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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27874/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A.T.

Foti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di cui all'art. 47 Ord. Pen.

Il ricorrente propone una diversa lettura degli orari di uscita, controllo e rientro nell'abitazione., rilettura estranea al sindacato di legittimità in presenza della puntuale analisi delle evidenze di fatto e della logicità e congruenza delle argomentazioni con le quali i giudici del merito hanno ricostruito modalità e durata dell'allontanamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere tore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A.T. Foti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di cui all'art. 47 Ord. Pen. Il ricorrente propone una diversa lettura degli orari di uscita, controllo e rientro nell'abitazione., rilettura estranea al sindacato di legittimità in presenza della puntuale analisi delle evidenze di fatto e della logicità e congruenza delle argomentazioni con le quali i giudici del merito hanno ricostruito modalità e durata dell'allontanamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere tore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris