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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26796/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione delfatto come concorso nel reato di cui all’art. 393 cod. pen., risulta meramenteriproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesidalla Corte territoriale, la quale con congrua motivazione ha indicato le ragioniper cui non è possibile procedere alla riqualificazione richiesta: essendo emersa,sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, l’assenza di un incarico,di un accordo o comunque di un collegamento funzionale con l’iniziativa delpreteso creditore, deve escludersi la riconducibilità della condotta dell’imputatoall’ipotesi del terzo concorrente nell’esercizio arbitrario delle ragioni altrui, comedelineata dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 4 e 5 dellaimpugnata sentenza);che, dunque, le doglianze della difesa devono ritenersi prive di effettivaspecificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con lecorrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisioneimpugnata;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio diviolazione di legge e vizio di travisamento delle dichiarazioni rese dall’odiernoricorrente e da suo padre, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, essendo volto a censurare la valutazione delle risultanze processualicome valutate dai giudici di merito, senza che dal ricorso emerga alcun vizio ditravisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; S. U., n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione delfatto come concorso nel reato di cui all’art. 393 cod. pen., risulta meramenteriproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesidalla Corte territoriale, la quale con congrua motivazione ha indicato le ragioniper cui non è possibile procedere alla riqualificazione richiesta: essendo emersa,sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, l’assenza di un incarico,di un accordo o comunque di un collegamento funzionale con l’iniziativa delpreteso creditore, deve escludersi la riconducibilità della condotta dell’imputatoall’ipotesi del terzo concorrente nell’esercizio arbitrario delle ragioni altrui, comedelineata dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 4 e 5 dellaimpugnata sentenza);che, dunque, le doglianze della difesa devono ritenersi prive di effettivaspecificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con lecorrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisioneimpugnata;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio diviolazione di legge e vizio di travisamento delle dichiarazioni rese dall’odiernoricorrente e da suo padre, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, essendo volto a censurare la valutazione delle risultanze processualicome valutate dai giudici di merito, senza che dal ricorso emerga alcun vizio ditravisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; S. U., n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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