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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10253/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 24633/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24633/2024 R.G., propostoA.L.E.R.

Milano, con sede in Milano, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma,ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindaco protempore, autorizzato a stare in giudizio con deliberazioneadottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2024, n. 231,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec perNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso dicostituzione nel presente procedimentoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia il 12 aprile 2024, n.1058/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

L’ A.L.E.R.

Milano ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia il 12 aprile 2024, n.1058/5/2024, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione di avviso di accertamento n. 3295 del 28dicembre 2021 da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI),per infedele denuncia e insufficiente versamento dell’IMUrelativa all’anno 2016, nella misura di € 96.155,84, conriguardo agli immobili del patrimonio di edilizia residenzialepubblica da essa posseduti nel territorio comunale, a causa deldisconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha rigettato l’appelloproposto dall’A.L.E.R.

Milano nei confronti del Comune diCologno Monzese (MI) avverso la sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Milano il 2 maggio2023, n. 1584/10/2023, con compensazione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuenteNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026- sul presupposto che: «Nel merito (…) della questione di dirittooggetto sostanziale della controversia è sufficiente richiamarsi,tra gli altri, ai due, qui condivisi, precedenti, noti alle parti, diquesta Corte (sent. 30-11-21, n. 4306, e 4-7-22, n. 2828) esoprattutto alla copiosa, ormai stabile, giurisprudenza dellaS.C. (da ultimo, 27-7-23, n. 22954), secondo cui il beneficiodell'esenzione non spetta agli immobili ERP, che non si possonoequiparare agli alloggi sociali avendo caratteristiche diverse eben diversa gestione economica.

La norma di esenzioneevocata è insomma incompatibile con la distinta specificaprevisione, la cui lettera non può essere certo superatainterpretativamente, della sola detrazione, secondo ladiversificata disciplina tributaria che legittimamente ilLegislatore ha inteso mantenere (negli anni in questione) persituazioni in fatto diverse.

Normativa che, in verità, nongenerava neppure una qualche giustificata incertezzaapplicativa che consenta ora di disapplicare le sanzioni».3.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) ha resistito concontroricorso.4.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., per essere stato respinto l’appello della contribuente daigiudici di secondo grado «sulla base di una motivazioneapparente, perplessa e incomprensibile, laddove hannoconfermato l’assoggettamento a imposizione degli immobiliERP di ALER Milano, negando l’applicabilità agli stessi dellanorma di esclusione da imposta prevista dall’art. 13, c. 2, lett.Numero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026b, del d.l. n. 201/2011 per gli immobili “destinati ad alloggisociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutturedel 22 aprile 2008”, sulla base del rilievo che, secondo lagiurisprudenza di merito e di legittimità da essi citata, dettobeneficio non spetterebbe “agli immobili ERP, che non sipossono equiparare agli alloggi sociali avendo caratteristichediverse e ben diversa gestione economica”».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».2.3 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamenteNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).2.4 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragionisottese al rigetto dell’appello con riguardo alla ritenutaeterogeneità tra alloggi ordinari e alloggi sociali in proprietàdella contribuente.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteconfermato dai giudici di secondo grado «l’assoggettamento aimposizione degli immobili ERP di ALER Milano, negandol’applicabilità agli stessi della norma di esclusione da impostaprevista dall’art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 per gliimmobili “destinati ad alloggi sociali come definiti dal decretodel ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008”, sulla basedel rilievo che, secondo la giurisprudenza di merito e dilegittimità da essi citata, detto beneficio non spetterebbe “agliNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026immobili ERP, che non si possono equiparare agli alloggi socialiavendo caratteristiche diverse e ben diversa gestioneeconomica”.4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), e 10 del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteconfermato dai giudici di secondo grado «l’assoggettamento aimposizione degli immobili ERP di ALER Milano, negandol’applicabilità agli stessi della norma di esclusione da impostaprevista dall’art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 per gliimmobili “destinati ad alloggi sociali come definiti dal decretodel ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008”, sulla basedel rilievo che la “norma … evocata” sarebbe “incompatibile conla distinta, specifica previsione … della sola detrazione”prevista dall’art. 13, c. 10, del d.l. n. 201/2011».5.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.5.1 Il giudice di appello ha escluso la sussistenza dei requisitidell’esenzione per ciascuno degli immobili, nel senso dicomprendere la loro totalità, senza un preventivoaccertamento singulatim sulla sussistenza delle caratteristichee dei requisiti individuati dall’art. 2 del d.m. 27 aprile 2008.5.2 In proposito, a conforto della tesi addotta dallacontribuente, si può richiamare quanto già stabilito da questaCorte in ordine alla riferibilità, in via generale ed astratta, delregime degli “alloggi sociali” anche ad ATER ed enti ex IACP(Cass., Sez, Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; in senso analogo:Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515; Cass.,Sez.

Trib., 14 febbraio 2025, nn. 3823 e 3826), la quale haNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricostruito l’intero impianto normativo di riferimento,individuando, anche in capo ad essi, la differenziazione traalloggi ordinari (ammessi alla sola riduzione ai sensi del comma10 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) ed “alloggisociali” (ammessi, invece, alla completa esenzione ai sensi delcomma 2, lett. b), dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201: «L'imposta municipale propria non si applica, altresì (…)b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socialicome definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24giugno 2008»; con ciò osservando, in particolare, che: «alloscopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta occorre,quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione diabitazione principale, per la quale è possibile applicarel’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobiliche, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede dilocazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, inquanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalitàpubblica», a tal fine richiamando anche l’orientamentoespresso dallo stesso Ministero delle Finanze nella risposta n.15 delle FAQ del 3 giugno 2014.5.3 Questa conclusione è stata consolidata da un più recentearresto, a tenore del quale, in tema di IMU, l'esenzione fiscale- prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1,comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n.147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP,ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenzaNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametristabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcunainversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio dicorrettezza e buona fede per documenti o informazioni già inpossesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tuttigli alloggi assegnati dagli IACP rientrano in detta categoria(Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).5.4 Ne discende, quindi, l’esigenza di un rigoroso accertamentoin fatto dei requisiti tipizzati dal d.m. 22 aprile 2008 per ilriconoscimento dell’esenzione, che è riservato al giudice dimerito.6.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stata erroneamente esclusa dai giudici di secondo grado«la disapplicazione delle sanzioni ancorché la violazione diomesso versamento imu sia giustificata da obiettive condizionidi incertezza sul significato e sull’ambito di operatività dell’art.13, cc. 2, lett. b, e 10 del d.l. n. 201/2011».6.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delsecondo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinioin questa sede.7.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del terzomotivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento delquarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro talilimiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazioneai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustiziaNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso,rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento del quartomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 24633/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24633/2024 R.G., propostoA.L.E.R. Milano, con sede in Milano, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma,ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindaco protempore, autorizzato a stare in giudizio con deliberazioneadottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2024, n. 231,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec perNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso dicostituzione nel presente procedimentoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia il 12 aprile 2024, n.1058/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’ A.L.E.R. Milano ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia il 12 aprile 2024, n.1058/5/2024, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione di avviso di accertamento n. 3295 del 28dicembre 2021 da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI),per infedele denuncia e insufficiente versamento dell’IMUrelativa all’anno 2016, nella misura di € 96.155,84, conriguardo agli immobili del patrimonio di edilizia residenzialepubblica da essa posseduti nel territorio comunale, a causa deldisconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha rigettato l’appelloproposto dall’A.L.E.R. Milano nei confronti del Comune diCologno Monzese (MI) avverso la sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Milano il 2 maggio2023, n. 1584/10/2023, con compensazione delle spesegiudiziali.2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuenteNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026- sul presupposto che: «Nel merito (…) della questione di dirittooggetto sostanziale della controversia è sufficiente richiamarsi,tra gli altri, ai due, qui condivisi, precedenti, noti alle parti, diquesta Corte (sent. 30-11-21, n. 4306, e 4-7-22, n. 2828) esoprattutto alla copiosa, ormai stabile, giurisprudenza dellaS.C. (da ultimo, 27-7-23, n. 22954), secondo cui il beneficiodell'esenzione non spetta agli immobili ERP, che non si possonoequiparare agli alloggi sociali avendo caratteristiche diverse eben diversa gestione economica. La norma di esenzioneevocata è insomma incompatibile con la distinta specificaprevisione, la cui lettera non può essere certo superatainterpretativamente, della sola detrazione, secondo ladiversificata disciplina tributaria che legittimamente ilLegislatore ha inteso mantenere (negli anni in questione) persituazioni in fatto diverse. Normativa che, in verità, nongenerava neppure una qualche giustificata incertezzaapplicativa che consenta ora di disapplicare le sanzioni».3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) ha resistito concontroricorso.4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., per essere stato respinto l’appello della contribuente daigiudici di secondo grado «sulla base di una motivazioneapparente, perplessa e incomprensibile, laddove hannoconfermato l’assoggettamento a imposizione degli immobiliERP di ALER Milano, negando l’applicabilità agli stessi dellanorma di esclusione da imposta prevista dall’art. 13, c. 2, lett.Numero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026b, del d.l. n. 201/2011 per gli immobili “destinati ad alloggisociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutturedel 22 aprile 2008”, sulla base del rilievo che, secondo lagiurisprudenza di merito e di legittimità da essi citata, dettobeneficio non spetterebbe “agli immobili ERP, che non sipossono equiparare agli alloggi sociali avendo caratteristichediverse e ben diversa gestione economica”».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».2.3 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamenteNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).2.4 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragionisottese al rigetto dell’appello con riguardo alla ritenutaeterogeneità tra alloggi ordinari e alloggi sociali in proprietàdella contribuente.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteconfermato dai giudici di secondo grado «l’assoggettamento aimposizione degli immobili ERP di ALER Milano, negandol’applicabilità agli stessi della norma di esclusione da impostaprevista dall’art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 per gliimmobili “destinati ad alloggi sociali come definiti dal decretodel ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008”, sulla basedel rilievo che, secondo la giurisprudenza di merito e dilegittimità da essi citata, detto beneficio non spetterebbe “agliNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026immobili ERP, che non si possono equiparare agli alloggi socialiavendo caratteristiche diverse e ben diversa gestioneeconomica”.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), e 10 del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteconfermato dai giudici di secondo grado «l’assoggettamento aimposizione degli immobili ERP di ALER Milano, negandol’applicabilità agli stessi della norma di esclusione da impostaprevista dall’art. 13, c. 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 per gliimmobili “destinati ad alloggi sociali come definiti dal decretodel ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008”, sulla basedel rilievo che la “norma … evocata” sarebbe “incompatibile conla distinta, specifica previsione … della sola detrazione”prevista dall’art. 13, c. 10, del d.l. n. 201/2011».5. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.5.1 Il giudice di appello ha escluso la sussistenza dei requisitidell’esenzione per ciascuno degli immobili, nel senso dicomprendere la loro totalità, senza un preventivoaccertamento singulatim sulla sussistenza delle caratteristichee dei requisiti individuati dall’art. 2 del d.m. 27 aprile 2008.5.2 In proposito, a conforto della tesi addotta dallacontribuente, si può richiamare quanto già stabilito da questaCorte in ordine alla riferibilità, in via generale ed astratta, delregime degli “alloggi sociali” anche ad ATER ed enti ex IACP(Cass., Sez, Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; in senso analogo:Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515; Cass.,Sez. Trib., 14 febbraio 2025, nn. 3823 e 3826), la quale haNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricostruito l’intero impianto normativo di riferimento,individuando, anche in capo ad essi, la differenziazione traalloggi ordinari (ammessi alla sola riduzione ai sensi del comma10 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) ed “alloggisociali” (ammessi, invece, alla completa esenzione ai sensi delcomma 2, lett. b), dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201: «L'imposta municipale propria non si applica, altresì (…)b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socialicome definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24giugno 2008»; con ciò osservando, in particolare, che: «alloscopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta occorre,quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione diabitazione principale, per la quale è possibile applicarel’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobiliche, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede dilocazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, inquanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalitàpubblica», a tal fine richiamando anche l’orientamentoespresso dallo stesso Ministero delle Finanze nella risposta n.15 delle FAQ del 3 giugno 2014.5.3 Questa conclusione è stata consolidata da un più recentearresto, a tenore del quale, in tema di IMU, l'esenzione fiscale- prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1,comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n.147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP,ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenzaNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametristabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcunainversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio dicorrettezza e buona fede per documenti o informazioni già inpossesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tuttigli alloggi assegnati dagli IACP rientrano in detta categoria(Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).5.4 Ne discende, quindi, l’esigenza di un rigoroso accertamentoin fatto dei requisiti tipizzati dal d.m. 22 aprile 2008 per ilriconoscimento dell’esenzione, che è riservato al giudice dimerito.6. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stata erroneamente esclusa dai giudici di secondo grado«la disapplicazione delle sanzioni ancorché la violazione diomesso versamento imu sia giustificata da obiettive condizionidi incertezza sul significato e sull’ambito di operatività dell’art.13, cc. 2, lett. b, e 10 del d.l. n. 201/2011».6.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delsecondo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinioin questa sede.7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del terzomotivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento delquarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro talilimiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazioneai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustiziaNumero registro generale 24633/2024Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 10253/2026Data pubblicazione 20/04/2026tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso,rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento del quartomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris