CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34269/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14649 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 2844/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 29 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 2844/24, pubblicata in data 29 aprile 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione avverso la sentenza numero 3060/22 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento numero 10311 del 29 ottobre 2021, per euro 28.731,00, oltre interessi e sanzioni, dovuti a titolo di TARI 2016, numero 10312 del 29 ottobre 2021, per euro 28.867,00, oltre interessi e sanzioni, dovuti a titolo di TARI 2017, numero 10313 del 29 ottobre 2021, per euro 28.867,00, oltre interessi e sanzioni, dovuti a titolo di TARI 2018, numero 10314 del 29 ottobre 2021, per euro 28.867,00, oltre interessi e sanzioni, dovuti a titolo di TARI 2019, e numero 10315 del 29 ottobre 2021, per euro 21.651,00, oltre interessi e sanzioni, dovuti a titolo di TARI 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame (non mancando di riproporre, “ai fini della successiva prosecuzione del giudizio”, quelli già prospettati in appello e non esaminati dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, perché reputati assorbiti), e perorava ulteriormente le sue difese con memoria. 3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non sono fondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Ente comunale (cfr. il controricorso depositato in data 4 settembre 2024, alle pagine da 2 a 7), essendo il ricorso rispettoso del principio di specificità, in quanto sono state, in esso, adeguatamente rappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, le argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggono l’unico motivo addotto a sostegno del gravame, con l’indicazione di quelle, reputate non condivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di critica dettagliata e circostanziata, con l’enucleazione, congrua, coerente ed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai fini della decisione (cfr., in ordine al principio di specificità ed alle condizioni che devono ricorrere ai fini della sua osservanza, Cass. n. 22539/24 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 16618/25). Esso permette, altresì, di ricostruire agevolmente la controversia -a partire da un precedente contenzioso intercorso tra le parti fino all’emissione degli atti impugnati ed all’iter dei due gradi di merito celebrati ed alle questioni, di fatto e di diritto, in essi dibattute- e di cogliere, con immediatezza e precisione, le censure articolate avverso la sentenza impugnata (cfr., in ordine al principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità, da riguardare anche alla luce dei principi evincibili dall’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed ai presupposti che ne garantiscono l’osservanza, Cass., sez. un., n. 8950/22 e, più recentemente, Cass. n. 2573/25). La rivalutazione del materiale probatorio acquisito nel corso dei gradi di merito, inoltre, non può essere effettuata -proprio come affermato dal controricorrente- in sede di legittimità, ma il ricorrente non l’ha affatto invocata, né l’unico motivo addotto a sostegno del gravame si fonda sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non prospettabile -come pure messo in rilievo dal controricorrente- in caso di “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 360, comma 1 n.5), del codice di procedura civile. 2. Il ricorso - passando dallo scrutinio delle suddette eccezioni al suo contenuto- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 3. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 641, della legge numero 147 del 2013, nonché dell’articolo 7 del regolamento TARI del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che individua le aree ed i locali non soggetti al tributo, per avere ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania che non ricorressero i presupposti per escludere dalla tassazione l’area 6 del compendio immobiliare, destinata a viabilità interna, spazi di manovra e parcheggi, in relazione alla quale non poteva reputarsi necessaria - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata- la dichiarazione prevista dagli articoli 28 e 29 del regolamento TARI, sussistendo atti che dimostravano la conoscenza che l’amministrazione comunale aveva della destinazione di tale area, quali: a) la sentenza numero 8610/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, resa nel giudizio R.G. n. 3667/16, originato dall’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nell’anno 2016, in relazione a precedenti annualità (2011, 2012 e 2013), passata in giudicato, che aveva chiarito le destinazioni di ogni singola area; b) una consulenza tecnica d’ufficio, recepita nella suddetta sentenza ed espletata nel contraddittorio delle parti, che aveva individuato tali destinazioni ed, in particolare, quanto all’area 6, la destinazione a “viabilità interna, spazi di manovra e parcheggi”; c) plurimi atti equipollenti, risalenti all’anno 2016, che dimostravano la conoscenza, da parte del controricorrente, dell’effettiva destinazione d’uso di ogni singola area ed, in particolare, di quelle da escludere dalla tassazione, a mente dell’articolo 7, comma 1, del regolamento TARI, coincidenti con quelle adibite in via esclusiva -tra le altre- al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. L’Ente comunale, d’altronde, era socio del ricorrente, era proprietario delle aree oggetto di tassazione, era a conoscenza dello stato dei luoghi fin dall’anno 2016 (epoca di trasferimento del compendio immobiliare), come poteva evincersi dal decreto numero 80 del 28 aprile 2016, con il quale la Regione Campania aveva trasferito le aree de quibus, per le relative competenze e con specifica descrizione e destinazione, nonché dal verbale di consistenza (protocollo n. 273385 del 20 aprile 2016), redatto in contraddittorio tra l’Ente regionale e l’amministrazione comunale, che specificava, quanto alle aree esterne, che erano destinate “in gran parte alla viabilità veicolare riservata alle attività mercatali ed a zona di sosta”, fermo restando che qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi doveva essere autorizzata dal controricorrente, sia perché proprietario, sia perché addetto al rilascio dei titoli di assenso edilizio. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Il presupposto impositivo della TARI è costituito meramente dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, essendo la tassa dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione juris tantum di produttività, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dei beni (cfr. Cass. n. 18054/16, Cass. n. 14037/19 e Cass. n. 6551/20). Sia le deroghe alla tassazione, che le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo i relativi presupposti essere di volta in volta rappresentati nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 5036/10, Cass. n. 16235/15, Cass. n. 21250/17, Cass. n. 4602/18 e Cass. n. 23059/19). Esse sono subordinate -non di meno- all’adeguata delimitazione degli spazi volta per volta interessati ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione, incombendo il relativo onere in capo al contribuente, giacché, se è vero che la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto a fruire delle suddette esclusioni o esenzioni deve essere comprovato dal contribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 2623/23 e Cass. n. 8595/25). In ogni caso, al fine di godere di tali esclusioni o esenzioni, il contribuente, ancora prima della presentazione di idonea documentazione e, comunque, della dimostrazione della sussistenza dei presupposti all’uopo occorrenti, è obbligato a denunciare i beni tassabili e le variazioni successive, incidenti su di essi, destinate ad influire sull’applicazione del tributo. Tale obbligo, lungi dal costituire un mero formalismo burocratico, risponde a non trascurabili esigenze pubblicistiche, essendo preordinato ad un’ordinata e coerente acquisizione preventiva dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte dell’amministrazione, in funzione non solo della determinazione del dovuto da parte del singolo contribuente, mettendolo in condizione di corrispondere il tributo solo per le aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni o esenzioni previste dalla legge, ma anche dell’interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell’onere -previ i controlli reputati necessari- sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi. 4.2. L’obbligo di denuncia è incentrato su -e deve essere assolto con- una dichiarazione resa a fini esclusivamente tributari, inerente alle caratteristiche degli immobili ed all’attività in essi o tramite essi svolta, quale presupposto per la determinazione dell’importo da versare. La disciplina inerente alla tassazione dei rifiuti -che, nonostante le epifanie normative susseguitesi nel corso del tempo (dalla TARSU alla TIA, dalla TIA-2, sostituita dalla TARES, alla TARI), ha sempre presentato una struttura autoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principi informatori dell’imposizione e generale doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica (cfr. Cass. n. 8088/20, Cass. n. 21490/22 e Cass. n. 19631/24)-non ha mai abrogato, nonostante le modifiche alle quali è stata via via sottoposta, l’obbligo di denuncia, quale previsto originariamente dall’articolo 70 del decreto legislativo numero 507 del 1993, che deve reputarsi norma tuttora applicabile (una cui eco significativa è rinvenibile -nel caso di specie- negli articoli 28 e 29 del regolamento TARI), né è stato mai previsto che la denuncia potesse essere sostituita da una comunicazione effettuata ad altri fini (cfr. Cass. n. 20592/25). Essa, d’altronde, deve avere un contenuto specifico, non sovrapponibile a quello di altre comunicazioni, perché finalizzato a permettere all’amministrazione di conoscere i dati oggettivi e le loro variazioni, in grado di incidere sulla determinazione del tributo, tanto è vero che deve essere fatta sui moduli a ciò destinati, in quanto proprio la compilazione di essi consente di acquisire tutti i dati necessari alla liquidazione della tassa.E la scelta legislativa di mantenere un separato obbligo di denuncia dei dati inerenti alla liquidazione del tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rispetto a comunicazioni aventi altre finalità e natura manifesta, in maniera chiara e precisa, l’intenzione di dare la prevalenza, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, alle esigenze pubbliche all’ordinato svolgimento del servizio, avente valenza collettiva, rispetto a quelle, meramente private, di limitazione degli adempimenti burocratici. 4.3. Nel caso di specie, non è stata presentata -se non nell’anno 2021 e, quindi, in epoca successiva alle annualità prese in considerazione negli atti impugnati- una denuncia avente le suddette caratteristiche formali e contenutistiche, che, in linea con quanto si è testé detto, costituisce l’unico strumento a disposizione del contribuente per rappresentare dati ed elementi idonei alla determinazione del tributo, dovendo essere imprescindibilmente indicate in essa anche le circostanze incidenti su eventuali ipotesi di esclusione o esenzione, non essendo possibile, per il contribuente che non abbia provveduto alla denuncia originaria o in variazione, nemmeno dimostrare in giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo (cfr. Cass. 2125/17, Cass. n. 14037/19, Cass. n. 31460/19 e Cass. n. 21011/21) L’impossibilità di ipotizzare l’efficacia, ai fini qui riguardati, di atti equipollenti e perfino della conoscenza che l’amministrazione abbia dei beni assoggettati a tassazione, per ragioni diverse rispetto a quelle correlate alla presentazione di una denuncia secondo lo specifico modello previsto dalla legge, è desumibile, oltre tutto, dall’ineludibile finalità, eminentemente fiscale, sottesa all’obbligo dichiarativo, che grava sul contribuente e che determina svariati effetti sul rapporto tributario con quest’ultimo intercorrente, secondo il principio dell’imputazione diretta degli effetti della sua dichiarazione (cfr. Cass. n. 9433/05, Cass. n. 20646/07, Cass. civ. n. 4967/18 e Cass. n. 16105/24). La dichiarazione, infatti, soggiace sì alla ratio di portare a conoscenza dell’ente impositore i dati e gli elementi utili per la liquidazione della tassa, nonché di contribuire, in termini più generali, a rendere vieppiù completo il panorama della complessiva produzione di rifiuti sul territorio, nell’ottica, per un verso, dell’avvio degli opportuni controlli e, per altro verso, dell’organizzazione della gestione del servizio, ma assolve anche ad una funzione strettamente correlata alla genesi stessa ed alla concreta conformazione del rapporto tributario tra amministrazione e contribuente, incarnando la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di avvalersi del beneficio per i beni -o per quelle parti di essi- indicati come non assoggettabili a tassazione. 4.4. Ed è per queste ragioni -e finalità ad esse sottese- che la sua carenza non è emendabile, se non per il futuro e, cioè, con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione della necessaria denuncia o variazione, tanto è vero che solamente nel caso in cui il contribuente l’abbia presentata potrà fornire la prova, in caso di contestazione, in via stragiudiziale o anche in giudizio, dell’effettiva destinazione dei beni (cfr. Cass. n. 16645/22), essendo imprescindibile che l’obbligo di denuncia sia stato assolto ex ante , non essendo, viceversa, sufficiente la dimostrazione, ex post , della sussistenza dei presupposti per fruire di esclusioni o esenzioni (cfr. Cass. n. 21689/25). Del resto, se le finalità che sovrintendono alla necessità della denuncia o variazione sono quelle esplicitate (ed, a tal proposito, giova rammentare che la legge numero 147 del 2013, nell’istituire laTARI, ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi informativi e didenuncia, posti a carico dei soggetti passivi del tributo, già presente nel decreto legislativo numero 507 del 1993, in tema di TARSU), è inevitabile concludere nel senso che debba essere assolto -il suddetto obbligo di denuncia- prima della fruizione del servizio da parte del contribuente, anche nell’interesse generale alla garanzia dell’espletamento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in maniera -auspicabilmente- efficiente, completa e tempestiva. L’obbligo didenuncia (che deve essere, ovviamente, fedele allo stato di fatto) è presidiato, non a caso,da sanzioni per il suo inadempimento ed è correlato a quello, conseguenziale al primo, di assolvere all’onere, incombente anch’esso sul contribuente, di dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esclusione o l’esenzione ed, ancora prima, a quello, già rammentato in precedenza, di effettuare la dichiarazione facendo ricorso ai modelli predisposti dall’amministrazione comunale. Ed il necessario utilizzo di tali modelli -gli unici a garantire la chiarezza dei dati e degli elementi offerti dal contribuente per la determinazione del tributo- conferma ancor più l’insurrogabilità dell’acquisizione di essi -e, cioè, dei suddetti dati- attraverso forme diverse, anche perché -impedendo o rendendo inutilmente difficile stabilire la misura della tassa- imporrebbero all’amministrazione di provvedere necessariamente ad un accertamento, ad onta del principio di collaborazione che dovrebbe ispirare le condotte dei contribuenti in vista della corretta determinazione dell’ammontare dovuto, in contrasto, oltre tutto, con l’interesse generale all’ordinato svolgimento del servizio (cfr. Cass. n. 20575/25) e, quindi, con la necessità della previa acquisizione di tutti i dati e gli elementi complessivamente utili per il suo espletamento secondo i canoni di efficienza e buon andamento che dovrebbero connotare l’operato della pubblica amministrazione, soprattutto in un settore, quello dei rifiuti, connesso a quello della salute, ma non solo, di importanza fondamentale ai fini dell’osservanza e della piena attuazione di valori di rango primario che informano l’ordinamento giuridico. 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, che danno conto dell’infondatezza dell’unico motivo di gravame addotto a sostegno dell’impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, non dovendosi esaminare gli ulteriori motivi in esso rinvenibili, che il ricorrente ha riproposto (essendo stati oggetto di assorbimento in secondo grado, in ragione dell’inosservanza del summenzionato obbligo di denuncia) per la sola ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza impugnata, “ai fini della successiva prosecuzione del giudizio” (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, alle pagine 17 e seguenti, in cui sono illustrati i suddetti motivi). 6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che al difensore dell’amministrazione comunale devono essere riconosciuti gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato patrocinato -l’Ente controricorrente- dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23). 7. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Ente controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste