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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17234/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di danneggiamento.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.

La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata

1.1. La Corte territoriale, preso atto che il ricorrente si era esclusivamente offerto di risarcire il danno senza che la persona offesa non ha riscontrato, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. può essere riconosciuta solo allorché la riparazione del danno sia integrale e avvenga effettivamente prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321).

Il fatto che la persona offesa non accetti l'offerta ovvero che nulla risponda in merito alla stessa, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non ne impedisce il riconoscimento in quanto "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in caso di rifiuto del creditore, l'osservanza delle forme prescritte dalla legge civile equipollenti alla dazione diretta, come l'offerta reale, rendono effettiva la riparazione e rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato" (Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, B.N., Rv. 272303).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]. na Ver a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di danneggiamento. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata 1.1. La Corte territoriale, preso atto che il ricorrente si era esclusivamente offerto di risarcire il danno senza che la persona offesa non ha riscontrato, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. può essere riconosciuta solo allorché la riparazione del danno sia integrale e avvenga effettivamente prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321). Il fatto che la persona offesa non accetti l'offerta ovvero che nulla risponda in merito alla stessa, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non ne impedisce il riconoscimento in quanto "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in caso di rifiuto del creditore, l'osservanza delle forme prescritte dalla legge civile equipollenti alla dazione diretta, come l'offerta reale, rendono effettiva la riparazione e rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato" (Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, B.N., Rv. 272303). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]. na Ver a [OSCURATO:PERSONA]
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