Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43320/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 24 marzo 2023 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Picardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24 marzo 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale atto non conteneva l'elezione o la dichiarazione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen., il quale prevede che con l'impugnazione sia depositata anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio ma non indicherebbe che tali atti devono essere depositati contemporaneamente all'appello, con la conseguenza che la ricorrente, avendo effettuato al momento della scarcerazione, dopo la sentenza di primo grado, l'elezione di domicilio presso il difensore, avrebbe adempiuto alle incombenze previste dall'art. 581 citato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, in quanto si fonda su un motivo infondato.

2. Deve premettersi che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.

Igs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d.

Igs.) richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell'art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l'appunto, recita che, per non incorrere nell'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata "con" l'atto di impugnazione, ossia, contestualmente all'atto di appello.

Con la nuova norma il legislatore, da un lato, ha voluto responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza), e, dall'altro, ha inteso agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non essendo stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio unitamente all'atto di gravame.

Trattasi di epilogo corretto, adottato in ossequio all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. e non scalfito dal rilievo della ricorrente, secondo cui la menzionata disposizione non richiede la contestualità del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio rispetto all'atto di impugnazione.

Tale rilievo, infatti, è smentito dal dato testuale della disposizione normativa e dalla sua ratio, come sopra indicati.

Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito 71.ig del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata all'atto di appello, al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio.

Né può affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domicilio.

Se l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. venisse interpretato in tal modo, l'introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice di appello, già prima della riforma Cartabia, esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina.

4. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza del 26 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 24 marzo 2023 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Picardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 marzo 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale atto non conteneva l'elezione o la dichiarazione di domicilio, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione dell'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen., il quale prevede che con l'impugnazione sia depositata anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio ma non indicherebbe che tali atti devono essere depositati contemporaneamente all'appello, con la conseguenza che la ricorrente, avendo effettuato al momento della scarcerazione, dopo la sentenza di primo grado, l'elezione di domicilio presso il difensore, avrebbe adempiuto alle incombenze previste dall'art. 581 citato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, in quanto si fonda su un motivo infondato. 2. Deve premettersi che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. Igs.) richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell'art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l'appunto, recita che, per non incorrere nell'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata "con" l'atto di impugnazione, ossia, contestualmente all'atto di appello. Con la nuova norma il legislatore, da un lato, ha voluto responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza), e, dall'altro, ha inteso agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio. 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non essendo stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio unitamente all'atto di gravame. Trattasi di epilogo corretto, adottato in ossequio all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. e non scalfito dal rilievo della ricorrente, secondo cui la menzionata disposizione non richiede la contestualità del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio rispetto all'atto di impugnazione. Tale rilievo, infatti, è smentito dal dato testuale della disposizione normativa e dalla sua ratio, come sopra indicati. Se, infatti, la finalità è quella di agevolare il buon esito 71.ig del procedimento notificatorio, è evidente che l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata all'atto di appello, al momento della proposizione dell'impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce delle indicazioni espresse, per l'appunto, nell'elezione o nella dichiarazione di domicilio. Né può affermarsi che ciò che conta è che vi sia agli atti una elezione o una dichiarazione di domicilio. Se l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. venisse interpretato in tal modo, l'introduzione della norma sarebbe stata superflua, dovendo il giudice di appello, già prima della riforma Cartabia, esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina. 4. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza del 26 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 43320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris