CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 34677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10111/2018 R.G. proposto da: P.A.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliata in R oma, viale Mazzini n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e Claudio di Francia giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2085/2017 depositata il28/9/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1324/2012, respingeva la domanda proposta da P.A.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, P.A.I.) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito B.N.L.) al fine di veder condannata la convenuta –fra l’altro e per quanto qui di interesse – al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi della Banca d’Italia, oltre alla cancellazione della medesima, e alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto rispetto a tre contratti di mutuo, previo accertamento dell’indeterminabilità del tasso di interesse negozialmente pattuito, dell’illegittima applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello risultante dalle scritture contrattuali e dell’eventuale superamento del cd. tasso soglia. 2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 settembre 2017, respingeva l’impugnazione proposta da P.A.I.. Rilevava, quanto alla segnalazione alla centrale rischi effettuata dalla banca, che l’appellante non aveva negato di essere rimasta inadempiente rispetto all’obbligo di pagare le rate dei mutui per la somma oggetto dell’informativa, mentre il suo credito restitutorio era, all’epoca, ancora sub iudice; per di più la compagine appellante non aveva dimostrato in alcun modo di non aver potuto reperire altrimenti il finanziamento (per € 2.500.000) negatole da [OSCURATO:PERSONA] a motivo di tale segnalazione, né, tanto meno, aveva allegato e provato il danno reputazionale derivatole dalla segnalazione. Osservava, rispetto alla domanda di restituzione degli interessi corrisposti da P.A.I. in relazione ai mutui a lei erogati, che il sistema di ammortamento alla francese previsto in contratto era coerente con il disposto dell’art. 1283 cod. civ., in quanto la quota interessi su ciascuna rata di ammortamento doveva essere calcolata applicando il tassoconvenuto solo sul capitale residuo, meccanismo che escludeva il ricorrere dell’anatocismo. Rilevava, inoltre, che l’appellante aveva soltanto ipotizzato il superamento delle soglie antiusura, venendo meno al suo onere di allegazione e prova, sicché risultava di natura esplorativa la consulenza tecnica d’ufficio di cui era stato sollecitato l’espletamento. 3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso P.A.I. prospettando sette motivi di doglianza. L’intimata B.N.L. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 51, 53, 67, 107, 117 e 127 T.U.B., 7, 8, comma 1, 9, 10, 11, 13 e 15 d. lgs. 196/2003 e 2050 cod. civ., nonché della delibera CICR 29 marzo 1994 e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991: il fatto che il credito restitutorio vantato da P.A.I. fosse ancora sub iudice- in tesi di parte ricorrente - non legittimava di per sé la banca ad effettuare la segnalazione alla centrale rischi, poiché la stessa doveva comunque valutare se la situazione patrimoniale della cliente fosse o meno deficitaria e caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica; questa valutazione, ove effettuata, non avrebbe potuto che portare a evidenziare l’insussistenza di simili requisiti, se non altro perché il complesso dei rapporti di dare/avere fra P.A.I. e B.N.L. evidenziava un cospicuo credito a favore della cliente. In ogni casola Corte di merito avrebbe dovuto condannare la banca a provvedere alla cancellazione della segnalazione. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame, in funzione della condanna alla cancellazione della segnalazione, del fatto, decisivo e discusso fra le parti, che il credito restitutorio di P.A.I. era stato definitivamente accertato dalla sentenza n. 610/2008, integralmente confermata in sede di appello. 4.3 Il sesto motivo di ricorso, sotto la rubrica “in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 99 c.p.c.; in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuta allegazione da parte di P.A.I. della lesione della propria reputazione quale danno sofferto in conseguenza dell’illegittima segnalazione”, assume l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che P.A.I. avesse circoscritto il danno subito in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi al mancato ottenimento del finanziamento richiesto a [OSCURATO:PERSONA], quando in realtà l’appellante aveva anche allegato di aver subito un danno non patrimoniale per lesione della propria reputazione commerciale. La Corte di merito – soggiunge il ricorrente - ha altrettanto erroneamente escluso che il danno reputazionale allegato risultasse non provato, poiché un simile pregiudizio, anche ove non ritenuto sussistere in re ipsa, si considera in ogni caso oggetto di presunzione nel caso in cui la segnalazione persista presso la centrale rischi per un tempo apprezzabile, come nel caso di specie. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché tutti rivolti a contestare, sotto vari profili, la decisione assunta dalla Corte d’appello inmerito alla segnalazione alla centrale rischi effettuata da B.N.L., risultano inammissibili. 5.1 A questo proposito la Corte di merito ha confermato la statuizione del primo giudice rilevando, da un lato, che era priva di spessore la censura relativa all’illegittimità della segnalazione, posto che non era contestata l’esistenza, all’epoca in cui la stessa era stata effettuata, di un debito di P.A.I. verso B.N.L. per € 162.000, mentre il credito restitutorio di P.A.I. verso B.N.L. era sub iudice, dall’altro che mancava la prova del ricorrere di un danno patrimoniale, poiché l’appellante non aveva dimostrato di non aver potuto reperire altrimenti il finanziamento di cui necessitava, o di un pregiudizio alla reputazione derivato dalla segnalazione. Si tratta di due ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della domanda. 5.2 Essendo rimasta incontestata l’insussistenza di un danno patrimoniale, è sufficiente rilevare che l’odierna ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia erroneamente escluso l’esistenza di un danno reputazionale, dato che lo stesso si presume nel caso in cui la segnalazione “persista nella [OSCURATO:PERSONA] per un tempo apprezzabile” (pag. 26 del ricorso). Un simile assunto risulta inficiato vuoi dalla sua genericità, non essendo stata indicata in alcun modo la durata del lasso temporale a cui allude la censura, vuoi dal fatto che la critica attiene a una questione – comportan te accertamenti in fatto - che non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicché la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 23675/2013). 5.3 La ritenuta infondatezza delle censure mosse alla seconda delle rationes decidendiofferte dalla Corte di merito rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative all’altra ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto quest’ultima non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione impugnata (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 5.4 L’odierna ricorrente non è poi ammessa a dolersi in questa sede del fatto che la Corte d’appello non abbia provveduto a condannare B.N.L. a cancellare la segnalazione, per mancanza di interesse, dato che la banca ha sostenuto, nel costituirsi in giudizio, di aver già provveduto in tal senso fin dalla data di deposito della sentenza del Tribunale di Treviso n. 610/2008 e nessuna contestazione o deduzione risulta mai essere stata fatta a questo specifico proposito nel corso del giudizio di primo grado o in sede di appello. 6. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dovendosi ritenere erronea la doglianza della banca convenuta concernente la parcellizzazione dei procedimenti promossi da P.A.I.. 7. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, non è correlato ad alcun passaggio della decisione di secondo grado, nel cui ambito B.N.L. non aveva presentato alcuna impugnazione. La doglianza risulta così inammissibile, essendo priva del carattere di riferibilità alladecisione impugnata. 8. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 1283, 1284, 1344 cod. civ., 116 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte di merito ha fornito una motivazione solo apparente in ordine alla legittimità dell’adozione di un sistema di ammortamento cd. alla francese, da un lato ammettendo il ricorso a interessi composti, quindi con capitalizzazione degli interessi maturati a fine periodo, dall’altro affermando che gli interessi eranocalcolati solo sul capitale residuo. I giudici distrettuali, inoltre, hanno valorizzato – prosegue il ricorrente – il mancato calcolo di interessi su interessi, senza considerare che la banca, con il ricorso a una simile pattuizione, ha inteso anche evitare il patto successivo alla scadenza degli interessi previsto dall’art. 1283 cod. civ., mantenere una maggior quota di credito in linea capitale avvantaggiandosi nella conservazione della garanzia e riscuotere interessi a un saggio maggiore di quello nominale da determinarsi per iscritto. Il tenore del contratto di mutuo e della documentazione prodotta dimostrava, infine, che l’importo delle rate non era stato costante, come ritenuto dalla sentenza impugnata, evidenziando così come la stessa esprimesse una valutazione preconcetta e non fosse il frutto di una effettivalettura dei documenti contabili. 9. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. Il vizio motivazionale denunciato muove da un’interpretazione della locuzione secondo cui nel mutuo con sistema di ammortamento alla francese, “al solo fine di determinare la misura delle rate costanti, si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l’interesse composto” (pag. 5 della decisione). Una simile dizione intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta - per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino -che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire; secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate; sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021). Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo”. Questo rilievo –di per sé non contestato dal mezzo in esame –risulta decisivo in funzione dell’esame di una domanda che lamentava la sussistenza di una forma non consentita di anatocismo, dato che il disposto dell’art. 1283 cod. civ. intende impedire che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi, se non nei casi previsti dalla norma, cosicché, una volta rispettato questo precetto, rimangono irrilevanti i motivi che abbiano indotto l’istituto di credito a concludere un mutuo con una simile forma di ammortamento. Infine, la contestazione concernente l’errata valutazione dell’importo delle rate, a dire del ricorrente nient’affatto costanti, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma denuncia, semmai ed al più, un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, che tuttavia non dà luogo a alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. 16315/2018, Cass. 11892/2016). 10. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1283, 1284, 1419, 1346, 1375, 1363, 1366, 1370, 1371 e 1815 cod. civ. e 644 cod. pen., perché la Corte di merito ha totalmente omesso di esprimersi in merito alla valida determinazione del tasso ultralegale, alla corrispondenza nel calcolo del tasso applicato con quello effettivamente convenuto e all’eventuale conseguente rideterminazione del tasso legale o convenzionale effettivamente dovuto, previa verifica del superamento del tasso soglia di cui all’art. 644 cod. pen.. 11. Il motivo non è fondato. Il tribunale ha esaminato nel suo complesso la domanda relativa ai contratti di mutuo, concernente tanto la determinabilità del tasso di interesse quanto la verifica del superamento del tasso soglia, e l’ha rigettata in ragione della sua indeterminatezza (v. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte d’appello, prendendo espressamente in considerazione soltanto la questione della natura usuraria degli interessi maturati, ha pienamente condiviso questa valutazione, evidenziando “la vistosa lacuna nella quale è incorsa la appellante in punto di allegazione, ancor prima che di prova, per aver solamente ipotizzato il superamento delle soglie antiusura e, tanto meno, dimostrato tale circostanza” (pag. 5). Un simile assunto comporta una statuizione implicita di rigetto anche rispetto alla questione della determinabilità del tasso di interesse, poiché la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulta incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017), che si fonda sulla carenza di una specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda già rilevata, complessivamente, dal tribunale rispetto alle domande correlate ai contratti di mutuo (e confermata, del resto, dallo stesso mezzo in esame, che non spiega affatto la ragione di questa asserita illegittimità). 12. Il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 61 e 112 cod. proc. civ., 10, 111 e 117 Cost. e 6, comma 1, della convenzione allegata alla legge 848/1955, perché non poteva considerarsi esplorativa la C.T.U. richiesta per la verifica a posteriori del saggio di interesse e delle altre condizioni applicate a un contratto finanziario in presenza di un’amplissima documentazione, contrattuale e contabile, idonea a ricostruire tutti i pagamenti e le operazioni effettuate. 13. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha spiegato che la valutazione del carattere esplorativo della consulenza tecnica d’ufficio sollecitata dall’appellante non era frutto di una valutazione della richiesta a tal proposito avanzata da P.A.I., ma discendeva dal fatto che la sua tesi ricostruttiva era meramente ipotetica e mancava di un supporto dimostrativo. La censura in esame si rivela perciò inammissibile, non solo perché non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare, ma anche perché non è stato posto in contestazione in alcun modo il presupposto su cui il diniego di espletamento della consulenza è stato fondato. 14. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’