CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1977
Cassazione n. 15523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/04/1991 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati ricorsi proposti, a mezzo dei rispettivi difensori, da EI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di doglianza. E! [OSCURATO:PERSONA]: 1. Carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed alla mancata riduzione dell'aumento di pena per la riconosciuta continuazione tra i reati; 2. Vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca delle somme di danaro. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Mancanza di motivazione in tema di affermazione di responsabilità, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico alla luce dei motivi di gravame. 2. Mancata riqualificazione dei fatti-reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con riferimento agli episodi contestati ai capi 3), 4), 6) e 8-bis) della rubrica. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da congruo apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed il quanturn degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza le modalità della condotta e l'intensità del dolo, ritenendo equa la pena irrogata in primo grado; rilevato che la determinazione del quantum della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la disposta confisca delle somme in sequestro ha trovato puntuale giustificazione in sentenza: il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato deteneva in casa una considerevole somma di denaro - della cui provenienza non ha saputo fornire credibili indicazioni - da correlare all'intensa attività di cessione dello stupefacente cui era dedito l'imputato. Trattasi di motivazione puntuale e congrua, atteso che la confisca facoltativa delle cose che sono provento dei reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate con la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. Considerato, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che i rilievi contenuti nel primo motivo, riguardanti la mancanza di autonomia e vaglio critico della motivazione espressa in sentenza, sono del tutto generici e privi di confronto con le argomentazioni rassegnate in sentenza a sostegno del decisum. Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (condotta sistematica, notevoli quantitativi di stupefacente detenuto e 2commerciato, coinvolgimento di altri soggetti) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiar P.Q.M