Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 24007/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ssa in data 21/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenzapronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 21/11/2025ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., articolando due motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il giudice “si è limitato a recepire l'accordo tra leparti senza procedere ad alcuna valutazione critica degli elementi del quadro probatorio [.. ]senza illustrare le ragioni della ritenuta responsabilità del prevenuto, ragion per cui l'obbligomotivazionale del giudice non risulta adeguatamente assolto in relazione all'art. 129 cod. proc.pen.”.1.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla disposta confisca, assumendo che il giudice “avrebbe dovuto motivare espressamente inordine a: la natura obbligatoria o facoltativa della confisca; la sussistenza dei presupposti dilegge; i motivi per cui la confisca è stata ritenuta necessaria e proporzionata”.2.

Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. o manifestamente infondate.2.1.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontàdello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erroneaqualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.2.2.

Ciò premesso, è inammissibile – e all'evidenza elusiva dei predetti limiti normativi –l’enunciazione, nel caso in esame, di un motivo di ricorso, pur astrattamente e formalmenteconsentito, relativo alla penale responsabilità dell’imputato; è agevole osservare che la richiestadi pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia ad ogniquestione sulla colpevolezza; non è invero denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza dipatteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato lasentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire alproscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità,avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storichedell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021,Rindone, Rv. 281890 – 01).2.3.

Anche in ordine al secondo motivo d ricorso, non ricorrendo nessuno dei vizi denunciabili inbase al citato art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., correttamente il giudice ha disposto laconfisca e la distruzione della pistola clandestina sequestrata, trattandosi di statuizioneobbligatoria per legge e che, pertanto, non richiede accordo tra le parti.3.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssa in data 21/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenzapronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 21/11/2025ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., articolando due motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il giudice “si è limitato a recepire l'accordo tra leparti senza procedere ad alcuna valutazione critica degli elementi del quadro probatorio [.. ]senza illustrare le ragioni della ritenuta responsabilità del prevenuto, ragion per cui l'obbligomotivazionale del giudice non risulta adeguatamente assolto in relazione all'art. 129 cod. proc.pen.”.1.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla disposta confisca, assumendo che il giudice “avrebbe dovuto motivare espressamente inordine a: la natura obbligatoria o facoltativa della confisca; la sussistenza dei presupposti dilegge; i motivi per cui la confisca è stata ritenuta necessaria e proporzionata”.2. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. o manifestamente infondate.2.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontàdello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erroneaqualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.2.2. Ciò premesso, è inammissibile – e all'evidenza elusiva dei predetti limiti normativi –l’enunciazione, nel caso in esame, di un motivo di ricorso, pur astrattamente e formalmenteconsentito, relativo alla penale responsabilità dell’imputato; è agevole osservare che la richiestadi pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia ad ogniquestione sulla colpevolezza; non è invero denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza dipatteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato lasentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire alproscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità,avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storichedell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021,Rindone, Rv. 281890 – 01).2.3. Anche in ordine al secondo motivo d ricorso, non ricorrendo nessuno dei vizi denunciabili inbase al citato art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., correttamente il giudice ha disposto laconfisca e la distruzione della pistola clandestina sequestrata, trattandosi di statuizioneobbligatoria per legge e che, pertanto, non richiede accordo tra le parti.3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris