CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in2380 persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 599/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 31/12/2021 R.G.N. 69/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2380/20261. INAIL impugna sulla base di un unico motivo, illustNraumteoro ddi ara ccolta generale 21630/2026memoria, la sentenza n. 599/2021 della Corte d’appello dDait a pubblicazione 24/06/2026Torino che ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Astiaveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avversocartella esattoriale portante premi dovuti per il periodo 2011-2013, cartella che traeva origine da verbale di accertamentoDTL /INPS con cui era stato contestato alla cooperativa di avereffettuato i versamenti contributivi ed assicurativi sulla base deiminimi di un contratto di lavoro sociale anziché sul CCNL per ilpersonale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia eservizi integrati multiservizi.2. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione concontroricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata per violazione ed errata applicazionedella legge n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001; conseguenteerrata applicazione dell’art. 2094 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2. Va preliminarmente osservato che parte controricorrente hadato conto che il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 29/2025, hadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi deld.lgs. n. 14/2019.Come rilevato da Cass. n. 25623/2025, tale pronuncia nondispiega alcuna influenza sul presente giudizio: all’aperturadella liquidazione giudiziale, che pure tendenzialmente«determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, deld.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui quNeumsetrao r egistro generale 7324/2022Numero sezionale 2380/2026Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, afferNmumaerno ddi ora ccolta generale 21630/2026l’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione dDealt a pubblicazione 24/06/2026peculiare giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso(Cass., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642, e Cass., sez. II, 6novembre 2023, n. 30785) (Cass. n.7889/2026 e n. 2411/2026da ultimo).3. La Corte territoriale ha così motivato.-[OSCURATO:PERSONA] giudice ha deciso facendo proprie le argomentazionidella sentenza resa dal Tribunale di Milano in causa analoga, cheaveva negato fondatezza alle pretese degli enti previdenziali pernon essere emersi in causa i tratti distintivi della subordinazioneche ne costituivano il presupposto.-INAIL contesta la decisione per essersi basata sulle risultanzeistruttorie della causa decisa dal Tribunale di Milano senzaammettere le prove dedotte dall’Istituto ed assume che, sullabase delle risultanze documentali e delle dichiarazionitestimoniali acquisite dal primo giudice, i rapporti con i socidevono essere ascritti alla subordinazione.-Questione analoga è già stata decisa da questa Corte consentenza che ha riconosciuto le ragioni della cooperativa conargomentazioni che vengono riportate.-L’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 prevede che i socilavoratori di cooperativa stabiliscono con la adesione alla stessaun ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata oautonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti dicollaborazione coordinata non occasionale.Conformemente, il regolamento interno della cooperativaprevede che tra la medesima ed il socio potrà essere instauratouno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: “subordinato, socialeai sensi dell’art. 1332 cod. civ., di collaborazione coordinata eNumero registro generale 7324/2022continuativa a progetto, autonomo, in qualità di artigianoN, umero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21630/2026professionale, agenzia…” Data pubblicazione 24/06/2026-Il contratto stipulato (intitolato “contratto di lavoro sociale”)prevede: -che il rapporto è fondato sul principio dell’autonomianegoziale delle parti e consente, senza vincolo di subordinazioneper il socio, l’esercizio dei diritti e l’assunzione degli obblighiprevisti da contratto;-che è diretto all’esecuzione da parte del socio dei servizi infavore sei clienti della cooperativa meglio indicati e descrittinell’oggetto statutario;-che la cooperativa comunicherà al socio le occasioni di lavoroe quest’ultimo avrà facoltà di accettarle o rifiutarle. In caso diaccettazione il socio dovrà svolgere il servizio che gli saràaffidato sulla scheda attività con diligenza e a regola d’arte;-che il socio svolgerà l’attività a partire dal giorno e avrà dirittoad un compenso orario lordo di ...In relazione alle esigenze diservizio, la cooperativa si riserva di chiedere e il socioacconsente sin d’ora a prestare lavoro supplementare e/ostraordinario.-Il contratto è chiaro nell’escludere ogni vincolo disubordinazione e la circostanza che il servizio debba esseresvolto con diligenza e a regola d’arte non è indicativa dellasubordinazione, così come il fatto che il servizio debba esseresvolto in determinate fasce orarie non implica di per sé solol’esistenza di un vincolo di subordinazione, essendo compatibileanche con un rapporto di collaborazione autonoma.Quanto alla tutela previdenziale accordata ai soci conversamenti effettuati alla [OSCURATO:PERSONA], sitratta di circostanza non rilevante, non potendo incidere sullaqualificazione dei rapporti di lavoro.Numero registro generale 7324/2022Va viceversa dato rilievo al fatto che il socio potesse rifiutare dNi umero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21630/2026svolgere il servizio proposto, elemento che nega in radice lDaat a pubblicazione 24/06/2026subordinazione.-L’istruttoria non ha fatto emergere elementi nel sensodell’effettiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato coni soci: a)i soci sono liberi di decidere se lavorare o meno in unappalto, non derivando dalla mancata accettazione alcunaconseguenza di tipo disciplinare; b)di norma individuano lorostessi di comune accordo colui che deve provvedere acoordinare il lavoro e svolgere il ruolo di referente operativo; c)sono gli stessi soci che hanno accettato di indicare la lorodisponibilità oraria e quando le disponibilità manifestate noncoincidono con le esigenze di servizio, la cooperativa nonimpone loro un orario ma provvede a ricercare altri socidisponibili a coprire la fascia oraria rimasta scoperta; d)lasuddivisione del lavoro fra i soci viene fatta di comune accordofra i medesimi, intervenendo il referente solo in via del tuttoresiduale; e)non risulta per il resto che costoro dessero direttivespecifiche e puntuali ai soci; f) i singoli soci, anche se hannoaccettato di operare nell’appalto, possono poi di fatto assentarsisenza obbligo di motivare le ragioni della assenza.-Dall’istruttoria emerge una configurazione dei rapporti ove(forse) si individuano gli elementi sintomatici di una fattispecieinterpositoria ma risulta decisamente esclusa la prospettazionedella subordinazione.4.Il ricorso è inammissibile.La Corte d’appello ha confermato il primo giudice e deciso sullabase della insussistenza degli indici della subordinazione, aseguito di un accertamento di fatto, compiuto analizzando ilmateriale probatorio, esaminando i documenti in suo possessoed ascoltando testimoni.Numero registro generale 7324/2022Le anzidette conclusioni, ad onta della rubrica del motivo dNi umero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21630/2026censura, sono state avversate non già per avere i giudiDcait a pubblicazione 24/06/2026territoriali compiuto un qualche errore di interpretazione e/osussunzione, bensì per non aver considerato o valorizzato altrecircostanze di fatto rispetto a quelle fondanti la decisione, qualila elementarità delle mansioni svolte, l’assenza di rischio, il fattoche le prestazioni non consistevano nella realizzazione di unrisultato ma nella rimessione delle forze lavorative.Premesso che la valutazione della sussistenza degli indicirivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto a tale accertamento, il sindacatodi legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorsoal ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito: comeripetutamente affermato da questa Corte, «può esseresindacata alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. soltanto la determinazione dei criteri generali eastratti da applicare al caso concreto ai fini della qualificazionedel rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo osubordinato (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 ottobre 2013, n.22785). Costituisce invece accertamento di fatto la relativavalutazione, oggi censurabile in questa sede entro i limititracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.,S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054)» (ex multis, Cass.n.29973/2022 e altre seguenti come Cass. n. 31513/2024, n.2411/2026, n. 7889/2026).Ed ancora: «il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo integra un giudiziocensurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c. solo per ciò che riguardal'individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre èsindacabile solo nei limiti ammessi dall'art. 360 n. 5 c.p.c.allorché si proponga di criticare il ragionamentNou mer7o r egistro generale 7324/2022Numero sezionale 2380/2026(necessariamente presuntivo) concernente la sceltaN umeer o dli ara ccolta generale 21630/2026ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominaDtait a pubblicazione 24/06/2026indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'unoo nell'altro schema contrattuale» (Cass. n. 22846/2022).Nella specie, la denunciata violazione dell’art. 2094 cod. civ.sotto l’egida del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., lungi daldenunciare un errore di diritto, domanda sostanzialmente aquesta Corte un'inammissibile rivalutazione del materialeprobatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno esclusola sussistenza della subordinazione, sottendendo, in realtà, larichiesta di una rivalutazione degli indici sintomatici dellasubordinazione, che la Corte ha indagato in concreto e che havalutato.Le doglianze non disvelano alcuna deviazione dal modellotratteggiato dalla legge, ma ambiscono a ridiscutere la sceltadei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, dipreferenza di altri, così travalicano i confini del giudizio dilegittimità.Quanto al regime previdenziale utilizzato, la Corte territorialenon ne ha pretermesso l’esame, ma ha ritenuto chel’accertamento in fatto delle modalità di svolgimento delleprestazioni escludesse, comunque, la subordinazione. Alriguardo, Cass. n.29973/2022, in un caso in cui la società, nellecomunicazioni obbligatorie, aveva qualificato i rapporti di lavoroin termini di subordinazione, versando i relativi contributi, haaffermato che «la contribuzione dovuta è pur sempre quella delrapporto di lavoro effettivamente prestato (Cass., S.U., 26 luglio2004, n. 13967, cit.): il riconoscimento in favore dei soci diNumero registro generale 7324/2022cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quellaN umero sezionale 2380/2026Numero di raccolta generale 21630/2026propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligDoat a pubblicazione 24/06/2026della società, presuppone che venga accertato dal giudice dimerito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in manieracontinuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazionedi lavoro autonomo (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16356e 6 luglio 2015, n. 13934). All'effettivo atteggiarsi del rapportodi lavoro, dunque, occorre avere riguardo, per quanto neppuresi possa pretermettere il comportamento che, per un lungo arcodi tempo, la cooperativa abbia tenuto nei confronti dell'enteprevidenziale».Va, altresì, considerato che nel motivo le violazioni di legge nonsono rapportate a specifiche affermazioni della sentenza cuisarebbero riferite (tra l’altro, la legge n. 142/2001 ed il d.lgs.423/2001 sono invocati in toto, senza precisa indicazione delledisposizioni che si assumono violate): «Sono inoltreinammissibili i motivi del ricorso principale nella parte in cui,sempre con riferimento alla censura ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., si limitano a riportare la norma violata nellarubrica, senza esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo di volta in volta con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare ─ con una ricerca esplorativaofficiosa che trascende le sue funzioni ─ la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.Sez. U. 28/10/2020, n. 23.745)» (Cass. n. 10305/2025).Inoltre, in alcuni tratti il ricorso pare lamentare un difettomotivazionale (così, a pagina 7, ove si afferma che la decisione“non sembra adeguatamente motivata, limitandosi,sostanzialmente, a ribadire quanto affermato nella precedentesua decisione, pur ritenendo la necessità di un nuovo esame delmateriale istruttorio, compiuto invero in modo superficiale eNu cmoerno r egistro generale 7324/2022Numero sezionale 2380/2026motivazione di fatto solo apparente”) ed in altri un oNummeeros dsi ora ccolta generale 21630/2026esame di circostanze decisive, come l’assenza di rischDioat a pubblicazione 24/06/2026imprenditoriale, censura non prospettabile in presenza di doppiaconforme.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, concondanna al pagamento delle spese di legittimità secondosoccombenza, come liquidate in dispositivo.6. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito