CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2024
Cassazione n. 31867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23828/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato presso il suo domicilio digitale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n.2325/2024 depositata i l 03/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (hinc: CGT2), con la sentenza n. 2325/2024 depositata i l 03/09/2024, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente) contro la sentenza n. 3809/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di Cosenza, in data 19/07/2023, aveva respinto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2014, era stata recuperata l’IVA indebitamente detratta per operazioni soggettivamente inesistenti. 1.1. Nel caso in esame, secondo quanto dedotto nell’avviso di accertamento, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato cessioni di carburante in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 sulla base di false lettere d’intento presentate da fittizi esportatori abituali, i quali - rivestendo la qualifica di società cartiere - avevano successivamente venduto in regime di imponibilità i carburanti ad aziende che si occupano del commercio di prodotti petroliferi. Secondo gli accertamen ti dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, successivamente investita della questione, era emerso che proprio [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 aveva acquistato prodotti petroliferi direttamente da [OSCURATO:PERSONA], ma attraverso l’interposizione delle soc. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuteoperatori fittizi e falsi operatori abituali che avevano a loro volta acquistato il carburante in regime di nonimponibilità ex art. 8, d.P.R. n. 633 del 1972. 2. La CGT2 –premesso che nel caso di operazioni soggettivamente inesistentiil disconoscimento della detrazione dell’IVA consegue alla non riferibilità delle stesse a un soggetto passivo ai fini IVA, stante la suapresenza meramente formale, ma ad altro soggetto, effettivo fornitore- ha rilevato che la prova della fittizietà del fornitore può essere data anche in via presuntiva (es. mancanza di sede e di struttura operativa adeguata, omesso versamento dell’IVA). L’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria– che può essere assolto anche mediante presunzioni - va ancorato al fatto che l’acquirente del bene o del servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode, tenuto anche conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare e afferenti alla sua sfera d’azione (Cass., n. 9851 del 2018). Nel caso di operazioni triangolari « semplici » l ’ onere probatorio dell’amministrazione ben può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata e, in sostanza è una mera cartiera (Cass., 30/10/2013, n. 24426; Cass., n. 20059 del 2014 e Cass., 21/04/2017, n.10120). Una volta che l’amministrazione finanziaria abbia assolto ai propri oneri probatori, grava poi sul contribuente la prova contrariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapportoalle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., n. 27566 del 2018). 2.1. Nel caso di specie la CGT2 ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquistato nell’anno d’imposta 2014, prodotti petroliferi provenienti direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. che sono risultati operatori fittizi e falsi esportatori abituali. Il carattere di cartiera di tali società è stato provato dall’Agenzia delle Entrate attraverso numerosi indicie, in particolare: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, la mancanza di cessioni intracomunitarie e di esportazioni necessarie per acquisire la qualifica di esportatori abituali, l’assenza di personale dipendente e diuna idonea sede operativa, la consegna de i prodotti acquistati direttamente dal primo cedentealcessionario finale, senza passare dalla società interposta, l’esecuzione dei pagamenti in anticipo, la cessione sottocosto del la merce, a seguito dei vari passaggi,da parte della cartiera. Inoltre, n ei verbali risultava che la società avesse avuto rapporti con il Sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi quale agente nel settore petrolifero, che avrebbe proposto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle forniture di gasolio e benzina a prezzi “sistematicamente inferiori di qualche centesimo al litro”, forniture fatturate successivamente da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla prova dell’elemento soggettivo la CGT2 ha ritenutoche, tenuto conto dei numerosi indizi di inoperatività delle società intermediarie, diffusamente indicati nell’avviso di accertamento, la parte non avessesufficientemente dimostrato la sua buona fede nel trattare con le società cartiere , ricoprendo un ruolo fondamentale nell’evasione dell’IVA. Infine, con riguardo alla contestazione relativa alle sanzioni irrogate, l’eccezione della società contribuente è stata considerata infondata in quanto legittimamente è stata sanzionata la dichiarazione infedele e l’indebita detrazione dell’IVA. 3. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. 5. Con provvedimento del 25/02/2025, comunicato in pari data, è stata proposta la definizione del procedimento ex art. 380 bis cod. proc. civ. 6. La società ricorrente ha proposto opposizione in data 07/04/2025 e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello e la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo di ricorso viene denunciata l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con cui la sentenza di primo grado veniva censurata per aver ritenuto sussistenti le condizioni per il raddoppio dei termini della notifica dell’accertamento, ribadendo così anche in appello la censura relativa alla prescrizione/decadenza del potere di accertamento relativo all’IVA per il 2014, per violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1972 applicabile ratione temporis . L’avviso di accertamento era stato, in fatti, notificato il 15.06.2020 (ovverosia oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale di riferimento). La ricorrente (a pag. 9 ss. del ricorso in cassazione) riporta il motivo proposto nell’atto d’appello. A pag. 11 del ricorso in cassazione si legge che: «Orbene, nel caso di specie, la Corte di I grado si è sottratta a detto compito e l’errore è reso ancor più grave da almeno due circostanze: 1) la ricorrente è estranea a qualsiasi procedimento penale acceso per le violazioni contestate; 2) la stessa comunicazione di notizia di reato prodotta da Agenzia (doc. 3 ex adverso ) ne rivela il potenziale uso strumentale alla fruizione del raddoppio dei termini per l’accertamento, affermando che “l’istruttoria sulla posizione ella [OSCURATO:SOCIETA] è a tutt’oggi in corso e che la presente comunicazione di notizia di reato viene effettuata preventivamente, stante l’imminente decadenza del potere di accertamento per l’annualità d’imposta 2014, fissata ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 600/73 al 31.12.2019”. In siffatto contesto, dunque, il giudice tributario avrebbe dovuto ancor di più verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e non limitarsi ad affermare l’automatismo tra comunicazione di notizia di reato e raddoppio dei termini.» La ricorrente ha, poi, rilevato che non sussistevano i requisiti per l’obbligo di denuncia, considerato che la C.N.R. trasmessa dall’Agenzia delle Entrate riguardava il reato previsto nell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il cui elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico di evasione. Si legge, poi, a pag. 12-13 del ricorso in cassazione: «la Sentenza di primo grado ha erroneamente stabilito un automatismo tra la comunicazione di notizia di reato e il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/73. Come sancisce la giurisprudenza, invece, la Corte di I grado avrebbe dovuto accertare la “astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio”, compiendo “una valutazione ora per allora (cosiddetta ‘prognosi postuma’)” circa la ricorrenza dei presupposti del reato, verificando così l’imparzialità dell’azione amministrativa. Ove tale valutazione fosse stata compiuta, la mancanza di elementi concreti a suffragio del dolo specifico di evasione avrebbe escluso i presupposti per l’obbligo di denuncia e così l’illegittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento. Pertanto - a distanza di oltrequattro anni dalla C.N.R del 19.12.2019 - non stupisce affatto la circostanza che il Pubblico Ministero procedente non abbia successivamente formulato alcuna contestazione di carattere penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].» 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la contribuente avesse fornito la prova della propria buona fede, affermando che: «Tuttavia, concordando con l’apprezzamento dei giudici di primo grado, questa Corta ritiene che nel caso specifico, tenuto conto dei numerosi indizi di inoperatività delle società intermediarie, diffusamente indicati nell’avviso di accertamento, la parte non abbia sufficientemente dimostrato la sua buona fede nel trattare con le società cartiere a abbia ricoperto un ruolo fondamentale nell’evasione dell’IVA.» Richiamate le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado (pag. 13 ss. del ricorso in cassazione), la ricorrente evidenzia come la CGT2 abbia tratto il proprio convincimento sull’assenza di diligenza della società contribuente dalla mancanza di strutture operative in capo alle società fornitrici. Rileva, quindi, come –secondo la stessa giurisprudenza di legittimità - non competa alle società cessionarie la verifica delle condizioni di operatività delle cedenti ed evidenzia di aver documentato davanti alla CGT2 che tutte le società fornitrici fossero operative da anni e avessero quale oggetto sociale il commercio di prodotti petroliferi. 2.2. In particolare, dalle visure camerali risulta che: - DRAGONOIL aveva un capitale sociale di Euro 55.000,00, 14 dipendenti, 3 diverse unità locali (oltre alla sede legale) ed aveva regolarmente depositato il bilancio al 31.12.2013; - NERFIN aveva un capitale sociale di Euro 110.000,00, era dotata di una sede legale e di una diversa unità locale ed aveva regolarmente depositato il bilancio al 31.12.2013; - [OSCURATO:PERSONA] aveva anch’essa un’ulteriore unità locale oltre alla sede legale, ed era attiva dal 1996 (quasi 30 anni). 2.3. Con riferimento alle modalità di consegna del carburante la ricorrente rileva che si trattava di imprese terze, che trasportavano con mezzi propri e sconfessano sia l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado - per la quale [OSCURATO:PERSONA] trasportava il carburante con mezzi propri - che l’affermazione parallela contenuta nell’atto accertativo, per la quale la merce era spedita direttamente da [OSCURATO:PERSONA].Sebbene la CGT2 abbia condiviso il ragionamento del giudice di prime cure la documentazione di causa, tuttavia, smentisce la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] potesse accorgersi della frode dalle supposte modalità di consegna dei prodotti. 2.4. Ad avviso di parte ricorrente è altresì errata l’affermazione relativa all’applicazione sistematica di prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sul punto –a pag. 17-18 del ricorso in cassazione –afferma che: «A parer di chi scrive, la Sentenza di primo grado si limita a prendere atto di affermazioni – ancora apodittiche – contenute nell’accertamento impugnato6, ove risulta strumentalizzata o interpretata fuorviantemente una specifica affermazione fatta da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria depositata il 16.12.2019, a seguito dell’invito a produrre documentazione n° I00696/2019; la memoria racconta difatti l’incontro con il sig. [OSCURATO:PERSONA], presentatosi come agente per la vendita di prodotti petroliferi e divenuto referente della ricorrente per gli acquisti di carburante contestati (“nell’agosto 2014 diedi inizio ad una nuova attività commerciale, ovvero una stazione di servizio […] che mi presentò il sigor [signor] [OSCURATO:PERSONA], che qualificandosi come agente per la vendita di prodotti petroliferi, si rese disponibile a fornirmi gasolio e benzina comunicandomi giornalmente i prezzi che mi sarebbero stati praticati. Poichè gli stessi erano sistematicamente inferioridi qualche centesimo al litro, come si evince dalle “Staffette” (allegate alla presente), cominciai a farmi fornire dallo stesso dei prodotti che mi servivano fino a febbraio 2015”) (doc. 13). Sul punto, basta la semplice lettura dei dati esposti dalla “Staffetta” – allegati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - per comprendere come egli intendesse fare riferimento al prezzo massimo rilevato e al contempo dimostrare come il prezzo d’acquisto praticato dai fornitori fosse superiore alla punta minima o al valore minimo della media territoriale.L’affermazione di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, va interpretata con riferimento al valore massimo della media riscontrata dalla Staffetta e non certoal prezzo di mercato (circostanza smentita dagli allegati da egli stesso prodotti); [OSCURATO:PERSONA], difatti, dice semplicemente che i prezzi “erano sistematicamente inferiori di qualche centesimo al litro”, ma non aggiunge il riferimento al prezzo di mercato (riferimento aggiunto senza virgolette, nella ricostruzione operata dall’Ufficio a pag. 20 dell’accertamento impugnato). Dato che i prezzi ricevuti erano sovente superiori alla “punta minima” o al valore medio minimo, è chiaro che [OSCURATO:PERSONA] intendesse riferirsi al valore massimo; viceversa, si sarebbe smentito da solo attraverso i documenti che egli stesso aveva allegato.» A pag. 18 ss. la parte ricorrente descrive il meccanismo di rilevazione della [OSCURATO:PERSONA] e di determinazione dei prezzi d’acquisto (richiamando le singole fatture a pag. 20-21del ricorso in cassazione), per concludere che è palese, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] abbia in molti casi acquistato a prezzi superiori alla punta minima rilevata da “[OSCURATO:PERSONA]” o addirittura al valore minimo della media; in alcuni casi, la differenza è di qualche millesimo, ma in altri uguale o superiore a 1,5 centesimi, e in un caso addirittura pari a 2,3 centesimi. Di conseguenza, in un arco temporale di soli sei mesi nei quali sono stati intrattenuti i rapporti con Cinti e le cedenti (settembre 2014 – febbraio 2015), non si comprende come tali oscillazioni potessero consentire a [OSCURATO:PERSONA] di avvedersi della frode o sospettarne. 1.5. Infine, la ricorrente ha escluso la prova dell’elemento soggettivo, evidenziando che: - [OSCURATO:PERSONA] ha sovente acquistato carburante ad importi superiori alla media minima od alla punta minima rilevata da [OSCURATO:PERSONA]; -non conoscendo il prezzo praticato da [OSCURATO:PERSONA] alle società cedenti, [OSCURATO:PERSONA] non poteva conoscere l’eventuale ricarico da queste applicato nella rivendita ed accorgersi di eventuali anomalie (“la limitatezza dell'eventuale ricarico”). - i documenti di trasporto (DAS) indicano semplicemente le generalità di fornitore ([OSCURATO:PERSONA]), committente e trasportatore, mentre le fatture emesse indicano solo le generalità della cedente di turno; -il fatto che le cedenti avessero acquistato da un fornitore (all’epoca) accreditato e affidabile come [OSCURATO:PERSONA] (ben indicato nei DAS), conferiva affidabilità alle stesse cedenti; -tutti pagamenti sono avvenuti in maniera tracciata, a fronte delle fatture emesse e su conto corrente nazionale intestato ad cedenti con sede legale in Italia, con insussistenza di elementi quali “la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati ‘cash’”. - t utte le operazioni contestate sono state eseguite secondo il fabbisogno di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato, non solo perché il giudice di seconde cure si è, almeno implicitamente, pronunciato sulla questione dei termini (tenuto conto dei riferimenti, in fatto, a un meccanismo fraudolento riconducibile anche a fattispecie di rilievo penale, v. infra ), ma anche in ragione de ll’evoluzione normativa che, in materia, ha connotato le disposizioni contenute nel T.U. in materia di riscossione e nel T.U. in materia di IVA. In particolare: a) nella versione vigente nel periodo d’imposta interessato dall’avviso impugnato nel presente giudizio (2014) tanto l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 che l’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 facevano riferimento alla violazione che comportasse l’obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previstidal d.lgs. n. 74 del 2000; b) l’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 è intervenuto sia sull’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 che sull’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinariaprevista nei commi 1 e 2 degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1973. L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 (entrato in vigore il 02/09/2015)prevede, poi, che: «Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.» c) le previsioni del terzo comma dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 sono state abrogate per effetto della riformulazione delle disposizioni appena richiamate ad opera dell’art. 1, commi 130 e 131, legge 28/12/2015, n. 208, con la conseguente eliminazione della disciplina relativa al raddoppio dei termini. Il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entroil 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.» L’evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina del raddoppio dei termini –all’epoca vigente (considerata l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 ante d.lgs. n. 128 del 2015) in relazione all’anno d’imposta interessato dall’atto di recupero e oggetto di due diverse normative transitorie, tra le quali nel caso di specie, viene in rilievo il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 – porta a ritenere che la CNR comunicata neldicembre 2019 comporti, in thesi, l’applicabilità del raddoppio dei termini. In ordine alle verifiche da parte del giudice tributario occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale, secondo la quale: «[OSCURATO:SOCIETA] all’asserita incontrollabilità dell’apprezzamento degli uffici tributari circa la sussistenza del reato, va obiettato che – contrariamente a quanto affermato dal rimettente – il sistema processuale tributario consente, invece, il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento. Il giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agitocon imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un piú ampio termine di accertamento. È opportuno precisare che: a) in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l’onere di provare detti presupposti è a carico dell’amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole dal censurato terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972; b) il correlativo tema di prova − e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario − è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato; c) gli eventuali limiti probatori propri del processo tributario hanno, pertanto, una ridotta incidenza nella specie e, comunque, non costituiscono oggetto delle sollevate questioni.»(C. cost. n. 247 del 2011, cit., considerato 5.3). Ciò premesso la CGT2 nel valutare gli elementi di prova a sostegno del carattere di società cartiere delle danti causa dell’odierna parte ricorrente ha evidenziato che: «Inrelazione a tali soggetti, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito un quadro indiziario significativo e attendibile del carattere fittizio delle operazioni passive utilizzate dalla società ricorrente, individuando i seguenti indizi gravi, precisi e concordanti della natura di impresa cartiera delle ditte non operative individuate, finalizzate esclusivamente all’emissione di FF.OO.II. Tali soggetti, come da accurati accertamenti svolti dalle amministrazioni interessate, hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali; non hanno effettuato cessioni intracomunitarie, né esportazioni, necessarie per acquisire la qualifica di esportatori abituali; non dispongono di personale dipendente e di una idonea sede operativa; i prodotti acquistati vengono consegnati dal primo cedente, direttamente al cessionario finale, senza passare dalla società interposta; i pagamenti vengono effettuati in anticipo; la merce, a seguito dei vari passaggi viene ceduta dalla cartiera sottocosto. Nei verbali la società ha riferito di aver avuto rapporti con il Sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi quale agente nel settore petrolifero, che avrebbe proposto alla [OSCURATO:PERSONA] srl delle forniture di gasolio e benzina a prezzi “sistematicamente inferiori di qualche centesimo al litro”, forniture fatturate successivamente da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].» Dal passo appena riportato è evidente la corrispondenza tra la ricostruzione in fatto operata dalla CGT2 e il reato previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Di conseguenza, con riferimento alla questione inerente al raddoppio dei termini, non si può parlare affatto di omessa pronuncia, ma al più di rigetto implicito. 4. Il secondo motivo di ricorso inammissibile , in quanto la censura relativa alla violazione di legge veicola, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. 4.1. A tal proposito occorre partire dalla coerenza della sentenza impugnata con i principi affermati da questa Corte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021) richiamati nella proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. Una volta che l’amministrazione finanziaria abbiaassolto all’onere della prova sul carattere fittizio del fo rnitore dei beni ceduti e sulla mancanza di diligenza in capo al cessionario circa il carattere fraudolento dell’operazione, spetta al contribuente dare la prova contraria, che può essere adempiuta o contrastando l’efficacia degli elementi probatori portati dall’amministrazione finanziaria o portandone di diversi, dotati di efficacia tale da prevalere sugli elementi di prova forniti dalla controparte. In entrambe le ipotesi, tuttavia, l’apprezzamento oggettivo degli elementi addotti e prodotti dall’una e dall’altra parte rientra nell’ambito di una valutazione in fatto riservata al giudice di merito e sindacabile da questa Corte – tanto più ove conforme, in diritto, alla giurisprudenza già evocata in materia di operazioni soggettivamente inesistenti – in rela zione alla violazione dei criteri che governano la prova per presunzioni, solo nella misura in cui il convincimento del giudice di merito si fondi su elementi privi di gravità, precisione e concordanza, ma non quando la parte invochi una ricostruzione alternativa a quella fatta dal giudice nel rispetto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.(e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ. , oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta. Nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., 30/06/2021, n. 18611). 5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato. 5.1. Stante la mancata costituzione della parte intimata, deve trovare applicazione solamente l’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. P.Q.M rigetta il ricorso; visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore