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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 35093/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31574/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA, resa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in procedimento di reclamo iscritto al n. 7790/18 rg; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31574/2018 Numero sezionale 2497/2021 la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, affidandosi a due Numero di raccolta generale 35093/2021Data pubblicazione 17/11/2021 motivi, per la cassazione dell’ordinanza, indicata in ricorso come resa il 26/09/2018, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato il suo reclamo proposto (il 23/05/2018) contro il rigetto (avutosi con ordinanza resa all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]) da parte del giudice dell’esecuzione del suo ricorso (dep. il 07/02/2018 e fondato su incompletezze e vizi della relazione di stima) contro l’aggiudicazione in suo favore, per il prezzo di € 580.000, di un lotto posto in vendita nella procedura di espropriazione immobiliare n. 1493/12 r.g.e. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad istanza del [OSCURATO:PERSONA] di S. Felice del Benaco e con l’intervento di altri creditori; nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede ed il ricorso è trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, né parte ricorrente deposita memoria; considerato che: non è necessaria la verifica della completezza del contraddittorio con tutte le controparti del subprocedimento di reclamo identificate nella qui gravata ordinanza (oltre alla sola qui intimata [OSCURATO:SOCIETA] vi si menzionano invero [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate – Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]), per l’inutilità di ogni attività eventuale di integrazione in vista della definizione in rito del presente ricorso, in applicazione dei principi affermati da oltre un decennio dalla giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez.

U. ord. 22/03/2010, n. 6826); neppure rilevano le rinunce ai mandati difensivi fatte pervenire, in base a principi generali del processo e soprattutto all’obbligo del professionista di difendere il cliente fino alla sostituzione: sicché anche al rinunciante continua ad incombere l’onere, tra l’altro, di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31574/2018 Numero sezionale 2497/2021 curare i riscontri alla rituale comunicazione della fissazione Numero di raccolta generale 35093/2021Data pubblicazione 17/11/2021 dell’adunanza camerale; invero la ricorrente impugna l’ordinanza con cui in sede di reclamo il collegio del tribunale ha definito il procedimento stabilito dall’art. 591-ter cod. proc. civ.; e lamenta: col primo motivo, la «violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 134 c.p.c.», sostanzialmente dolendosi del fatto che non era neppure stato preso in considerazione il motivo di reclamo circa la nullità dell’ordinanza reclamata per carenza di motivazione; col secondo motivo, la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 bis comma 1 nn. 7-8-9 disp. att. c.p.c.», diffondendosi a confutare la motivazione resa, oltretutto per la prima volta e in sostituzione del giudice dell’esecuzione, per escludere le carenze della relazione di stima; ora, in base al principio dell’apparenza l’ammissibilità dell’impugnazione va verificata alla stregua della richiamata qualificazione: e questa Corte è ormai ferma nell’escludere la diretta ricorribilità di un’ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ.; al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441): le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente; così precluso l’esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcun intimato; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31574/2018 questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto Numero sezionale 2497/2021Numero di raccolta generale 35093/2021- ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha Data pubblicazione 17/11/2021 aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 28/10/2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31574/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA, resa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in procedimento di reclamo iscritto al n. 7790/18 rg; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31574/2018 Numero sezionale 2497/2021 la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, affidandosi a due Numero di raccolta generale 35093/2021Data pubblicazione 17/11/2021 motivi, per la cassazione dell’ordinanza, indicata in ricorso come resa il 26/09/2018, con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato il suo reclamo proposto (il 23/05/2018) contro il rigetto (avutosi con ordinanza resa all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]) da parte del giudice dell’esecuzione del suo ricorso (dep. il 07/02/2018 e fondato su incompletezze e vizi della relazione di stima) contro l’aggiudicazione in suo favore, per il prezzo di € 580.000, di un lotto posto in vendita nella procedura di espropriazione immobiliare n. 1493/12 r.g.e. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad istanza del [OSCURATO:PERSONA] di S. Felice del Benaco e con l’intervento di altri creditori; nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede ed il ricorso è trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, né parte ricorrente deposita memoria; considerato che: non è necessaria la verifica della completezza del contraddittorio con tutte le controparti del subprocedimento di reclamo identificate nella qui gravata ordinanza (oltre alla sola qui intimata [OSCURATO:SOCIETA] vi si menzionano invero [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate – Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]), per l’inutilità di ogni attività eventuale di integrazione in vista della definizione in rito del presente ricorso, in applicazione dei principi affermati da oltre un decennio dalla giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826); neppure rilevano le rinunce ai mandati difensivi fatte pervenire, in base a principi generali del processo e soprattutto all’obbligo del professionista di difendere il cliente fino alla sostituzione: sicché anche al rinunciante continua ad incombere l’onere, tra l’altro, di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 31574/2018 questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto Numero sezionale 2497/2021Numero di raccolta generale 35093/2021- ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha Data pubblicazione 17/11/2021 aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 28/10/2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Sentenza Cassazione n. 35093/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris