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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 38222/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9A-ite le conclusioni del PG y tt-9' c-TR_; ,u-euxn ott ( ›C c_.0-ci›-Q i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di autorizzazione al lavoro introdotta da [OSCURATO:PERSONA], soggetto già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare (a far data dal 5 aprile 2023). 1.1 La domanda si fonda sulla (documentata) disponibilità alla assunzione mostrata da [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che la pena risulta già scontata per una quota molto consistente (circa la metà) e sulle necessità economiche del nucleo familiare. 1.2 La decisione del Magistrato di Soeveglianza, in calce alla domanda, fa riferimento al «tenore dell'ordinanza collegiale»

2. Avverso detta decisione ha proposto reclamo al [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione, oggi in valutazione. 2.1 Nell'atto di impugnazione si evidenzia, in sintesi, che il mero richiamo, in sede di diniego, al tenore del provvedimento collegiale (da intendersi nel provvedimento con cui è stata applicata la misura alternativa) non consente di comprendere le effettive ragioni del diniego.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La motivazione non raggiunge i requisiti minimi di chiarezza, posto che compie rinvio ad una decisione emessa un anno prima, senza specificare in alcun modo le valutazioni allora espresse (in sede di applicazione della detenzione domiciliare) e la loro ipotetica ostatività allo svolgimento della attività lavorativa, a fronte di mutamenti delle condizioni di fatto.

Pacifica è la ricorribilità della decisione, trattandosi di provvedimento che incide su diritti soggettivi (v.

Sez.

I n. n.129 del 2024).

La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bari.

Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9A-ite le conclusioni del PG y tt-9' c-TR_; ,u-euxn ott ( ›C c_.0-ci›-Q i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di autorizzazione al lavoro introdotta da [OSCURATO:PERSONA], soggetto già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare (a far data dal 5 aprile 2023). 1.1 La domanda si fonda sulla (documentata) disponibilità alla assunzione mostrata da [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che la pena risulta già scontata per una quota molto consistente (circa la metà) e sulle necessità economiche del nucleo familiare. 1.2 La decisione del Magistrato di Soeveglianza, in calce alla domanda, fa riferimento al «tenore dell'ordinanza collegiale» 2. Avverso detta decisione ha proposto reclamo al [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione, oggi in valutazione. 2.1 Nell'atto di impugnazione si evidenzia, in sintesi, che il mero richiamo, in sede di diniego, al tenore del provvedimento collegiale (da intendersi nel provvedimento con cui è stata applicata la misura alternativa) non consente di comprendere le effettive ragioni del diniego. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La motivazione non raggiunge i requisiti minimi di chiarezza, posto che compie rinvio ad una decisione emessa un anno prima, senza specificare in alcun modo le valutazioni allora espresse (in sede di applicazione della detenzione domiciliare) e la loro ipotetica ostatività allo svolgimento della attività lavorativa, a fronte di mutamenti delle condizioni di fatto. Pacifica è la ricorribilità della decisione, trattandosi di provvedimento che incide su diritti soggettivi (v. Sez. I n. n.129 del 2024). La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bari. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore I
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