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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 25087/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso per cassazione è stato proposto tardivamente, ovvero solo in data 5.8.2021.

La sentenza della Corte di appello di Bologna è stata deliberata il 9.4.2021 con termine ordinario di giorni quindici per il deposito, scadente il 24.4.2021 da cui decorrevano i giorni trenta per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 del codice di rito, laddove appunto il ricorso risulta depositato solo in data 5,8,2021 (tant'è che è stata anche apposta l'esecutività della sentenza in data 25.5.2021).

In ogni caso entrambe le doglianze dedotte, che lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione in relazione ai due fatti contestati - sia per quello di lesione aggravata ai danni di Romano C. Francesco che per quello di lesione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - sono aspecifiche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, nonché manifestamente infondate in quanto assertive di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti; la Corte di appello di Bologna, invero, ha esplicitato non solo le ragioni per le quali dovesse ritenersi attendibile la ricostruzione operata in sentenza, che non dà spazio all'asserito stato d'ira che avrebbe indotto l'imputato a compiere le condotte criminose (si vedano le pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata tutte dedicate alla questione della provocazione); ma anche, più in generale, indicato le coordinate ermeneutiche dettate da questa Corte in tema di applicazione dell'attenuante in parola, alla stregua delle quali ha concluso che nel caso di specie fosse al più ravvisabile un generico stato di emozione ed agitazione, non essendo affatto emerso che l'imputato abbia agito perdendo il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori (e ciò di là del profilo della sproporzione, cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è comunque configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira). 1.1.Quanto poi all'istanza di sospensiva della condanna dell'imputato al pagamento delle somme liquidate a titolo di provvisionale è solo il caso di ribadire quanto già affermato al riguardo a pag. 2 della sentenza impugnata dalla corte territoriale, richiamando il principio secondo cui in tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione (che, peraltro, non può chiedere la rinnovazione del dibattimento, ex art. 603 cod. proc. pen., per supplire alla propria inerzia, poiché questa può dispiegarsi esclusivamente, ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. pen., in caso di costituzione di parte civile, con riferimento ai fatti relativi alla responsabilità civile da reato, cfr. Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019, Rv. 275941), laddove nel caso di specie il ricorrente a sostegno dell'istanza di sospensione ha allegato al ricorso la dichiarazione relativa ai redditi del 2020 da cui risulta comunque la percezione di emolumenti per complessivi euro 23.767,00; né il ricorrente ha prospettato di avere introdotto nel giudizio elementi idonei a indurre il giudice a verifiche sulle sue condizioni economiche ai fini della eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento di provvisionali, sicchè la doglianza anche nella parte in cui involge il diverso e distinto profilo della subordinazione si appalesa inammissibile, risultando per di più essa formulata solo nella presente sede (non emergendo analoga deduzione dalla incontestata sintesi dei motivi di appello). 2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso per cassazione è stato proposto tardivamente, ovvero solo in data 5.8.2021. La sentenza della Corte di appello di Bologna è stata deliberata il 9.4.2021 con termine ordinario di giorni quindici per il deposito, scadente il 24.4.2021 da cui decorrevano i giorni trenta per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 del codice di rito, laddove appunto il ricorso risulta depositato solo in data 5,8,2021 (tant'è che è stata anche apposta l'esecutività della sentenza in data 25.5.2021). In ogni caso entrambe le doglianze dedotte, che lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione in relazione ai due fatti contestati - sia per quello di lesione aggravata ai danni di Romano C. Francesco che per quello di lesione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - sono aspecifiche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, nonché manifestamente infondate in quanto assertive di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti; la Corte di appello di Bologna, invero, ha esplicitato non solo le ragioni per le quali dovesse ritenersi attendibile la ricostruzione operata in sentenza, che non dà spazio all'asserito stato d'ira che avrebbe indotto l'imputato a compiere le condotte criminose (si vedano le pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata tutte dedicate alla questione della provocazione); ma anche, più in generale, indicato le coordinate ermeneutiche dettate da questa Corte in tema di applicazione dell'attenuante in parola, alla stregua delle quali ha concluso che nel caso di specie fosse al più ravvisabile un generico stato di emozione ed agitazione, non essendo affatto emerso che l'imputato abbia agito perdendo il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori (e ciò di là del profilo della sproporzione, cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è comunque configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira). 1.1.Quanto poi all'istanza di sospensiva della condanna dell'imputato al pagamento delle somme liquidate a titolo di provvisionale è solo il caso di ribadire quanto già affermato al riguardo a pag. 2 della sentenza impugnata dalla corte territoriale, richiamando il principio secondo cui in tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione (che, peraltro, non può chiedere la rinnovazione del dibattimento, ex art. 603 cod. proc. pen., per supplire alla propria inerzia, poiché questa può dispiegarsi esclusivamente, ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. pen., in caso di costituzione di parte civile, con riferimento ai fatti relativi alla responsabilità civile da reato, cfr. Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019, Rv. 275941), laddove nel caso di specie il ricorrente a sostegno dell'istanza di sospensione ha allegato al ricorso la dichiarazione relativa ai redditi del 2020 da cui risulta comunque la percezione di emolumenti per complessivi euro 23.767,00; né il ricorrente ha prospettato di avere introdotto nel giudizio elementi idonei a indurre il giudice a verifiche sulle sue condizioni economiche ai fini della eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento di provvisionali, sicchè la doglianza anche nella parte in cui involge il diverso e distinto profilo della subordinazione si appalesa inammissibile, risultando per di più essa formulata solo nella presente sede (non emergendo analoga deduzione dalla incontestata sintesi dei motivi di appello). 2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen