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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01401/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] wissen [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna del Corte di appello di Torino, del GUP del Tribunale di Firenze, del GUP del Tribunale di Pisa e della Corte di appello di Firenze; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Terni; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] wissen [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna del Corte di appello di Torino, del GUP del Tribunale di Firenze, del GUP del Tribunale di Pisa e della Corte di appello di Firenze; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Terni; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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