CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 36831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 gennaio 2023, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di bancarotta distrattiva e documentale. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovesse ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibillità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 5 giugn