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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04654/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefaite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] p+Mi1i115Siedir,9' 0E-L [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 luglio 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 21 maggio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] con l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, poiché - secondo l'accusa - Ingenito, quale figura apicale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia D'Alessandro, il 18 novembre 2006 aveva commissionato l'omicidio di Scelzo, in quanto soggetto rivale nelle attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro antico di Castellammare di Stabia.

In particolare Ingenito era stato indicato quale mandante dell'omicidio dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (già condannato all'ergastolo per detto omicidio, con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli depositata il 27.1.2020) esecutore materiale, il quale aveva affermato di aver assistito di persona al conferimento dell'incarico da parte di Ingenito a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre veniva attinto dalle dichiarazioni molto dettagliate di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva commissionato l'omicidio insieme a [OSCURATO:PERSONA].

Infine il collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito in vari interrogatori sull'appartenenza della vittima dapprima al clan D'Alessandro e successivamente a quello degli Omobono - Scarpa.

Per di più, erano stati acquisiti riscontri circa il coinvolgimento dell'indagato mediante le intercettazioni effettuate durante le fasi dell'omicidio, in cui Guerriero stesso incita uno degli esecutori a sparare al collo della vittima, facendo attenzione alla figlia di questa presente negli stessi luoghi; da ultimo vi erano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che confermavano le altre dichiarazioni acquisite e, in particolare, le dinamiche criminali di tali sodalizi camorristici.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, incidente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare la portata delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in diverso procedimento (e depositate dalla difesa), dalle quali si evinceva che Ingenito non era mai stato partecipe di alcuna associazione (come confermato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA]Alessandro aveva manifestato la volontà di ucciderlo).

Il Tribunale, inoltre, avrebbe in maniera errata affermato che Ingenito era soggetto che aveva avuto un'incessante carriera criminale e una personalità trasgressiva, senza considerare che lo stesso annoverava solo due modesti precedenti penali, risalenti nel tempo.

In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e sull'attualità delle esigenze cautelari trattandosi di fatti avvenuti nell'anno 2006. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile.

1.1. La censura relativa all'omessa considerazione del tempo trascorso è manifestamente infondata.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia il pericolo che lo stesso commetta nuovi reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima dell'entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421).

Pertanto, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

L'attualità di tale pericolo non va intesa come imminenza della commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito deve offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva può basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).

1.2. La censura riguardante l'omessa adeguata valorizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui I"Ingenito non avrebbe fatto parte del clan D'Alessandro, introduce una valutazione di fatto intesa alla riformulazione di un giudizio di merito che non compete a questa Corte di legittimità; sul punto va ribadito l'orientamento secondo cui la denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame, è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, Rv. 266939).

Non è infatti consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., tenuto conto che la lamentata omessa attribuzione di un peso rilevante alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è oggettivamente superata dalla pluralità di fonti dichiarative che, riscontrandosi tra loro su aspetti dettagliati delle attività criminose poste in essere da Ingenito, in modo logico e coerente, sono state considerate congrue dal Tribunale per ritenere sia la gravità indiziaria dei delitti contestati sia l'attuale pericolosità del ricorrente.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

Atteso lo stato di detenzione in carcere del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata di espletare gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma „g • 3 FU "•`k 1 3 -ter, disp. att. cod. proc. pen. et Così deciso il 20/12/2021 rzz, 03 "C) Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefaite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] p+Mi1i115Siedir,9' 0E-L [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 luglio 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 21 maggio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] con l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, poiché - secondo l'accusa - Ingenito, quale figura apicale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia D'Alessandro, il 18 novembre 2006 aveva commissionato l'omicidio di Scelzo, in quanto soggetto rivale nelle attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro antico di Castellammare di Stabia. In particolare Ingenito era stato indicato quale mandante dell'omicidio dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (già condannato all'ergastolo per detto omicidio, con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli depositata il 27.1.2020) esecutore materiale, il quale aveva affermato di aver assistito di persona al conferimento dell'incarico da parte di Ingenito a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre veniva attinto dalle dichiarazioni molto dettagliate di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva commissionato l'omicidio insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Infine il collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito in vari interrogatori sull'appartenenza della vittima dapprima al clan D'Alessandro e successivamente a quello degli Omobono - Scarpa. Per di più, erano stati acquisiti riscontri circa il coinvolgimento dell'indagato mediante le intercettazioni effettuate durante le fasi dell'omicidio, in cui Guerriero stesso incita uno degli esecutori a sparare al collo della vittima, facendo attenzione alla figlia di questa presente negli stessi luoghi; da ultimo vi erano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che confermavano le altre dichiarazioni acquisite e, in particolare, le dinamiche criminali di tali sodalizi camorristici. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, incidente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare la portata delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in diverso procedimento (e depositate dalla difesa), dalle quali si evinceva che Ingenito non era mai stato partecipe di alcuna associazione (come confermato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA]Alessandro aveva manifestato la volontà di ucciderlo). Il Tribunale, inoltre, avrebbe in maniera errata affermato che Ingenito era soggetto che aveva avuto un'incessante carriera criminale e una personalità trasgressiva, senza considerare che lo stesso annoverava solo due modesti precedenti penali, risalenti nel tempo. In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e sull'attualità delle esigenze cautelari trattandosi di fatti avvenuti nell'anno 2006. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile. 1.1. La censura relativa all'omessa considerazione del tempo trascorso è manifestamente infondata. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia il pericolo che lo stesso commetta nuovi reati. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima dell'entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Pertanto, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. L'attualità di tale pericolo non va intesa come imminenza della commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito deve offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva può basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). 1.2. La censura riguardante l'omessa adeguata valorizzazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui I"Ingenito non avrebbe fatto parte del clan D'Alessandro, introduce una valutazione di fatto intesa alla riformulazione di un giudizio di merito che non compete a questa Corte di legittimità; sul punto va ribadito l'orientamento secondo cui la denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame, è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, Rv. 266939). Non è infatti consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., tenuto conto che la lamentata omessa attribuzione di un peso rilevante alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è oggettivamente superata dalla pluralità di fonti dichiarative che, riscontrandosi tra loro su aspetti dettagliati delle attività criminose poste in essere da Ingenito, in modo logico e coerente, sono state considerate congrue dal Tribunale per ritenere sia la gravità indiziaria dei delitti contestati sia l'attuale pericolosità del ricorrente. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Atteso lo stato di detenzione in carcere del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata di espletare gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma „g • 3 FU "•`k 1 3 -ter, disp. att. cod. proc. pen. et Così deciso il 20/12/2021 rzz, 03 "C) Il Consigliere
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