Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13300/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11861-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 2408/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La soc. [OSCURATO:SOCIETA], nelle more del processo dichiarata fallita, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa avverso il diniego di rimborso del credito Iva, pari ad € 8.784,94, non detratta negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. 2.La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, la novità del motivo di appello, che faceva leva sulla decadenza della domanda di rimborso per gli anni 2000 e 2001. 4 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di unico motivo.

Il contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 11861 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con l' unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.lvo 546/92 e 2969 cc, per aver errato la CTR nel non ritenere rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio la violazione del termine di decadenza. 2 II motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che il termine per la richiesta di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, è quello biennale, decorrente dal pagamento, o se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto al rimborso sancito dall'art. 21 d.lvo 546/1992. 2.2 Trattasi indiscutibilmente di un termine di decadenza. 2.3 Orbene questa Corte è ferma nel ritenere che, in materia tributaria, la decadenza prevista in favore dell'amministrazione finanziaria, a differenza di quelle poste a favore del contribuente, attiene a situazione non disponibile, e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicchè la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr.Cass. n. 5862/2013, 4670/2012, 317/2015, 22399/2017 e 26378/2019). 2.4 II superiore indirizzo ha ancor più valore con riguardo ai tributi armonizzati, come quelli della fattispecie, che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea e per i quali, pertanto, il vincolo di indisponibilità si colora di profili ancora più accentuati.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà,. alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2020 n. 11861 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio [OSCURATO:PERSONA].

Antor4 Frrc o kt \ L k, [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11861-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 2408/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La soc. [OSCURATO:SOCIETA], nelle more del processo dichiarata fallita, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa avverso il diniego di rimborso del credito Iva, pari ad € 8.784,94, non detratta negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. 2.La CTP accoglieva il ricorso. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, la novità del motivo di appello, che faceva leva sulla decadenza della domanda di rimborso per gli anni 2000 e 2001. 4 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 11861 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con l' unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.lvo 546/92 e 2969 cc, per aver errato la CTR nel non ritenere rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio la violazione del termine di decadenza. 2 II motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che il termine per la richiesta di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, è quello biennale, decorrente dal pagamento, o se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto al rimborso sancito dall'art. 21 d.lvo 546/1992. 2.2 Trattasi indiscutibilmente di un termine di decadenza. 2.3 Orbene questa Corte è ferma nel ritenere che, in materia tributaria, la decadenza prevista in favore dell'amministrazione finanziaria, a differenza di quelle poste a favore del contribuente, attiene a situazione non disponibile, e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicchè la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr.Cass. n. 5862/2013, 4670/2012, 317/2015, 22399/2017 e 26378/2019). 2.4 II superiore indirizzo ha ancor più valore con riguardo ai tributi armonizzati, come quelli della fattispecie, che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea e per i quali, pertanto, il vincolo di indisponibilità si colora di profili ancora più accentuati. 3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà,. alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 11861 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio [OSCURATO:PERSONA]. Antor4 Frrc o kt \ L k, [OSCURATO:PERSONA] oggi,
Sentenza Cassazione n. 13300/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris