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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 03422/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenze del dolo specifico, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso l'esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratta, che non si correlano in alcun modo con la motivazione, laddove, a p. 4, con una motivazione aderente ai dati probatori e non manifestamente illogica, ha ribadito la configurabilità, in capo all'imputato, del dolo di evasione; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena in considerazione del rilevante danno cagionato al'erario, superiore a cinque milioni di euro, e dovendosi comunque rilevare la genericità del motivo, che non indica alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenze del dolo specifico, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso l'esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratta, che non si correlano in alcun modo con la motivazione, laddove, a p. 4, con una motivazione aderente ai dati probatori e non manifestamente illogica, ha ribadito la configurabilità, in capo all'imputato, del dolo di evasione; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito escluso i presupposti per una riduzione di pena in considerazione del rilevante danno cagionato al'erario, superiore a cinque milioni di euro, e dovendosi comunque rilevare la genericità del motivo, che non indica alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato il riconoscimento delle attenuanti in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris