CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 (capo a) e b) - non essendo oggetto di censura il capo c) - è privo della necessaria specificità non confrontandosi con la sentenza impugnata che, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità penale sulla base delle osservazioni degli operanti che hanno assistito in diretta alla cessione alla Turelli e delle dichiarazioni di costei che ha riferito di avere acquistato dall'imputato anche il giorno precedente, motivazione rispetto la quale il ricorrente non si confronta limitandosi a rilevare l'insufficienza della motivazione in via generica richiamando. principi giurisprudenziali in materia di prova indiziaria inconferenti quanto al caso concreto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marz