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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 23390/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 819/2025 depositata il03/07/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMichele, per la controricorrente.Numero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’ARIF Puglia - AgenziaRegionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali - con mansioni di operaia addettaall’avvistamento, aveva adito il Tribunale di Foggia per impugnare illicenziamento intimatole con provvedimento del 3 novembre 2022, per falsadeducendo la manifesta insussistenza del fatto contestato, la nullità delprocedimento disciplinare e, in subordine, la sproporzione della sanzioneespulsiva.Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e, per l’effetto,annullato il licenziamento, con conseguente condanna dell’ARIF allareintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, oltre al pagamentodell’indennità risarcitoria.2.

La Corte d’appello di Bari ha respinto l’impugnazione propostadall’ARIF Puglia, confermando la sentenza di primo grado.La Corte territoriale, ribadita, in via pregiudiziale, la competenza perterritorio ex art. 413, quinto comma, c.p.c., del Tribunale di Foggia, qualegiudice nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio al quale la dipendenteera addetta, ha ritenuto nel merito che non si fosse verificata alcunaalterazione dell’attestazione dell’orario di servizio e che l’allontanamentomomentaneo fosse giustificato dalla necessità di controllare una parte delluogo situata in una zona non visibile dalla postazione assegnata, in assenzadi qualsiasi disposizione di servizio che vietasse spostamenti dellalavoratrice per assolvere l’obbligo di vedetta nella stessa area ambientalesoggetta alla sua vigilanza, ma non visibile dalla posizione abitualmenteoccupata.In ogni caso, ha aggiunto la Corte d’appello, nell’ipotesi diallontanamento temporaneo l’art. 25 del CCNL prevede l’applicazione di unasanzione di tipo conservativo.Numero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/20263.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ARIF Pugliasulla base di quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria.4.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 413c.p.c., circa l’erronea valutazione del giudice territorialmente competentenonché, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

LaCorte territoriale avrebbe erroneamente applicato le regole sullacompetenza territoriale, non considerando l’esclusività del foro previsto peril pubblico impiego; ha ritenuto competente il Tribunale di Foggia, sezionelavoro esclusivamente sul presupposto che la lavoratrice prestasse iviservizio, richiamando l’art. 413, quinto comma, c.p.c., senza considerareche la controversia non atteneva al rapporto di lavoro in senso stretto, bensìad un procedimento disciplinare ed al conseguente licenziamento, attiradicati presso la sede dell’Ente datoriale, ossia la Direzione Generale diBari.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata ed evidenziatoanche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, la competenza perterritorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413, quintocomma, c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere piùfunzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghinormalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono piùagevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.

Diconseguenza, il giudice competente dev’essere individuato in relazione alluogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio, purché dotato di unNumero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/2026minimo di struttura sufficiente per la sua operatività e non invece inrelazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa delrapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (così, inparticolare, Cass. Sez. 6-L, 15/03/2018, n. 6458; in senso conforme, fraaltre, Cass., Sez. 6-L, 11/01/2019, n. 506).Nella specie i giudici di merito hanno rilevato che non risultavacontestato il fatto che il centro lavorativo presso cui prestava servizio ladipendente era sito presso il Comune di Accadia, in provincia di Foggia, neldistretto del Tribunale adito.Né risultano pertinenti le pronunce citate nel ricorso, comepuntualmente annotato dalla difesa della controricorrente.2.

Con il secondo mezzo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.165 del 2001 nonché dell’art. 25 delCCNL, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il licenziamentodisciplinare, nonostante fosse provato l’allontanamento non autorizzato dalposto di lavoro in orario di servizio, con contestuale falsa attestazione dellapresenza mediante sottoscrizione, da parte della dipendente, del registrocon orario antecedente.

La Corte avrebbe erroneamente valutato il fattoaddebitato in termini di semplice allontanamento temporaneo dal presidio,mentre la condotta sarebbe da considerare fraudolenta.2.1.

Il motivo è palesemente inammissibile perché, dietro l’apparentededuzione del vizio di violazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, 27/12/2019, n.34476).3.

Con la terza critica, ancora svolta in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si prospetta la violazione dell’art. 2106 c.c. nonchédell’art. 25 CCNL.

Si contesta che la Corte territoriale, pur accertando unallontanamento ingiustificato dal presidio, abbia ritenuto applicabile solouna sanzione conservativa, reputando sproporzionato il licenziamentoNumero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/2026disciplinare, sostituendosi così, nella valutazione della gravità dellacondotta, al datore di lavoro, unico soggetto a cui è demandata ex lege ognivalutazione in merito alla gravità dei fatti contestati alla dipendente.3.1.

Anche tale censura è inammissibile, perché prescinde totalmentedalla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, secondo cui non èconfigurabile nella specie la contestata condotta di allontanamentoingiustificato, accertamento incensurabile nella presente sede di legittimità.4.

Con la quarta doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per motivazioneapparente e contraddittoria (in base all’art.132, n. 4, c.p.c. ed all’art. 118disp. att. c.p.c.).

Si assume che il convincimento espresso dalla Corted’appello in ordine alla giustificazione addotta per l’allontanamento dallapostazione di vedetta non sarebbe supportata da alcuna valida e obiettivaprova né da disposizioni di servizio ed affermata in virtù di argomentazionigeneriche, assertive e prive di fondamento normativo.4.1.

La doglianza è infondata quanto al denunciato vizio motivazionale,come emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata, il cuiconvincimento è espresso con puntuali riferimenti alle risultanze istruttorie.Nel resto, la censura è inammissibile, come già osservato in relazioneal secondo motivo, perché si risolve in una critica all’accertamento di fattocompiuto dalla Corte territoriale, che ha escluso la sussistenza dellacondotta contestata.5.

In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condannadell’ente ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario, non ravvisandosi comunque le condizioni per la pur invocatacondanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’ente ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheNumero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/2026liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 819/2025 depositata il03/07/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMichele, per la controricorrente.Numero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’ARIF Puglia - AgenziaRegionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali - con mansioni di operaia addettaall’avvistamento, aveva adito il Tribunale di Foggia per impugnare illicenziamento intimatole con provvedimento del 3 novembre 2022, per falsadeducendo la manifesta insussistenza del fatto contestato, la nullità delprocedimento disciplinare e, in subordine, la sproporzione della sanzioneespulsiva.Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e, per l’effetto,annullato il licenziamento, con conseguente condanna dell’ARIF allareintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, oltre al pagamentodell’indennità risarcitoria.2. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’impugnazione propostadall’ARIF Puglia, confermando la sentenza di primo grado.La Corte territoriale, ribadita, in via pregiudiziale, la competenza perterritorio ex art. 413, quinto comma, c.p.c., del Tribunale di Foggia, qualegiudice nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio al quale la dipendenteera addetta, ha ritenuto nel merito che non si fosse verificata alcunaalterazione dell’attestazione dell’orario di servizio e che l’allontanamentomomentaneo fosse giustificato dalla necessità di controllare una parte delluogo situata in una zona non visibile dalla postazione assegnata, in assenzadi qualsiasi disposizione di servizio che vietasse spostamenti dellalavoratrice per assolvere l’obbligo di vedetta nella stessa area ambientalesoggetta alla sua vigilanza, ma non visibile dalla posizione abitualmenteoccupata.In ogni caso, ha aggiunto la Corte d’appello, nell’ipotesi diallontanamento temporaneo l’art. 25 del CCNL prevede l’applicazione di unasanzione di tipo conservativo.Numero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/20263. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ARIF Pugliasulla base di quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 413c.p.c., circa l’erronea valutazione del giudice territorialmente competentenonché, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. LaCorte territoriale avrebbe erroneamente applicato le regole sullacompetenza territoriale, non considerando l’esclusività del foro previsto peril pubblico impiego; ha ritenuto competente il Tribunale di Foggia, sezionelavoro esclusivamente sul presupposto che la lavoratrice prestasse iviservizio, richiamando l’art. 413, quinto comma, c.p.c., senza considerareche la controversia non atteneva al rapporto di lavoro in senso stretto, bensìad un procedimento disciplinare ed al conseguente licenziamento, attiradicati presso la sede dell’Ente datoriale, ossia la Direzione Generale diBari.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata ed evidenziatoanche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, la competenza perterritorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413, quintocomma, c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere piùfunzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghinormalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono piùagevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. Diconseguenza, il giudice competente dev’essere individuato in relazione alluogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio, purché dotato di unNumero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/2026minimo di struttura sufficiente per la sua operatività e non invece inrelazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa delrapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (così, inparticolare, Cass. Sez. 6-L, 15/03/2018, n. 6458; in senso conforme, fraaltre, Cass., Sez. 6-L, 11/01/2019, n. 506).Nella specie i giudici di merito hanno rilevato che non risultavacontestato il fatto che il centro lavorativo presso cui prestava servizio ladipendente era sito presso il Comune di Accadia, in provincia di Foggia, neldistretto del Tribunale adito.Né risultano pertinenti le pronunce citate nel ricorso, comepuntualmente annotato dalla difesa della controricorrente.2. Con il secondo mezzo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.165 del 2001 nonché dell’art. 25 delCCNL, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il licenziamentodisciplinare, nonostante fosse provato l’allontanamento non autorizzato dalposto di lavoro in orario di servizio, con contestuale falsa attestazione dellapresenza mediante sottoscrizione, da parte della dipendente, del registrocon orario antecedente. La Corte avrebbe erroneamente valutato il fattoaddebitato in termini di semplice allontanamento temporaneo dal presidio,mentre la condotta sarebbe da considerare fraudolenta.2.1. Il motivo è palesemente inammissibile perché, dietro l’apparentededuzione del vizio di violazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n.34476).3. Con la terza critica, ancora svolta in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si prospetta la violazione dell’art. 2106 c.c. nonchédell’art. 25 CCNL. Si contesta che la Corte territoriale, pur accertando unallontanamento ingiustificato dal presidio, abbia ritenuto applicabile solouna sanzione conservativa, reputando sproporzionato il licenziamentoNumero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/2026disciplinare, sostituendosi così, nella valutazione della gravità dellacondotta, al datore di lavoro, unico soggetto a cui è demandata ex lege ognivalutazione in merito alla gravità dei fatti contestati alla dipendente.3.1. Anche tale censura è inammissibile, perché prescinde totalmentedalla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, secondo cui non èconfigurabile nella specie la contestata condotta di allontanamentoingiustificato, accertamento incensurabile nella presente sede di legittimità.4. Con la quarta doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per motivazioneapparente e contraddittoria (in base all’art.132, n. 4, c.p.c. ed all’art. 118disp. att. c.p.c.). Si assume che il convincimento espresso dalla Corted’appello in ordine alla giustificazione addotta per l’allontanamento dallapostazione di vedetta non sarebbe supportata da alcuna valida e obiettivaprova né da disposizioni di servizio ed affermata in virtù di argomentazionigeneriche, assertive e prive di fondamento normativo.4.1. La doglianza è infondata quanto al denunciato vizio motivazionale,come emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata, il cuiconvincimento è espresso con puntuali riferimenti alle risultanze istruttorie.Nel resto, la censura è inammissibile, come già osservato in relazioneal secondo motivo, perché si risolve in una critica all’accertamento di fattocompiuto dalla Corte territoriale, che ha escluso la sussistenza dellacondotta contestata.5. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condannadell’ente ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come indispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario, non ravvisandosi comunque le condizioni per la pur invocatacondanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ente ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheNumero registro generale 17468/2025Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 23390/2026Data pubblicazione 17/07/2026liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
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