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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19188/2026

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llo Andrea,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] asset [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per essa Ifis NPL ServicingS.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1615/2025depositata il 05/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 1325/2026Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 19188/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Andrea,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] asset [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per essa Ifis NPL ServicingS.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1615/2025depositata il 05/6/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 1325/2026Numero sezionale 355/2026Numero di raccolta generale 19188/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo seguono la soccombenza, con condanna in solido per comuneinteresse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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