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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04779/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2021 della Corte di appello di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in merito alla richiesta di determinazione del periodo di isolamento diurno da applicare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen.

Il ricorrente aveva presentato tale richiesta perché, in esito al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] risultava aver riportato condanna alla pena dell'ergastolo e alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato, difeso da difensore d'ufficio, si era reso irreperibile dal 2006 per evitare le conseguenze della condanna.

Per tale ragione, il giudice di merito, non ritenendosi competente per il prosieguo della trattazione dei procedimenti di esecuzione ordinaria, ha ritenuto di dover disporre il non luogo a procedere, non essendosi potuti effettuare i rituali avvisi.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 72 cod. pen., 125, 159 e ss. e 665 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello (competente - a suo dire - quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.), una volta accertata l'irreperibilità del condannato, avrebbe dovuto prenderne atto ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. e, poi, procedere mediante notificazioni degli avvisi per la trattazione al difensore d'ufficio.

Non avendo compiuto tali attività preliminari, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso in maniera ingiustificata di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'isolamento diurno, nonostante vi fossero tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

Nel caso di specie, pertanto, come evidenziato dal ricorrente, la competenza a provvedere in sede esecutiva apparteneva alla Corte di appello di Catanzaro che, con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo, con sentenza del 19 dicembre 2017, definitiva 1'8 novembre 2019, aveva emesso l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che il giudice dell'esecuzione, come correttamente rilevato dal ricorrente, avrebbe dovuto prospettare una motivazione attinente alla pretesa impossibilità di attivare la procedura ex art. 665 cod. proc. pen., con le notifiche da svolgersi a seguito di un nuovo decreto di irreperibilità.

In tal senso, si evidenzia che nel procedimento di esecuzione non trovano applicazione le disposizioni in tema di assenza atteso che tale disciplina è volta ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, mentre il procedimento di esecuzione ha ad oggetto le vicende successive alla formazione del giudicato che si fonda proprio sull'effettiva conoscenza dell'accusa (Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, Saddok, Rv. 281910).

È, infatti, diverso il campo di applicazione degli artt. 420 e segg. cod. proc. pen. perché tali disposizioni, per la parte che qui interessa, riguardano il diverso tema della effettiva conoscenza dell'accusa che il giudice è chiamato a verificare non solo mediante il controllo della regolarità formale della citazione a giudizio, ma piuttosto accertando che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'accusa a suo carico o a tale conoscenza si sia volontariamente sottratto (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto).

Nel procedimento di esecuzione, pertanto, difetta il requisito essenziale previsto dalle disposizioni dettate in tema di udienza preliminare che concerne la verifica dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa formulata nei suoi confronti nel relativo procedimento di cognizione, sicché viene meno il presupposto logico dell'applicazione della sospensione del procedimento ex art.420 quater cod. proc. pen.

Si consideri, infatti, che nel procedimento di esecuzione la presenza del condannato è eventuale, tanto che è sentito personalmente se ne fa richiesta, e l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, sulla base di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile della quale egli ha avuto effettiva conoscenza o avverso la quale non ha esperito i rimedi accordati dall'ordinamento per garantirla.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per la fondatezza del suddetto motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2021 della Corte di appello di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in merito alla richiesta di determinazione del periodo di isolamento diurno da applicare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente aveva presentato tale richiesta perché, in esito al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 28 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] risultava aver riportato condanna alla pena dell'ergastolo e alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato, difeso da difensore d'ufficio, si era reso irreperibile dal 2006 per evitare le conseguenze della condanna. Per tale ragione, il giudice di merito, non ritenendosi competente per il prosieguo della trattazione dei procedimenti di esecuzione ordinaria, ha ritenuto di dover disporre il non luogo a procedere, non essendosi potuti effettuare i rituali avvisi. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 72 cod. pen., 125, 159 e ss. e 665 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello (competente - a suo dire - quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.), una volta accertata l'irreperibilità del condannato, avrebbe dovuto prenderne atto ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. e, poi, procedere mediante notificazioni degli avvisi per la trattazione al difensore d'ufficio. Non avendo compiuto tali attività preliminari, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso in maniera ingiustificata di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'isolamento diurno, nonostante vi fossero tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). Nel caso di specie, pertanto, come evidenziato dal ricorrente, la competenza a provvedere in sede esecutiva apparteneva alla Corte di appello di Catanzaro che, con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo, con sentenza del 19 dicembre 2017, definitiva 1'8 novembre 2019, aveva emesso l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene che il giudice dell'esecuzione, come correttamente rilevato dal ricorrente, avrebbe dovuto prospettare una motivazione attinente alla pretesa impossibilità di attivare la procedura ex art. 665 cod. proc. pen., con le notifiche da svolgersi a seguito di un nuovo decreto di irreperibilità. In tal senso, si evidenzia che nel procedimento di esecuzione non trovano applicazione le disposizioni in tema di assenza atteso che tale disciplina è volta ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, mentre il procedimento di esecuzione ha ad oggetto le vicende successive alla formazione del giudicato che si fonda proprio sull'effettiva conoscenza dell'accusa (Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, Saddok, Rv. 281910). È, infatti, diverso il campo di applicazione degli artt. 420 e segg. cod. proc. pen. perché tali disposizioni, per la parte che qui interessa, riguardano il diverso tema della effettiva conoscenza dell'accusa che il giudice è chiamato a verificare non solo mediante il controllo della regolarità formale della citazione a giudizio, ma piuttosto accertando che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'accusa a suo carico o a tale conoscenza si sia volontariamente sottratto (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto). Nel procedimento di esecuzione, pertanto, difetta il requisito essenziale previsto dalle disposizioni dettate in tema di udienza preliminare che concerne la verifica dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa formulata nei suoi confronti nel relativo procedimento di cognizione, sicché viene meno il presupposto logico dell'applicazione della sospensione del procedimento ex art.420 quater cod. proc. pen. Si consideri, infatti, che nel procedimento di esecuzione la presenza del condannato è eventuale, tanto che è sentito personalmente se ne fa richiesta, e l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, sulla base di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile della quale egli ha avuto effettiva conoscenza o avverso la quale non ha esperito i rimedi accordati dall'ordinamento per garantirla. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per la fondatezza del suddetto motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all
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