CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 51134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25592/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di condanna per il reato di lesione personale grave; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione - è indeducibile perché fondato su argomentazioni in fatto, che finiscono per non contestare il fulcro delle argomentazioni difensive, vale a dire che l'azione dell'imputato aveva compromesso — anche — la funzionalità dell'apparato masticatorio della vittima, compromissione rispetto alla quale il ragionamento circa le necessità di sostituzione della corona e dell'impianto nel corso della vita della persona offesa non ha alcun rilievo perché ciò che conta è che vi sia stata la necessità di tale intervento; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva - è indeducibile perché non coglie dati di manifesta illogicità motivazionale nella prognosi legittimamente svolta dalla Corte di merito ex art. 58 I. 689 del 1981; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023