, commi 6 e 8-bis, cod. proc. pen. e gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui i primi non prevedono come obbligatoria la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta. Detta questione, infatti, è già stata ritenuta, in passato, manifestamente infondata dalla giurisprudenza di questa Corte, sul rilievo che tale omissione non comporti alcuna irragionevole scelta selettiva, da parte del legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione e che non pregiudichi il diritto di difesa, pienamente garantito dalla possibilità di richiedere e di avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete (così Sez. 3, n. 43731 del 8/9/2016, Borovikov, Rv. 267934). In ogni caso, va precisato che quand'anche si accedesse alla tesi, qui non condivisa, della nullità dell'avviso (e, conseguentemente, del provvedimento del Tribunale del riesame) prospettata dalla difesa, si tratterebbe, pacificamente, di una nullità generale a regime intermedio (per tale soluzione, con riguardo ai casi di omesso avviso della data dell'udienza del riesame, v. Sez. 2, n. 37615 del 5/7/2019, Scevola, Rv. 277515-01). E dal momento che la difesa non ha dedotto di avere tempestivamente formulato la relativa eccezione nel corso dell'udienza di riesame, ne sarebbero, comunque, conseguiti gli effetti preclusivi contemplati dalla disciplina generale in materia di nullità processuali ai sensi degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. 3. Venendo, quindi, al secondo motivo di impugnazione, con cui la difesa si duole dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, deve preliminarmente rilevarsi come il provvedimento impugnato, effettivamente, non riporti diffusamente le modalità dell'accertamento, da parte del consulente tecnico del pubblico ministero, della dinamica del sinistro, specificando, unicamente, che gli esiti delle attività del consulente avrebbero escluso che l'impatto tra il veicolo e la vittima potesse essere ricondotto a un semplice errore di manovra (v. pag. 7 dell'ordinanza), ma senza esplicitare le ragioni per cui la collisione avvenuta in retromarcia deporrebbe nel senso della intenzionalità della manovra (v. pag. 11 dello stesso provvedimento). Ne consegue che, allo stato, non può annettersi alla relativa indicazione alcuna valenza dimostrativa, potendo, ovviamente, il relativo profilo essere suscettibile degli opportuni approfondimenti istruttori nel proseguo del presente procedimento. Per altro verso, va in ogni caso rilevato come l'ordinanza in questione sia stata, invece, motivata in maniera puntuale in relazione alle deposizioni di due testimoni oculari, non a caso definite come «elementi cardine del quadro indiziario», le quali sono state sottoposte ad adeguato scrutinio di attendibilità; deposizioni da cui è emerso che il veicolo condotto dall'indagato procedeva, appunto, ad elevata velocità, di modo che l'accertamento della relativa circostanza non può essere in alcun modo revocata in dubbio in questa sede e deve assumersi quale essenziale premessa fattuale della puntuale ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento e, in particolare, della ritenuta intenzionalità della condotta, logicamente ipotizzata non soltanto in ragione della manovra in retromarcia compiuta, ma, appunto, per la elevata velocità di crociera del mezzo e per la direzione data al medesimo.Peraltro, la tesi difensiva secondo cui l'investimento sarebbe avvenuto casualmente, secondo quanto asseritamente emergerebbe dalle allegazioni difensive e, in particolare, da un video prodotto nel corso del giudizio di riesame, non risulta essere stata in alcun modo riscontrata in sede di merito. E ciò alla luce delle motivate perplessità avanzate dal Collegio cagliaritano in ordine sia alla genuinità del filmato, sia al suo contenuto, ritenuti non agevolmente intellegibili sulla base di un giudizio fattuale che non è scrutinabile in questa sede; e non avendo, pertanto, l'interessato fornito alcuna riscontrata giustificazione della spericolata manovra compiuta nel frangente, essendo solo labiale la prospettata necessità di sottrarsi a una presunta aggressione. 4. Quanto, infine, alle esigenze cautelari dedotte con il terzo motivo, il provvedimento appare congruamente motivato sotto il profilo del pericolo di recidiva, tenuto conto della gravità della condotta e del pessimo quadro di personalità suggerito dalle particolari modalità del fatto. Quanto alla motivazione ").1 in ordine al pericolo di fuga, se è vero che l'indagato risulta privo di permesso di N 9 soggiorno, è vero, altresì, che egli, come dedotto dalla difesa, dopo essersi allontanato dal luogo del sinistro, si era successivamente ripresentato in \\` commissariato, mettendosi a disposizione degli inquirenti. Nondimeno, la circostanza che, come più sopra osservato, dal Collegio di merito sia stato motivatamente ravvisato il pericolo di reiterazione dei reati in capo all'odierno ricorrente, consente di fare, comunque, salve le statuizioni cautelari contenute nel provvedimento impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co
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