CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1521/11/1982; avverso la ordinanza del 04/11/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusione dei difensori della ricorrente avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sì sono riportati ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza del Gip dello stesso tribunale del 4 novembre 2021, applicativa nei confronti del medesimo della misura cautelare della custodia in carcere, rigettava l'istanza. 2. Avverso la ordinanza suindicata [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, ha proposto ricorsi per cassazione, sollevando con il primo due motivi di impugnazione e con il secondo tre motivi. 3. Si deducono con il ricorso proposto mediante l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], e attraverso il primo motivo, vizi di violazione dell'art. 74 DPR 309/90 nonchè dell'art. 649 cod. proc. pen., e vizi di violazione della legge processuale e di motivazione. Il tribunale non avrebbe preso in considerazione specifiche doglianze di cui alla memoria difensiva prodotta e depositata all'udienza di riesame. Con riguardo, innanzitutto, alla intervenuta assoluzione del ricorrente, con sentenza divenuta irrevocabile in data 8 dicembre 2019, rispetto a fatti coincidenti con quelli contestati nel presente procedimento. Con particolare riferimento alla partecipazione nel reato associativo ex art. 74 del DPR 309/90. Si rappresentava, al riguardo, come con la sentenza di assoluzione si fosse fatto riferimento ad una conterstazione del reato associativo "aperta", che impedirebbe di contestare quantomeno sino alla sentenza di primo grado del 24 luglio 2019, la ritenuta partecipazione al sodalizio in contestazione. Con conseguente violazione del principio di cui al noto brocardo ne bis in idem, mentre il tribunale avrebbe approfondito la tematica della contestazione a catena mai sollevata dall'indagato. Altra doglianza non considerata, sarebbe stata quella inerente la valorizzazione nel presente procedimento di dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuta non consentita, in quanto già utilizzate nella citata sentenza di assoluzione. Ciò perché si tratterebbe di affermazioni che non contengono alcun dato rilevante per i periodi successivi a quelli coperti dal giudicato assolutorio. Con conseguenti vizi di motivazione e di violazione di legge processuale, come dedotti in rubrica. Si aggiunge che, a fronte della mancata dimostrazione di un costante approvvigionamento di stupefacenti da parte del ricorrente, dal gruppo in contestazione, della assenza di passaggi economici tra il ricorrente e i suoi presunti sodali e dalla mancata dimostrazione di una rilevanza del suo presunto ruolo nella associazione, con l'ordinanza impugnata non si sarebbero indicati elementi idonei a configurare un quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio ipotizzato. Né sarebbero rilevanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto al tema della partecipazione del ricorrente. La valorizzazione poi, del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] per lo spaccio al minuto o per il trasporto di stupefacente, minerebbe l'ipotesi a carico del ricorrente atteso che il Costantino sarebbe estraneo al sodalizio ipotizzato. E al contrario, la valorizzaizone di tali circostanze a fini partecipativi del ricorrente segnerebbe un errore nella motivazione. Inoltre, mancherebbe ogni dimostrazione di una cassa comune e che l'acquisto di stupefacenti dipendesse da una comune decisione dei sodali. Mancherebbe inoltre ogni consapevolezza di un contributo associativo. Si aggiunge che il collaboratore Mirarchi non avrebbe citato il ricorrente in raccordo con gli altri presunti sodali ma solo come autore di condotte di spaccio. E le suddette dichiarazioni sarebbero prive di riscontri e comunque, siccome il collaboratore farebbe riferimento al dato di non essere associato ai Bevilacqua, confermerebbe in tal modo l'esclusione del ricorrente dallo stesso sodalizio. Una mera congettura sarebbe poi l'affermazione per cui le affermazioni del citato collaboratore delineerebbero il ruolo di organizzatore nei confronti del ricorrente, il quale avrebbe svolto attività di spaccio con il placet degli altri associati. Essendo peraltro contraddittorio attribuirgli il ruolo di organizzatore nel sodalizio e nel contempo una certa autonomia nello spaccio. Quando, piuttosto, la riconosciuta autonomia dell'indagato dimostrerebbe l'assenza di contatti tra lo stesso e gli altri indagati circa la vendita o l'acquisto di stupefacenti o la divisione di proventi dello spaccio. Non avrebbero valenza associativa neppure le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe profferito affermazioni inerenti l'indagato. 4. Con il secondo motivo deduce, in ordine alle esigenze cautelari e riguardo alla scelta della misura applicata, il vizio di violazione di legge processuale in ordine agli artt. 274 e 275 cod., proc. pen., e il vizio di motivazione. Sarebbe inammissibile il giudizio di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare a fronte del tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti ipotizzati e della assenza di manifestazioni attuali di pericolosità. In particolare, il tribunale non avrebbe motivato adeguatamente sulle esigenze cautelari a fronte dei predetti dati. 5. Con il secondo ricorso, proposto mediante l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 297 comma 3 cod. proc. pen., 308 cod. proc. pen. e 649 cod. proc. pen. Si rappresneta che gli atti di indagine del presente procedimento erano già in possesso dell'ufficio di Procura, per cui già all'epoca della precedente ordinanza confluita nel processo poi conclusosi in senso assolutorio potevano essere mosse al ricorrente le attuali contestazioni, senza che rilevasse la circostanza per cui in quel procedimento si contestatasse un'associazione e in quello attuale un'altra. Peraltro l'applicazione al ricorrente della misura della custodia in carcere , sarebbe illegittima per l'intervenuta definitività della sentenza di assoluzione già citata, relativa al medesimo ordito accusatorio. 6. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 125 comma 3 cod. proc. pen. oltre alla violazione dell'art. 6 della Cedu per carenza di motivazione in tema di gravità indiziaria e il vizio di illogicità anche in ordine alle ritenute esigenze cautelari in relazione all'art. 74 del DPR 309/90. Con carenza di motivazione anche in ordine alla eccepita assenza di pericolosità dell'indagato in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Posta l'aporia motivazionale di cui alla ordinanza impugnata, per cui da una parte si citano dichiarazioni di un collaboratoere secondo le quali il ricorrente spaccerebbe droga nella zona detta delle Poste e dall'altra si individua la base operativa del sodalizio nel quartiere Pistoia, in tre abitazioni con gestione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il collegio della cautela si sarebbe adagiato sulla ordinanza genetica. Si aggiunge che il tribunale non avrebbe motivato sul come si possa conciliare la condotta isolata del ricorrente con l'assenza di condotte tipiche di chi partecipi ad una associazione. In particolare, il tribunale non avrebbe spiegato il ciriterio alla luce del quale la condotta del ricorrente avrebbe integrato una partecipazione al sodalizio. Inoltre la decisione confermativa del ruolo partecipativo sarebbe stata assunta nonostante l'intervenuta assoluzione del ricorrente rispetto alla sua appartenenza alla associazione. Si aggiunge che la lettura della stessa ordinanza impugnata dovrebbe condurre alla decisione opposta a quella di cui alla ordinanza genetica, evidenziandosi come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe descritto come un mero spacciatore al minuto, e non come affiliato. Ancor più limitato sarebbe l'apporto offerto dall'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA],i1 quale avrebbe solo riferito di riconoscere il ricorrente in foto senza aggiungere altre utili indicazioni. In ultima analisi, le dichiarazioni dei due collaboratori sarebbero neutre in ordine alla ipotesi associativa contestata al ricorrente. Sarebbe poi incomprensibile il giudizio di pericolosità concreta e attuale a carico del ricorrente, ove si consideri l'intervenuta asosluzione del medesimo per lo stesso fatto, il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura, e attesa la contestazione a catena intervenuta e il medesimo compendio probatorio, con violazione del principio del ne bis in idem. Vi sarebe violazione di legge e vizio di ilogicità per non avere il tribunale indicato gli elementi circa la sussistenza del pericolo concreto e attuale di recidivanza, a fronte del decorso di tre anni dai fatti. E sarebbe viziata anche la scelta della misura applicata.7. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. e dell'art. 6 della Cedu oltre al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di una diversa misura cautelare. Il tribunale inoltre, si sarebbe limitato a motivare solo sulla inapplicabilità del braccialetto eletronico in relazione agli arresti domiciliari, ignorando di esaminare gli altri strumenti tecnici utilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di cui al primo ricorso è inammissibile. Esso attiene a vizi di violazione dell'art. 74 DPR 309/90 nonchè dell'art. 649 cod. proc. pen., oltre che a vizi di violazione della legge processuale e di motivazione. Quanto al rilievo della intervenuta sentenza di assoluzione, va osservato che il tribunale ha sostanzialmente risposto a tale tema in sede di analisi della eccezione - citata dal ricorrente nel secondo ricorso qui in esame - circa l'inefficacia della misura applicata in questo procedimento a seguito di retrodatazione ex art. 297 comma 3 e 308 cod. proc. pen. Il tribunale ha invero congruamente illustrato la inconfigurabilità di una contestazione a catena ai sensi dei predetti articoli sul rilievo della assenza di coincidenza tra le associazioni ipotizzate nel presente procedimento e in quello precedente, sfociato nella sentenza assolutoria citata, tanto sotto il porfilo soggettivo che in ordine al diverso ruolo assunto dal ricorrente, oltre che sotto il profilo temporale; sottolineando, altresì, l'assenza di ogni connessione qualificata e la rilevanza del principio per cui, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta - come nel caso in esame - anche dopo l'emissione della prima ordinanza. (Sez. 6 -, n. 52015 del 17/10/2018 (dep. 16/11/2018) Rv. 274511 - 01). L'argomento espressamente speso in ordine alla diversità dei fatti associativi contestati costituisce, evidentemente, anche una chiara risposta, negativa e corretta, in ordine alla invocazione della rilevanza della sentenza di assoluzione intervenuta a favore del ricorrente, nel precedente procedimento A supporto di tale ultimo rilievo, occorre ricordare che con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili íctu acuii, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e, per quanto qui di immediato ijnteresse, si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Quanto alla contestata valorizzazione, nel presente procedimento, di dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non consentita per la difesa, in quanto già utilizzate nella citata sentenza di assoluzione, da una parte integra una censura inammissibile, in quanto puramente assertiva circa l'assenza di contenuti nuovi e rilevanti per i periodi successivi a quelli coperti dal giudicato assolutorio, dall'altra, una critica altrettanto palesemente infondata, nella misura in cui il principio giurisprudenziale richiamato appare inconfeerente, siccome non inerente al caso di specie in cui, alla luce delle congrue argomentazioni del tribunale del riesame, sopra sintetizzate, i due procedimenti succedutisi nel tempo hanno avuto riferimento a reati associativi tra loro del tutto diversi. Cosicchè trova affermazione il principio per cui è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto- reato, non quella reale del fatto storico. (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 23/02/1996) Rv. 203765 - 01). Quanto alla ritenuta assenza di un grave compendio indiziario a carico del ricorrente, va osservato che il tribunale ha ampiamente illustrato il ruolo organico dell'indagato nell'ambito del sodalizio, quale, in particolare, organizzatore, laddove ha formulato deduzioni che coerentemente valorizzano intercettazioni, sequestri, la scoperta di sistemi di videosorveglianza, dichiarazioni di acquirenti, oltre che di collaboratori di giustizia, delineando in tal modo un sodalizio con ripartizione di ruoli, modalità abituali e comuni di azione, un'attività di stabile dedizione al narcotraffico, dotata di base operativa e sistemi di sorveglianza. Aggiungendo, in funzione dell'analisi del ruolo del ricorrente, anche l'esame di intercettazioni nonché verifiche riguardanti alcuni reati fine. Con conclusiva e coerente ricostruzione dell'attività dell'indagato quale soggetto in contatto anche con altri sodali ( es. [OSCURATO:PERSONA] per la gran parte degli approvvigionamenti), dedito alla gestione dello spaccio nei palazzi - conosciuti come "le poste" - di sua pertinenza, avvalendosi della intervenuta ripartizione interna dei luoghi di spaccio, e supervisionando il territorio nonchè le condotte di spaccio anche attraverso la gestione di piccoli spacciatori al dettaglio. Né osta la riconduzione dell'indagato, da parte del Mirarchi, all'area delle "poste" piuttosto che a quella della zona operativa del quartiere "Pistoia", a fronte della precisazione, di cui alla ordinanza impugnata, per la quale lo spaccio del clan avveniva presso il quartiere Pistoia con ripartizione interna delle zone, comprensive di quella dei palazzi denominati "le poste", affidata ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano ivi la propria abitazione nel quadro di uno spaccio che il sodalizio realizzava in abitazione di sodali. Né osta logicamente a tale ricostruzione il riconoscimento, altresì, di uno spazio di autonomia nel traffico di stupefacenti rispetto all'attività svolta all'interno del clan. Considerato anche che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ah origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. Cosicché, le censure sul punto appaiono meramente valutative del merito delle vicende né si confrontano puntualmente con la complessiva, organica motivazione, al riguardo (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016 Rv. 268767 - 01). 2. Anche il secondo motivo, dedotto in ordine alle esigenze cautelari e riguardo alla scelta della misura applicata è inammissibile. In proposito è corretto il richiamo alla presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale questo collegio condivide il principio per cui, in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è sancita la "doppia" presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed e' la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da dar luogo ad una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'prova contraria' (Sez. 5 - , n. 91 del 01/12/2020 (dep. 04/01/2021 ) Rv. 280248 - 01). L"antinomia" tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale. La dimensione consolidata dell'interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall'orientamento, minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231). E' sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e condivisibilità dell'interpretazione sistematica affermata dall'orientamento assolutamente prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale. In ogni caso, deve anche rilevarsi che il giudizio di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza è stato motivato sia valorizzando dichiarazioni di un collaboratore riferite alla fattispecie associativa come ancora operante nel 2019, sia attraverso valutazioni di circostanze concrete, quali le modalità delle condotte criminose, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nel settore del traffico di stupefacenti, oltre che dei precedenti penali a carico e dei carichi pendenti, dimostrativi di una personalità fortemente negativa; dati questi, correttamente ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie. La sueposta motivazione appare del resto in linea anche con l'ulteriore principio per cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati . della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302). 1. Il primo motivo di cui al secondo ricorso, inerente vizi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.297 comma 3 cod. proc. pen., 308 cod. proc. pen. e 649 cod. proc. pen., è inammissibile alla luce delle corrette considerazioni formulate in tema di "contestazione a catena" da parte del tribunale, come illustrate precedentemente in sede di esame del primo motivo del precedente ricorso, con le quali, peraltro, il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, incorrendo in un difetto di specificità estrinseca del ricorso, preferendo indugiare nella acritica quanto assertiva affermazione delle proprie ritenute ragioni. Va ribadito, al riguardo, che dirimente appare il rilievo del tribunale per cui vi è l' inconfigurabilità di una contestazione a catena ai sensi dei predetti articoli, sul rilievo della assenza di coincidenza tra le associazioni ipotizzate nel presente procedimento e in quello precedente, sfociato nella sentenza assolutoria citata, sottolineando altresì l'assenza di ogni connessione qualificata e la rilevanza del principio per cui, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta - come nel caso in esame - anche dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. 6 -, n. 52015 del 17/10/2018 Cc. (dep. 16/11/2018 ) Rv. 274511 - 01). Quanto alla dedotta violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem, è sufficiente aggiungere che la preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" opera solo quando - diversamente dal caso di specie, alla luce delle considerazioni formulate al riguardo dal tribunale, rimaste di fatto incontestate - vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello oggetto del nuovo giudizio. (Sez. 7 -, Ordinanza n. 42994 del 20/10/2021 Rv. 282187 - 01). 2. Quanto al secondo motivo, riguardante la violazione degli artt. 273 e 125 comma 3 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 6 della Cedu per carenza di motivazione in tema di gravità indiziarla e il vizio di illogicità anche in ordine alle ritenute esigenze cautelari in relazione all'art. 74 del DPR 309/90, oltre alla carenza di motivazione anche in ordine alla eccepita assenza di pericolosità dell'indagato in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. è sufficiernte rimandare alle consideraszioni già svolte in sede di analisi del secondo motivo del primo ricorso esaminato, con conseguente inammissibilità delle censure proposte. 3. Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. e dell'art. 6 della Cedu oltre al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di una diversa misura cautelare, è anche esso inammissibile. Sono in proposito da richiamare le consideraziooni inerenti il secondo motivo di cui al primo ricorso, nella parte in cui si è sottolineata la adeguataezza della motivazione a supporto della misura prescelta e del rilevato pericolo di recidivanza alla luce della presunzione relativa correlata, ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., al reato ex art. 74 DPR 309/90 e della espressa valorizzazione delle modalità d'azione e della personalità del ricorrente, nel quadro di un contesto associativo ancora delineato nell'agosto del 2019. Quanto al braccialetto elettronico, la rilevanza delle citata presunzione relativa di per sé assorbe e rende pleonastica in realtà ogni disquisizione in ordine alla applicabilità della diversa misura degli arresti domiciliari, ancorchè con il dispositivo di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle