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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29754/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto sostanzialmente reiterativo di deduzioni già prospettate ed esaminate dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto delle ragioni per cui sulla base delle risultanze acquisite ha concluso che gli operanti, dopo aver acceso i segnali visivi e acustici, avessero invitato il ricorrente a fermarsi, ciò cui era seguita la fuga del predetto, che aveva anche imboccato una strada contromano e compiuto manovre pericolose, esponendo a rischio l'incolumità dei passanti e degli altri conducenti, per sottrarsi al controllo, elementi ampiamente rappresentativi del delitto di resistenza, addebitato al ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto sostanzialmente reiterativo di deduzioni già prospettate ed esaminate dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto delle ragioni per cui sulla base delle risultanze acquisite ha concluso che gli operanti, dopo aver acceso i segnali visivi e acustici, avessero invitato il ricorrente a fermarsi, ciò cui era seguita la fuga del predetto, che aveva anche imboccato una strada contromano e compiuto manovre pericolose, esponendo a rischio l'incolumità dei passanti e degli altri conducenti, per sottrarsi al controllo, elementi ampiamente rappresentativi del delitto di resistenza, addebitato al ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 29754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris