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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16804/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020XMOC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate rispettivamente dal Tribunale di Ravenna il 25 novembre 2015, dal Tribunale di Campobasso il 15 luglio 2016 e dal Tribunale di Chieti il 20 settembre 2018.

2. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i predetti reati, rideterminando la pena complessiva per essi in quattro anni e sette mesi di reclusione ed euro millecento di multa.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta mancanza di motivazione relativamente agli aumenti di pena stabiliti dal giudice dell'esecuzione.

In particolare, il ricorrente censura l'aumento per un totale di dodici mesi conseguente alla condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso con sentenza del 15 luglio 2016, sostenendo che la sanzione risulti sensibilmente maggiore rispetto al minimo edittale della relativa fattispecie criminosa e che, pertanto, simile statuizione avrebbe dovuto essere suffragata da una adeguata motivazione esplicativa delle ragioni a sostegno della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.

Dall'analisi dell'ordinanza impugnata emerge come il giudice dell'esecuzione, nel quantificare gli aumenti di pena, abbia rispettato i principi e i criteri che governano il potere discrezionale attribuitogli, avendo specificato quali siano stati gli elementi rilevanti per l'assunzione della decisione, integrati dalla gravità dei fatti e dalla personalità del reo, ricavabili dalle motivazioni delle sentenze irrevocabili.

Appurata la sussistenza della motivazione a sostegno della decisione, fondata su espresso richiamo di altre statuizioni, si sottolinea che l'ordinanza risulta esente da vizi.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020XMOC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze, divenute irrevocabili, pronunciate rispettivamente dal Tribunale di Ravenna il 25 novembre 2015, dal Tribunale di Campobasso il 15 luglio 2016 e dal Tribunale di Chieti il 20 settembre 2018. 2. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i predetti reati, rideterminando la pena complessiva per essi in quattro anni e sette mesi di reclusione ed euro millecento di multa. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta mancanza di motivazione relativamente agli aumenti di pena stabiliti dal giudice dell'esecuzione. In particolare, il ricorrente censura l'aumento per un totale di dodici mesi conseguente alla condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso con sentenza del 15 luglio 2016, sostenendo che la sanzione risulti sensibilmente maggiore rispetto al minimo edittale della relativa fattispecie criminosa e che, pertanto, simile statuizione avrebbe dovuto essere suffragata da una adeguata motivazione esplicativa delle ragioni a sostegno della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. Dall'analisi dell'ordinanza impugnata emerge come il giudice dell'esecuzione, nel quantificare gli aumenti di pena, abbia rispettato i principi e i criteri che governano il potere discrezionale attribuitogli, avendo specificato quali siano stati gli elementi rilevanti per l'assunzione della decisione, integrati dalla gravità dei fatti e dalla personalità del reo, ricavabili dalle motivazioni delle sentenze irrevocabili. Appurata la sussistenza della motivazione a sostegno della decisione, fondata su espresso richiamo di altre statuizioni, si sottolinea che l'ordinanza risulta esente da vizi.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,