CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 14545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3332-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 276/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 83/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3332/2023 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC - che, con sentenza del 9 dicembre 20 22, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dalTribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Umbria, avente ad oggetto il riconoscimento per l’intero, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato prima dell’immissione in ruolo, riconosciutogli solo per un anno ed un mese di anzianità nonostante avesse prestato servizio a tempo determinato dal 2000 al 2007, con la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del corrispondente trattamento economico maturato dal 2000 al 2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’ammissibilità del gravame proposto dal Morini ma l’infondatezza nel merito della pretesa da questi azionata per non poter essere incluso nell’anzianità valutabile ai fini della ricostruzione della carriera l’insegnamento prestato presso la scuola paritaria, né quello pur reso nella scuola statale ma prestato in assenza del titolo di studio prescritto , conseguendone l’inconfigurabilità della discriminazione denunciata ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la legittimità della statuizione in ordine alle spese di lite fondata sul criterio della soccombenza; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il Morini, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, le Amministrazioni intimate; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’erroneità della statuizione in punto spese di lite per non aver disposto la compensazione con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, il ricorrente, in via subordinata, imputa alla Corte territoriale l’erronea applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi; - che il primo motivo si rivela inammissibile, risolvendosi nel riproporre qui le argomentazioni già prospettate in sede di gravame e fondate sui contrasti ancora in essere nella giurisprudenza di merito, senza adeguatamente confutare le ragioni su cui la Corte territoriale ha basato la propria pronunzia, date dal consolidarsi presso le Corti superiori, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte di Cassazione, dell’orientamento opposto a quello sostenuto dal ricorrente; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, non dando il ricorrente adeguatamente conto dell’effettivo valore della causa (fermo restando che il valore indicato pari ad euro 5.000,00 non trova riscontro nel petitum della causa, più coerente con l’attribuzione di un valore indeterminabile, con riferimento al quale i parametri applicati risultano pienamente corrispondenti al D.M. n. 55/2014 nelle voci considerate calcolate ai valori medi) e così della correttezza dei parametri invocati; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma