CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Gaviraghi;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, n. 263/01/2024, depositata in data 22 febbraio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 8460/2026Data pubblicazione 04/04/20261. A seguito di indagini finanziarie svolte nei confronti dellasocietà in nome collettivo ‘[OSCURATO:PERSONA] di Paolo, Fabrizio C.s.n.c.’ e dei soci, l’Agenzia delle entrate emetteva tre avvisi diaccertamento (relativi agli anni 2015, 2016 e 2017), con cuirecuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, ai fini IRAP,e maggiore imponibile ai fini IVA, nei confronti della società e treavvisi di accertamento nei confronti dei soci (per ciascuno deipredetti anni), emessi sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., con i quali venivaimputato ai contribuenti, nella loro veste di titolari di quote dellasocietà, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF il maggiorreddito accertato nei confronti della società.Società e soci impugnavano tutti gli avvisi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Siena.L’odierno giudizio ha ad oggetto gli avvisi di accertamentorelativi all’anno 2017, identificati con i numeri T8V022T00928 (quelloemesso nei confronti della società) e T8V012T00932-33-35 (quelliemessi nei confronti dei soci).La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che le somme dicui ai versamenti ed ai prelevamenti sui conti correnti provenisseroda rimborsi in ambito familiare e, in particolare, i versamenticorrispondessero a somme di modesta entità investite in prodottifinanziari.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Toscana, che riformava la decisione di prime cure; dopoaver evidenziato che i soci avevano ammesso di non trarre risorseda attività diverse dall’esercizio commerciale e che pertanto lesomme transitate sui loro conti correnti dovevano giocoforzaderivare dallo svolgimento dell’attività commerciale (in assenza diprova di altra fonte), riteneva i versamenti per Euro 5.370,00 comeNumero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 8460/2026proventi non dichiarati dalla società (in assenza di documentazioneData pubblicazione 04/04/2026relativa alla sottoscrizione di prodotti finanziari).3. Avverso la decisione della CGT-2 hanno proposto ricorso percassazione i contribuenti, affidandosi ad un motivo.L’Ufficio ha resistito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avverso ricorso sotto plurimiprofili e spiegando ricorso incidentale (condizionato), affidato ad unmotivo.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio 2026.I ricorrenti hanno depositato, in data 9 gennaio 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va delibata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso principale, sollevata dall’Ufficio, per difetto, nella procuraautografa conferita dai contribuenti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], delladichiarazione di conformità prevista dall'art. 12, comma 7, d.lgs. n.546/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs.220/2023.L’eccezione non ha pregio.Invero la disposizione invocata dall’Agenzia delle entrate nontrova applicazione ai ricorsi per cassazione; l’art. 4, comma 2, deld.lgs. n. 220/2023 (nella formulazione applicabile ratione temporis)prevede(va), infatti, che solo le disposizioni indicate alle lettere d),e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) del comma1 dell’art. 1 si applicano anche ai giudizi instaurati in Cassazione adecorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto; dicontro, le altre (tra le quali la disposizione qui invocata), si applicano(solo) ai giudizi instaurati in primo ed in secondo grado dopo il 1°settembre 2024.2. Ciò posto, i ricorrenti eccepiscono, preliminarmente, lasussistenza di un giudicato esterno (sopravvenuto) derivante dallasentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Toscana n.Numero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 8460/20261243/2019 (passata in giudicato il 12 giugno 2024), con la quale èData pubblicazione 04/04/2026stato accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi diaccertamento relativi all’anno 2016.L’eccezione, ammissibile in quanto il giudicato di cui si chiedel’efficacia nel presente giudizio si è formato successivamente allasentenza qui impugnata, è infondata.2.1. Nel processo tributario l'efficacia del giudicato,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolonell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinatoperiodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stessosi giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica didurata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, lacapacità contributiva, le spese deducibili), e non anche conriferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, lequalificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specificadisciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmentepermanente (così da ultimo Cass. 14/06/2025, n. 15938, resa infattispecie di vendita su piattaforma Ebay, in cui la Corte haaffermato che ‘l’autonomia annuale del periodo di imposta escludela permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altri anni,variando i presupposti organizzativi, le quantità accertate, lemodalità operative, lo spessore delle prove offerte’).2.2. Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta nonconsente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità̀,laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casisticheseparatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025,n. 28226).2.3. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertanoil contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato nei giudizi relativi ad impostedello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra leNumero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 8460/2026stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutiviData pubblicazione 04/04/2026della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass.07/12/2021, n. 38950).2.4. Nella specie, all’esito delle indagini bancarie eseguite neiconfronti della società ricorrente sono stati emessi nei confronti dellastessa (e dei soci ex art. 5 t.u.i.r.) distinti avvisi di accertamento(per gli anni dal 2015 al 2017) con i quali è stato rideterminato ilreddito della stessa (derivante da movimentazioni sui conti correnti);per ciascun anno sono stati, poi, emessi distinti avvisi diaccertamento nei confronti dei soci, con i quali l’Ufficio harideterminato, in virtù della presunzione legale prevista dall’art. 5t.u.i.r., il reddito dei soci ai fini IRPEF.2.5. Nonostante gli avvisi nascano tutti dalla medesimaindagine fiscale, gli elementi fattuali, id est i presupposti impositivi,della pretesa fiscale variano, giocoforza, da anno in anno, essendodiverse - per ciascun anno - le movimentazioni bancarie consideratedall’Ufficio come integranti redditi non dichiarati e, a valle,quantitativamente diverse le liquidazioni delle singole imposte (IVAed IRAP in capo alla società; IRPEF in capo al socio).Essendo, quindi, diversi i presupposti di fatto (le singoleoperazioni bancarie) o, in altri termini, un elemento costitutivo dellafattispecie tributaria, la sentenza emessa dalla CGT-2 per l’anno2016 non può avere alcun effetto di giudicato nel presente giudizio,relativo all’anno 2017.3. Con l’unico motivo di ricorso principale i contribuentideducono la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, co.1, n. 3c.p.c. dell’art. 39, co. 1 e 2, ed art. 32 dpr 600/1973». Sostengono,in primo luogo, l’inesistenza dei presupposti per procedereall’accertamento, stante la regolare tenuta della contabilità;sottolineano, poi, l’esiguità degli importi oggetto dellemovimentazioni bancarie (ammontanti complessivamente a pochemigliaia di euro) ed affermano di aver ‘fornito prova ed adeguataNumero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 8460/2026giustificazione in ordine alle movimentazioni contestate, comeData pubblicazione 04/04/2026accertato dalla CTP Siena nella sentenza di primo grado’ (pag. 11 delricorso). In particolare, avrebbero dimostrato che le somme incontestazione provengono da rimborsi familiari e da versamenti dimodesta entità in prodotti finanziari finalizzati all’accantonamentodei risparmi personali dei soci.3.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.2. Precisamente, è infondato nella parte in cui i ricorrentiaffermano la preclusione dell’accertamento induttivo per effetto dellaregolare tenuta delle scritture contabili; l’asserzione muove, infatti,da un presupposto logico-giuridico errato, non essendovi alcunanecessità di riscontrare irregolarità nella tenuta della contabilitàonde poter procedere ad un accertamento - di redditi non dichiarati- fondato su indagini bancarie.3.3. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui, sottol’apparente violazione di legge, mira in realtà ad una diversavalutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modoinammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito disecondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927) deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.Numero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Nella specie, il giudice di appello, secondo un criterioNumero di raccolta generale 8460/2026ragionevole ed esposto con sufficiente coerenza logica (cDoamta peu bbtlaicalezio ne 04/04/2026non ulteriormente scrutinabile in questa sede), ha inferito dallamancanza di documentazione attestante la (diversa) provenienzadelle somme movimentate sui conti correnti, la loro derivazione daiproventi tratti dallo svolgimento dell’attività commerciale.3.4. Il motivo è, infine, inammissibile anche nella parte in cuipropone per la prima volta la doglianza relativa all’entità dellemovimentazioni bancarie, inferiore alla soglia fissata dall’art. 32 cit,come modificato dall’art. 7quater, comma 1, lett. a) e b), del d.l.193/2016. Trattasi, invero, di censura nuova, non proposta daicontribuenti nei ricorsi introduttivi di primo grado; nemmeno nelricorso per cassazione, tra l’altro, viene indicato il segmentoprocessuale in cui essa sarebbe stata proposta e della stessa non viè traccia alcuna nella sentenza gravata.Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.4. Il rigetto del ricorso principale esime questa Cortedall’esame del ricorso incidentale proposto in via condizionatadall’Ufficio (v. pag. 13 del controricorso), con il quale si è dedotta la«nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 cpc, per omessa pronuncia e conseguenteviolazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.,nonché degli articoli 132, comma 1, n. 4 del cod. proc. civ. edell’articolo 118 disp. att. al cod. proc. civ.» per avere la CGT-2omesso qualsiasi decisione sui prelevamenti per Euro 4.877,03.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).Numero registro generale 18955/2024Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 8460/2026 P.Q.MData pubblicazione 04/04/2026La Corte rigetta il ricorso principale e condanna i contribuenti, insolido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessi Euro 2.200,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]