CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2023
Cassazione n. 11889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5556/2023R.G. proposto da : L’AGENZIA DELLE ENTRATE (cod. fisc. 06363391001), in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.80224030587; n. fax per il ricevimento degli atti: 06/91514000; PEC:[OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Milano, domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma alla via Dardanelli n. 37, come da procura speciale in calce al presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente numero di tele[OSCURATO:TELEFONO]), e o presso il seguente indirizzo di tributi r.g. n.5556/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] posta elettronica certificata PEC: [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente- per l’annullamento della sentenza n. 5/03/23 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria e depositata in data il 2 gennaio 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato in data 12 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiede alla Corte di cassare la sentenza n. 5/3/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in data 1 dicembre 2022 e depositata in data 2 gennaio 2023; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.7 legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; 1.2. il motivo è fondato e va accolto; nella specie è pacifico che con cartella di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano chiedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle sommeportate nell’avviso di accertamento relativo all’anno 2001; tale avviso è divenuto definitivo a seguito di vicenda giudiziaria, conclusa conl’ordinanza n. 6794/19 della Corte di Cassazione; nel giudizio di cassazione relativo all’avviso la parte contribuente non si è costituita; r.g. n.5556/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insufficiente la motivazione della cartella di pagamento, che richiamava l’ordinanza della Cassazione, in quanto il contribuente non era costituito nel giudizio di cassazione relativo all’accertamento; tuttavia, deve rilevarsi che nel caso, come quello di specie, in cui l’iscrizione a ruolo discende dalla definitività dell’avviso di accertamento già notificato alla parte (e da questi perfettamente conosciuto, posto che avverso lo stesso il contribuente aveva proposto ricorsogiurisdizionale), la motivazione della cartella è correttamente e compiutamente effettuata con il solo richiamo all’atto presupposto, senza che ci sia necessità diulteriori specificazioni o allegazioni; nel caso di specie, risulta sufficiente il richiamo nella cartella di pagamento al provvedimento di questa Corte che ha chiuso definitivamente il giudizio di impugnazione avverso l’atto impositivo presupposto; il fatto che il contribuente non si sia costituito nel giudizio di cassazione costituisce una scelta processuale, dalla quale non può farsi discendere un onere ulteriore di motivazione per l’amministrazione finanziaria che, in esecuzione del giudicato, emetta la cartella di pagamento; pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio. Cos̀ deciso nella came