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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23192/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, derubricata l'ipotesi originaria in quella di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in relazione a una detenzione idi gr. 9770 di marijuana, finalizzata alla cessione a terzi), ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza del GUP del Tribunale cittadino (fatto accertato in Catania il 28/2/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per un motivo non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la doglianza inerendo alla dosimetria della pena, viceversa adeguatamente giustificata dai giudici del merito, alla stregua del dato ponderale; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] 2 gabriella [OSCURATO:PERSONA] erranti D E [OSCURATO:PERSONA] C ANCELIVRIA O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, derubricata l'ipotesi originaria in quella di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in relazione a una detenzione idi gr. 9770 di marijuana, finalizzata alla cessione a terzi), ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza del GUP del Tribunale cittadino (fatto accertato in Catania il 28/2/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per un motivo non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la doglianza inerendo alla dosimetria della pena, viceversa adeguatamente giustificata dai giudici del merito, alla stregua del dato ponderale; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] 2 gabriella [OSCURATO:PERSONA] erranti D E [OSCURATO:PERSONA] C ANCELIVRIA O
Sentenza Cassazione n. 23192/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris